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i rapporti tra gli imputati - Misteri d'Italia

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nessuno dei testimoni sentiti lo conferma, e Sergio Berlinguer (ossia colui che avrebbe chiesto a Squillante<br />

di indicare a Rovelli il nome del fratello) ha negato la circostanza. Inoltre, tornando al piano dei tempi, si è<br />

visto come i contatti telefonici in esame si debbano collocare a partire dal mese di gennaio 1992, ossia in un<br />

periodo assolutamente incompatibile con il racconto di Arcuti, ma, a ben vedere, anche con quello di<br />

Berlinguer, che colloca <strong>gli</strong> avvenimenti nel 1991.<br />

Concludendo sul punto, il Tribunale evidenzia il silenzio di Felice Rovelli, che pesa in suo danno (ed in<br />

danno del coimputato) ancor più delle testimonianze ora esaminate: se, come vuole far credere Squillante,<br />

Berlinguer telefonava in modo quasi ossessivo a Rovelli al solo scopo di convincerlo a conferir<strong>gli</strong> mandato<br />

professionale per gestire le <strong>tra</strong>ttative per una composizione bonaria della lite, ci si deve chiedere perché mai<br />

Felice, al Pubblico Ministero che lo è andato ad interrogare in carcere al fine di specificamente contestar<strong>gli</strong><br />

le dichiarazioni accusatorie di Berlinguer, non abbia subito spiegato la finalità - assolutamente lecita - dei<br />

suoi contatti con Francesco Berlinguer. In poche, parole, non si comprende perché - se fosse vera l'ipotesi<br />

difensiva- per tutti questi anni e<strong>gli</strong> non abbia reso alcuna dichiarazione sul punto, lasciando che le "calunnie"<br />

del Berlinguer lo <strong>tra</strong>volgessero insieme a Renato Squillante.<br />

La risposta è, per il Tribunale assai semplice: i contatti <strong>tra</strong> i personaggi, come sopra de-scritti, non avevano<br />

nulla a che vedere con soluzioni s<strong>tra</strong>giudiziali della causa, a meno che in questa espressione non si vo<strong>gli</strong>ano<br />

includere anche i tentativi occulti di interferenza, del tipo di quelli descritti dal Berlinguer. La versione<br />

esposta da Squillante nel suo esa-me dibattimentale non è nulla più un mero espediente difensivo, una tesi<br />

costruita a tavolino, partendo da qualche dato concreto (la visita di Arcuti al Quirinale, il rapporto di<br />

parentela stretta <strong>tra</strong> Francesco Berlinguer ed uno dei funzionari più vicini al Presidente Cossiga) che si è<br />

tentato - del tutto legittimamente, s'intende - di adattare, senza successo, alle risultanze processuali, e di<br />

ingigantire per fornire una alternativa al racconto del teste d'accusa.<br />

Un teste con il quale bisogna pur fare i conti, anche nell'ottica propugnata dalla difesa: ed allora il Tribunale<br />

si chiede perché mai Berlinguer avrebbe dovuto tacere un suo tentativo (forse non troppo elegante, ma<br />

certamente non costituente reato) di "inserirsi" in un grande contenzioso - forse il più grande in assoluto -<br />

che <strong>gli</strong> avrebbe potuto portare prestigio, notorietà e lauti guadagni, per lanciarsi nella esposizione di fatti che<br />

lo avvicinavano pericolosamente a condotte di sicura rilevanza penale, calunniando in modo del tutto<br />

gratuito Rovelli e Renato Squillante, e comunque dando di sé una immagine non proprio cristallina, per<br />

avere mantenuto stretti contatti con persone che <strong>gli</strong> avevano rivolto richieste di tal fatta.<br />

Insomma, la tesi difensiva non è credibile in sé ed in quanto smentita dalle risultanze processuali; al<br />

con<strong>tra</strong>rio, il racconto del teste Berlinguer appare oggettivamente riscon<strong>tra</strong>to proprio dall'esame dei tabulati<br />

telefonici, come già si anticipava, eloquenti nell'indicare quella successione di contatti fra persone, guarda<br />

caso, tutte a vario titolo collegate (per lo più in modo occulto) alla causa IMI-SIR. Ma c'è di più: è lo stesso<br />

Felice Rovelli, nel suo primo interrogatorio, ad incautamente accennare ai <strong>rapporti</strong> con Squillante inerenti la<br />

causa: di fronte alla domanda se conoscesse il magis<strong>tra</strong>to, così rispondeva: "Sì, la prima volta l'ho visto<br />

nell'anno 1987, se non ricordo male mi fu presentato da mio padre di sfuggita, io mi trovavo nel suo ufficio<br />

a Lugano dove appunto in quel momento vi era Renato Squillante. Quando mio padre è morto il dott.<br />

Squillante si è fatto sentire per condo<strong>gli</strong>anze ed io, qualche mese dopo, trovandomi a Roma,<br />

presumibilmente per incon<strong>tra</strong>re il Prof. Are, andai a trovare Squillante a casa per una breve visita. In<br />

quest'occasione come in altre che si sono succedute ne<strong>gli</strong> anni successivi (1991, 1992) ho avuto modo di<br />

discutere con lui di alcuni aspetti della vicenda della causa IMI. Sapevo che il dott. Squillante era amico<br />

dell'avv. Pacifico e se non ricordo male in uno dei miei incontri con il magis<strong>tra</strong>to era presente anche<br />

Pacifico. In sostanza, <strong>gli</strong> incontri che io ho avuto con il dott. Squillante non erano altro che visite di<br />

cortesia".<br />

Come dire che - sia pure in un'ottica totalmente difensiva - è lo stesso Rovelli ad evocare discussioni con<br />

Squillante, pro<strong>tra</strong>ttesi nel tempo (e si citano proprio <strong>gli</strong> anni 1991 e 1992) concernenti la causa civile; ed è lo<br />

stesso Rovelli ad evocare la presenza anche del coimputato Pacifico ad uno di questi incontri. E come non<br />

pensare, ancora una volta, ai tabulati, dai quali risulta che, nel corso della stessa giornata. Rovelli chiama sia<br />

Squillante che Pacifico, e queste chiamate si intersecano con quelle <strong>tra</strong> Berlinguer e Squillante (così ad<br />

esempio avviene il 15, il 17 ed il 28 gennaio, e l'11 febbraio 1992)?<br />

Dunque, stabilito che i personaggi coinvolti nella vicenda erano legati dal comune denominatore di tentare<br />

un avvicinamento con un giudice della Corte di Cassazione e che, dunque, quel (e solo quel) significato<br />

hanno i contatti sopra riepilogati, rimane da valutare la testimonianza dibattimentale Berlinguer. Ad-onta<br />

delle proteste difensive circa la calunniosità del racconto del teste, è opinione del Collegio che il Berlinguer<br />

non solo non abbia formulato false accuse contro <strong>gli</strong> <strong>imputati</strong>, ma che in dibattimento abbia palpabilmente

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