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i rapporti tra gli imputati - Misteri d'Italia

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Ad esplicita domanda della difesa, che <strong>gli</strong> chiedeva se avesse <strong>tra</strong>tto in qualche modo l'impressione che<br />

Squillante volesse favorire la parte Rovelli, il teste così rispondeva: "Lo escludo nella maniera più assoluta.<br />

Non ci sarebbero stati più di un colloquio".<br />

Infine, il teste precisava che non aveva più seguito il procedimento in quanto era stato collocato "fuori<br />

ruolo", essendo stato chiamato dal professore Mezzanotte (già difensore della SIR nell'incidente di<br />

legittimità costituzionale sollevato in fase di Cassazione) quale proprio assistente alla Corte Costituzionale,<br />

incarico che ancora ricopriva al momento del suo esame dibattimentale.<br />

Nel corso del proprio esame dibattimentale, Renato Squillante minimizzava i propri contatti con il giudice<br />

Rotundo in relazione al procedimento penale nato su denuncia IMI: "... questa cosa me la ricordo perché<br />

me n'è venuto a parlare Vincenzo Rotundo, però io ricordo soltanto che evidentemente me ne ha parlato<br />

perché si era visto accolto il ricorso con<strong>tra</strong>rio da parte della Cassazione sulla sollecitazione alla stessa<br />

Cassazione da parte del Pubblico Ministero. Però dopo che tutto questo era avvenuto, mai dico mai<br />

Rotundo a me ha parlato prima di questa decisione. Se è venuto da me, e mi ricordo che effettivamente mi<br />

fece un discorso di questo genere, tutto ciò deve essere avvenuto nel tempo successivo alla sua archiviazione<br />

quando, accolto il ricorso del Pubblico Ministero avverso la sua archiviazione dalla Cassazione, <strong>gli</strong> atti<br />

furono restituiti e dunque finirono all'altro GIP abbinato, secondo le regole prefissate".<br />

Alla domanda della difesa Rovelli, intesa a sapere se i Rovelli (o chi per loro) <strong>gli</strong> avessero mai chiesto di<br />

interessarsi a questo fascicolo, l'imputato rispondeva in questo modo: "Assolutamente no, avvocato, non lo<br />

sapevo manco io... Ma mai nella vita! Mai nella vita!".<br />

E'opinione del Tribunale che dalla vicenda in esame (nella sua assoluta ed eclatante peculiarità) non si<br />

possano <strong>tra</strong>rre le considerazioni favorevoli all'imputato auspicate dalla difesa: sul piano della "informazione"<br />

circa lo sviluppo del procedimento, Squillante non aveva alcun bisogno di porre in essere condotte attive<br />

(anche se il teste non è stato precisissimo sulla domanda relativa alla iniziativa dei colloqui tecnici con il<br />

dirigente) visto che era lo stesso giudice incaricato che lo teneva informato sui problemi da affrontare e,<br />

soprattutto, sui propri orientamenti. In particolare, l'imputato (e la sua negazione sul punto non va oltre la<br />

dichiarazione meramente difensiva) era stato informato in anticipo sul fatto che il giudice propendesse per la<br />

soluzione della infondatezza della notizia di reato, ossia quella di fatto più funzionale a<strong>gli</strong> interessi della<br />

parte Rovelli. Di certo, Squillante non ebbe ad esprimere perplessità (perché il teste non le ha riferite) sul<br />

vero problema tecnico, ossia sulla possibilità per il GIP di pronunziare decreto di archiviazione con formula<br />

diversa da quella oggetto della richiesta del PM; perplessità che forse avrebbero avuto un certo fondamento<br />

se si considera il fatto che - a differenza di quanto ha affermato il teste Rotundo, i cui ricordi, a questo punto,<br />

non appaiono freschissimi- le reiterate sentenze di annullamento da parte della Corte di legittimità (alle quali<br />

l'Ufficio GIP insisteva nel non uniformarsi) investivano proprio questo aspetto.<br />

Dunque, l'imputato, in un certo senso, non ha avuto neppure la necessità di esercitare la propria influenza,<br />

avendo di fronte a sé un giudice già ben orientato a pronunciarsi - con una soluzione tecnica in seguito<br />

reiteratamente giudicata illegittima dalla Corte di Cassazione - nel senso più favorevole alla fami<strong>gli</strong>a<br />

Rovelli.<br />

Anzi, si può dire di più, poiché è oggettivo che sull'asse Pubblico Ministero - Giudice per le indagini<br />

preliminari - Corte di Cassazione si è sviluppato un "braccio di ferro" piuttosto inusuale, durato nel corso<br />

de<strong>gli</strong> anni, francamente di portata tale (non tanto per l'importanza della vicenda sottostante, ma per il<br />

conflitto <strong>tra</strong> uffici) da non poter non essere presente, nelle sue varie fasi, a Squillante, soprattutto se, come<br />

sostenuto da Rotundo, fin dall'inizio vi fu coinvolto.<br />

Invero, ciò che rende la vicenda processuale peculiare non è il fatto che la Corte di Cassazione abbia<br />

considerato illegittima la prima decisione del G.I.P. (che ciò rien<strong>tra</strong> nella normale dinamica processuale, a<br />

seguito di diverse interpretazioni delle norme) bensì il fatto che la stessa Corte, nelle sue successive<br />

pronunzie, abbia ripetutamente stigmatizzato il mancato uniformarsi del G.I.P. al principio di diritto<br />

impugnato, ufficio del G.I.P. che ha ribadito con pervicacia lo stesso orientamento "cassato" dalla Suprema<br />

Corte.<br />

Insomma, quasi un conflitto dell'Ufficio GIP con la Procura della Repubblica, da un lato, e con la Corte di<br />

Cassazione, dall'altro; una situazione talmente singolare da non potere essere sfuggita all'attenzione (e<br />

all'approvazione) del capo dell'Ufficio.<br />

IL COSIDDETTO "EPISODIO CORDA"

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