i rapporti tra gli imputati - Misteri d'Italia
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Tale è rimasta, anche nel corso del dibattimento, la versione della fami<strong>gli</strong>a Rovelli in ordine ai <strong>rapporti</strong> con<br />
<strong>gli</strong> intermediari, in quanto sia Felice Rovelli che la madre hanno rifiutato di sottoporsi all'esame chiesto dal<br />
pubblico ministero. Quanto alla imputazione relativa all'al<strong>tra</strong> causa civile, quella di impugnazione del lodo<br />
arbi<strong>tra</strong>le, cosiddetto "lodo Mondatori", il dibattimento non si è potuto giovare del contributo probatorio del<br />
coimputato Silvio Berlusconi, nei confronti del quale la Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 12<br />
maggio 2001, previa derubricazione nel reato di cui a<strong>gli</strong> artt. 321,319 c.p., ed a seguito del riconoscimento<br />
delle circostanze attenuanti generiche, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.<br />
L'esame di Silvio Berlusconi, inizialmente chiesto anche dal Pubblico Ministero e dalla parte civile CIR -<br />
che in seguito vi avevano tuttavia rinunziato - è stato infine disposto, ai sensi de<strong>gli</strong> artt.210 e 205 c.p.p. su<br />
richiesta dei difensori di Vittorio Metta, per la data del 15 lu<strong>gli</strong>o 2002, presso la sede in cui il Presidente del<br />
Consi<strong>gli</strong>o dei Ministri esercita il proprio ufficio. E' tuttavia in seguito pervenuta al Tribunale missiva con la<br />
quale i difensori del dichiarante, nell'informare il Collegio che impegni istituzionali ne avrebbero impedito la<br />
presenza per lo svolgimento dell'incombente, ne preannunziavano altresì l'intendimento di avvalersi della<br />
facoltà di non rispondere alle domande, così come prevista dalla legge; ciò induceva il Tribunale a<br />
pronunziare ordinanza di revoca della ammissione di quel mezzo di prova. Oggi, dunque, non resta che<br />
regis<strong>tra</strong>re l'assenza di dichiarazioni da parte del soggetto il quale, nella ipotesi accusatoria, era indicato come<br />
concorrente - nella veste di corruttore - nel reato per il quale si procede.<br />
Prima ancora di analizzare la qualità de<strong>gli</strong> apporti dichiarativi de<strong>gli</strong> altri <strong>imputati</strong>, il Tribunale intende<br />
svolgere alcune valutazioni sulle intrinseche debolezze del racconto di coloro che sono <strong>imputati</strong> in veste di<br />
corruttori nella vicenda IMI-SIR. Si <strong>tra</strong>tta di debolezze di tutta evidenza, e perciò ben presenti anche alla<br />
mente dei difensori, che hanno sostanzialmente impostato le arringhe finali sulla totale inconsapevolezza, da<br />
parte di Battistella e Felice Rovelli, delle causali dei debiti con<strong>tra</strong>tti dal defunto con i tre legali e sulla<br />
parallela necessità - che li ha mossi en<strong>tra</strong>mbi, come per un ineluttabile determinismo - di rispettare la<br />
"volontà del padre". Né la stessa difesa Rovelli, nell'impostazione delle proprie conclusioni, ha inteso<br />
seguire il percorso logico e storico <strong>tra</strong>cciato dai co<strong>imputati</strong> in veste di intermediari, tutto teso a dimos<strong>tra</strong>re<br />
come ciascuno di essi avesse avuto - indipendentemente da<strong>gli</strong> altri due ed anzi, a loro insaputa - in un<br />
passato alquanto remoto, in<strong>tra</strong>ttenuto con il petroliere non ben specificati affari finanziari, societari, ovvero<br />
attività professionali svolte in ambito ufficioso e non ufficiale. No: la difesa Rovelli - Battistella si è limitata<br />
a dire che <strong>gli</strong> eredi nulla sapevano di ciò che il capofami<strong>gli</strong>a faceva nella gestione dei propri affari, e<br />
dunque, se accordi corruttivi vi erano stati, essi erano intervenuti con la consapevolezza e volontà del solo<br />
Nino, del quale, tuttavia, avevano sentito come imperativo il dovere di onorare la memoria, rispettandone le<br />
ultime volontà.<br />
Per conferire una parvenza di credibilità a questa ricostruzione (Felice e la madre non sanno - Nino non lo ha<br />
detto - perché occorre pagare tre avvocati, e tuttavia bonificano loro la somma di ben sessantotto miliardi di<br />
lire) i difensori hanno però dovuto "mettere in bocca" ai propri assistiti cose che né Rovelli, né Battistella<br />
hanno detto, ossia che il defunto aveva loro indicato anche la somma della quale era debitore (ma solo per<br />
Pacifico, o anche per <strong>gli</strong> altri due?); e ciò in guisa da rendere meno inverosimile la prospettazione della<br />
esecuzione meccanicistica della "volontà del padre". Ma siccome nell'attuale formulazione del codice di<br />
procedura penale i difensori non possono surrogarsi all'imputato nell'esame dibattimentale, e siccome<br />
en<strong>tra</strong>mbi <strong>gli</strong> <strong>imputati</strong> si sono sot<strong>tra</strong>tti al con<strong>tra</strong>ddittorio, il Tribunale deve oggi valutare il racconto di Rovelli<br />
e Battistella per come venne esposto e documentato nel corso delle indagini: Rovelli senior aveva indicato<br />
alla mo<strong>gli</strong>e quale creditore il solo Attilio Pacifico; non aveva indicato né le ragioni del credito, né il suo<br />
ammontare; quando Pacifico si era presentato aveva e<strong>gli</strong> stesso quantificato la somma; aveva altresì<br />
preannunciato la visita, in veste in ulteriori creditori, di Cesare Previti e di Giovanni Acampora. Nel breve<br />
volgere di pochi giorni, anche costoro si erano fatti vivi, separatamente, rivendicando un credito e<br />
quantificandolo, senza tuttavia documentarlo; pur in assenza di documenti che provassero le esorbitanti<br />
ragioni creditorie, e pur non conoscendo nessuno dei tre intermediari (che, comunque, non avevano mai<br />
svolto attività professionale nella causa) madre e fi<strong>gli</strong>o si erano indotti a dare loro quanto richiesto, perché si<br />
<strong>tra</strong>ttava di "insigni avvocati romani". Avevano solamente chiesto ai tre di attendere l'esito della vertenza<br />
giudiziaria contro l'IMI, che avrebbe portato loro la liquidità necessaria (.. .quanta sicurezza sull'esito della<br />
causa!): ed infine, come promesso, nell'estate 1994 Battistella Primarosa (unica erede del patrimonio del<br />
marito per la rinuncia dei fi<strong>gli</strong>, anche questo aderendo ad una indicazione paterna) dava ordine al fiduciario<br />
svizzero avvocato Rubino Mentsch di provvedere ai versamenti.