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i rapporti tra gli imputati - Misteri d'Italia

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- 38 annotazioni inequivocabilmente riferite all'imputato, del tipo "Consi<strong>gli</strong>ere Metta" o "Consigl. Metta",<br />

"Dott. Metta" o "V. Metta";<br />

- 47 annotazioni inequivocabilmente riferite alla fi<strong>gli</strong>a: "Sabrina Metta";<br />

- 11 annotazioni non riferibili con certezza, in quanto recanti solo il cognome: "Metta".<br />

Con il che è già smentita la tesi difensiva, in quanto il dubbio <strong>tra</strong> padre e fi<strong>gli</strong>a permane con esclusivo<br />

riferimento alle ultime annotazioni citate, mentre le segretarie (che evidentemente conoscevano en<strong>tra</strong>mbi)<br />

avevano quasi sempre cura di redigere appunti che non lasciassero dubbi in ordine a chi aveva chiamato.<br />

Ancora, Vittorio Metta ha negato di essere mai stato nello studio del coimputato; con tutta la buona volontà,<br />

il Tribunale non riesce però a dare un diverso significato alla annotazione che si rinviene alla data del 25<br />

novembre 1993: "Consi<strong>gli</strong>ere Metta = può venire l'avv. aspetta".<br />

A conferma e conforto delle conclusioni raggiunte in ordine all'attribuzione delle chiamate in partenza dal<br />

cellulare intestato a Carletti, non si può fare a meno di osservare come, alla data del 16 marzo 1993, ore<br />

12.00, compaia una annotazione relativa ad una chiamata di Vittorio Metta. Nel pomeriggio dello stesso<br />

giorno, alle ore 17.52 e alle ore 17.56, dal citato apparecchio partono altre due chiamate dirette allo studio di<br />

Cesare Previti; come dire che, a distanza di poche ore (e non in un giorno qualsiasi, come si vedrà<br />

analizzando l'episodio "Corda") Vittorio Metta si è messo in contatto sia con Pacifico che con Previti.<br />

Insomma, i <strong>rapporti</strong> con Pacifico c'erano, ed erano intensi e continui, oltre che, in qualche occasione,<br />

coordinati ai contatti con <strong>gli</strong> altri avvocati, ma Metta li ha negati, inducendo i difensori del coimputato ad<br />

attribuirli - non potendo più reggere, per quanto sopra detto, la tesi che i contatti riguardassero la sola<br />

Sabrina - al sentimento di un padre preoccupato, o arrabbiato perché la propria fi<strong>gli</strong>a ha una relazione<br />

sentimentale con un uomo assai più avanti ne<strong>gli</strong> anni. Comunque, sostengono i difensori, non sono provati<br />

contatti antecedenti al 23 dicembre 1991, data della prima annotazione sul tabulato Metta - Pacifico; per la<br />

verità, osserva il Tribunale che non è proprio così, in quanto è lo stesso Metta, nel proprio interrogatorio, a<br />

parlare di una telefonata che Pacifico <strong>gli</strong> fece in occasione della morte della madre, avvenuta il 2 agosto<br />

1991; forse, <strong>gli</strong> aveva inviato anche un telegramma. Ed è fin troppo facile osservare che non si telefona ad<br />

una persona per le condo<strong>gli</strong>anze se già quella persona non si conosce e quindi, seguendo la versione di<br />

Metta, la conoscenza con Attilio Pacifico daterebbe in epoca certamente precedente all'agosto del 1991 (va<br />

qui rammentato quanto sopra detto in merito alla testimonianza Latella).<br />

L'unico dei tre intermediari che Metta non ha tentato di allontanare da sé è Giovanni Acampora, con il quale<br />

in<strong>tra</strong>ttiene il rapporto più antico e più confidenziale ("ci sentivamo spesso, anche la domenica...", e forse<br />

avrebbe dovuto dirlo anche per Cesare Previti), ma neppure con riferimento a lui Metta ha detto il vero,<br />

quando ha tenuto a precisare come non vi fossero commistioni professionali nella loro amicizia ("lui non<br />

sapeva quello che facevo io, io non sapevo quello che faceva lui...").<br />

E' a<strong>gli</strong> atti, per es<strong>tra</strong>tto (cfr. fo<strong>gli</strong>o 630806, in faldone 21 IMI - SIR) la copia di una sentenza della Corte<br />

d'Appello di Roma, Sezione Prima Civile (Presidente Giuseppe Morsillo. Consi<strong>gli</strong>ere relatore Vittorio<br />

Metta, Consi<strong>gli</strong>ere Giovanni Paolini), depositata il 16 dicembre 1991. Si <strong>tra</strong>ttava della opposizione al<br />

fallimento della società di fatto di Gaetano Caltagirone e Francesco Bellavista Caltagirone, che nel<br />

procedimento erano difesi da<strong>gli</strong> avvocati Previti e Acampora.<br />

Ma vi è di più: quale componente della allora Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Roma, Metta ebbe<br />

a far parte del collegio giudicante che <strong>tra</strong>ttò un procedimento penale proprio contro Giovanni Acampora; si<br />

procedeva in relazione ad una violazione valutaria, proprio in quel periodo oggetto di depenalizzazione. La<br />

difesa ha fatto osservare come si <strong>tra</strong>ttasse di una decisione "de plano", in relazione alla quale, quindi, Metta<br />

non si era posto il problema di una eventuale incompatibilità al giudizio determinata dal suoi <strong>rapporti</strong> di<br />

amicizia con l'imputato. Ciò è in as<strong>tra</strong>tto forse vero, ma non è ciò che è avvenuto nel caso di specie, laddove<br />

si <strong>tra</strong>ttava dell'impugnazione del Pubblico Ministero avverso la decisione con la quale il Giudice Istruttore<br />

aveva prosciolto Acampora con la formula "il fatto non sussiste". L'accusa chiedeva invece che venisse<br />

semplicemente applicata la depenalizzazione e la differenza non era di poco conto: come ognuno può<br />

intendere, la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" determina la <strong>tra</strong>smissione<br />

de<strong>gli</strong> atti alla autorità amminis<strong>tra</strong>tiva per l'applicazione della relativa sanzione; diversamente, dichiarando<br />

che il fatto non sussiste, il procedimento non può proseguire avanti l'autorità amminis<strong>tra</strong>tiva.<br />

Il collegio giudicante, del quale faceva parte Vittorio Metta, confermò il proscio<strong>gli</strong>mento di Giovanni<br />

Acampora con quest'ultima formula.<br />

Il dibattimento ha infine messo in luce un ulteriore versante - sia pur con riferimento ad un periodo<br />

successivo a quello in cui si sono verifìcati i fatti per i quali si procede - de<strong>gli</strong> strettissimi e "fìduciari"<br />

<strong>rapporti</strong> che legano Metta ad Acampora: si <strong>tra</strong>tta di una questione sulla quale l'ex magis<strong>tra</strong>to si è rifiutato di

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