i rapporti tra gli imputati - Misteri d'Italia
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- come dice Stefania Ariosto e come e<strong>gli</strong> stesso ammette - era strettamente legato a due avvocati del foro di<br />
Roma, Attilio Pacifico e Cesare Previti; un magis<strong>tra</strong>to che - come dicono i documenti acquisiti per via<br />
rogatoriale - gestiva imponenti ricchezze, occultate su conti aperti presso banche della Confederazione<br />
Elvetica, precipitosamente prelevate in contanti, chiuse in valigia, e fatte sparire alle prime avvisa<strong>gli</strong>e delle<br />
attività investigative della Procura della Repubblica di Milano.<br />
La teste Ariosto lo descrive come elemento di punta di una lobby affaristico - giudiziaria, sostanzialmente<br />
capeggiata da Cesare Previti - coadiuvato, anche nella parte finanziaria, da Attilio Pacifico - in grado di<br />
influire, mediante una rete di <strong>rapporti</strong> gestiti at<strong>tra</strong>verso la corresponsione di compensi illeciti, sull'andamento<br />
delle cause (ed in quel periodo storico ve n'erano di assai rilevanti dal punto di vista de<strong>gli</strong> interessi in gioco)<br />
in essere presso la sede romana.<br />
Se, come dicono <strong>gli</strong> <strong>imputati</strong> e come sostengono con vigore i difensori, la Ariosto è una spudorata<br />
calunniatrice, bisogna ammettere che, nel caso IMI- SIR (del quale, beninteso, ella non ha detto alcunché)<br />
ha avuto un eccezionale colpo di fortuna, dal momento che la realtà probatoria fin qui analizzata ha offerto<br />
un quadro perfettamente in grado di essere inserito nel generale affresco da lei <strong>tra</strong>tteggiato.<br />
Di un rapporto pregresso di Squillante con Nino Rovelli è lo stesso Felice che parla, facendolo risalire<br />
almeno al 1987, quando lo incontrò presso l'ufficio del padre a Lugano; dopo la morte di Nino, il primo<br />
contatto telefonico documentato con Rovelli junior risale al 24 lu<strong>gli</strong>o 1991, ossia in epoca precedente alla<br />
designazione di Simonetta Sotgiu quale componente del collegio della causa civile (l'interessata afferma di<br />
averne avuto notizia al suo rientro dalle ferie estive del 1991 e la ricollega alla "fuoriuscita" dal processo del<br />
Presidente Montanari Visco, raggiunto - anch'e<strong>gli</strong> - da lettera anonima).<br />
Ancora precedente è il già citato <strong>tra</strong>sferimento bancario di 133 milioni di lire in favore di Squillante,<br />
proveniente, secondo l'impostazione accusatoria pienamente confermata dal dibattimento, dalla cosiddetta<br />
"prima provvista Rovelli".<br />
In sede di arringa finale, la difesa di Squillante ha insistito sul dato cronologico del preteso compenso<br />
illecito, argomentando che il magis<strong>tra</strong>to non poteva essere stato retribuito in anticipo,ossia ancor prima che<br />
si sapesse che del collegio giudicante avrebbe fatto parte un giudice "raggiungibile" at<strong>tra</strong>verso Francesco<br />
Berlinguer.<br />
Reputa il Tribunale che, al con<strong>tra</strong>rio, questo elemento vada a rafforzare l'impostazione accusatoria proprio<br />
con riferimento alla sua figura ed al suo effettivo ruolo nella vicenda: e<strong>gli</strong> infatti, non è stato contattato e<br />
retribuito per il semplice (per quanto importante) intervento sul giudice Sotgiu bensì, in epoca precedente,<br />
era già inserito nel generale progetto corruttivo (i cui contorni specifici si andavano via via delineando in<br />
dipendenza delle vicende processuali) avendo e<strong>gli</strong> offerto, in forma anticipata e generale, le proprie capacità<br />
di influenza, pene<strong>tra</strong>zione e dunque, di interferenza, sull'esito della causa in favore del privato corruttore,<br />
una offerta per la quale, nel giugno del 1991 (allorquando, comunque, la causa Imi-Sir era già pendente in<br />
Cassazione), era già stato in parte retribuito e per la quale percepirà, dopo il passaggio in giudicato della<br />
sentenza e l'irrogazione di circa 68 miliardi di lire ai tre avvocati, ulteriore e più sostanzioso compenso (cfr.<br />
capitolo movimenti finanziari Imi-Sir).<br />
Prima di chiudere il discorso su Renato Squillante, il Tribunale non può fare a meno di affrontare quella<br />
parte della lunga vicenda IMI - Rovelli approdata all'Ufficio da lui diretto fin dal 24 aprile 2002, data nella<br />
quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma presentava al Giudice per le indagini preliminari<br />
richiesta di archiviazione, relativamente alla denuncia con la quale il presidente dell'IMI ipotizzava, nei<br />
confronti di ignoti, la avvenuta sot<strong>tra</strong>zione del fascicolo processuale della procura alle liti per il ricorso in<br />
cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma.<br />
Poiché nel capo di imputazione non risultano elevati specifici addebiti relativi a condotte di interferenza, da<br />
parte del giudice Squillante, su magis<strong>tra</strong>ti addetti al suo Ufficio che si sono occupati della questione, i<br />
difensori ne hanno <strong>tra</strong>tto considerazioni favorevoli all'imputato; in sostanza, osserva la difesa, se fosse vero<br />
che Squillante si era "venduto" ai Rovelli, e<strong>gli</strong> avrebbe certamente operato in senso a loro favorevole proprio<br />
quando era maggiormente in grado di esercitare, direttamente e concretamente, la propria influenza, ossia<br />
nei confronti dei giudici per le indagini preliminari cui il procedimento è stato di volta in volta assegnato.<br />
A<strong>gli</strong> atti del dibattimento risulta invece - sostiene la difesa - che e<strong>gli</strong> si astenne dall'intervenire in tal senso.