20.05.2013 Views

i rapporti tra gli imputati - Misteri d'Italia

i rapporti tra gli imputati - Misteri d'Italia

i rapporti tra gli imputati - Misteri d'Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

descrizione dai contorni sfumati e sfuggenti, alludendo - sempre per quanto riguarda <strong>gli</strong> anni intorno al<br />

1978,1979 - a situa-zioni non ufficiali e deontologicamente forse non ineccepibili. Ma ciò che ancor di più<br />

colpisce è la dimensione ingiustificatamente fiduciaria (e, se fosse come l'imputato dice, dissennatamente<br />

fiduciaria) dei <strong>rapporti</strong> in<strong>tra</strong>ttenuti, dopo la morte del capostipite, con Felice Rovelli e Primarosa Battistella,<br />

persone a Previti sostanzialmente sconosciute, che <strong>gli</strong> hanno garantito (ma solo sulla parola, senza alcun<br />

impegno scritto) che avrebbero pagato, ma nello stesso tempo hanno chiesto di procrastinare il pagamento a<br />

quando avrebbero "incassato quanto <strong>gli</strong> era dovuto a seguito della causa". E, non può non aggiungere il<br />

Tribunale, se fosse andata proprio così, il pagamento di parcelle dovute (ossia un credito maturato nel<br />

lontano 1979) non sarebbe stato incerto solo sul "quando", ma anche sull'"an", posto che i Rovelli non<br />

potevano dare per scontato l'esito vittorioso della causa e, dal canto suo, l'avvocato Previti aveva sufficiente<br />

esperienza professionale per co<strong>gli</strong>ere tutta l'aleatorietà della pro-spettiva offerta<strong>gli</strong> da<strong>gli</strong> eredi, e non solo in<br />

ordine ai tempi del processo civile dell'epoca.<br />

Ma all'aleatorietà dell'esito della causa, già lo si è detto a commento della versione Rovelli, si aggiungeva<br />

l'incognita più grande che, nell'ottica di Previti, non poteva non essere rappresentata dalle reali intenzioni di<br />

Felice e di sua madre, di fronte ad un asserito credito privo di alcun riscontro diverso dalle parole dello<br />

stesso Previti. E qui si aggiunge una ulteriore discrasia fra quanto dichiarato nel 1997 e quanto dichiarato<br />

nel corso dell'esame dibattimentale, sul punto - del quale si è già evidenziata la rilevanza - relativo a come<br />

Felice Rovelli fosse venuto a conoscenza del "debito" del padre verso l'avvocato Previti. Si è già detto - ma<br />

conviene ripeterlo - che nell'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, all'imputato erano state<br />

contestate le dichiarazioni di Rovelli, laddove questi sosteneva (e tutte quelle dichiarazioni sono rimaste<br />

ferme) che fu lo stesso Attilio Pacifico a palesar<strong>gli</strong> l'esistenza di altri due avvocati che attendevano di essere<br />

pagati dal defunto, nelle persone di Cesare Previti e Giovanni Acampora. In quella sede, l'imputato aveva<br />

affermato che Felice si era mos<strong>tra</strong>to a conoscenza del debito del padre, ma non <strong>gli</strong> aveva rivelato la fonte<br />

dalla quale aveva appreso la circostanza: tanto che lo stesso Previti - pur dichiarando di non avere mai<br />

parlato dell'argomento con Pacifico - non aveva in allora escluso che Felice potesse essere stato informato da<br />

quest'ultimo, il quale, a sua volta, non poteva che averlo appreso dal petroliere in persona.<br />

Profondamente diversa - e chiaramente ispirata da una più attenta valutazione delle risultanze della<br />

istruzione dibattimentale - è la versione del 29 settembre 2002, laddove Previti si spinge ad affermare con<br />

sicurezza che Felice <strong>gli</strong> aveva spiegato che "il padre <strong>gli</strong> aveva detto di avere questo debito con me, <strong>gli</strong> aveva<br />

anche detto di che natura era", <strong>gli</strong> aveva persino precisato "quali erano i conteggi". E sarà concesso<br />

ripetere, ancora una volta, come l'attribuire a<strong>gli</strong> eredi una piena consapevolezza circa la causa e l'ammontare<br />

del debito sia palesemente funzionale a dare alla versione difensiva una parvenza di logica, totalmente<br />

assente quando si vo<strong>gli</strong>a far credere che furono i tre avvo-cati - nel più totale arbitrio - a determinare<br />

l'ammontare del dovuto.<br />

Anche in questa situazione non è neppure necessario ricorrere al con<strong>tra</strong>sto "esterno" <strong>tra</strong> le versioni dei<br />

presunti corruttori e quelle dei presunti intermediari: le versioni difensive, anche singolarmente prese, si<br />

sgretolano da sé, sulla base della loro assoluta inverosimi<strong>gli</strong>anza, quando non a causa delle loro conclamate<br />

con<strong>tra</strong>ddizioni interne. Si è già avuto modo di notare (e ancor più lo si noterà oltre) come, per tutta la durata<br />

del dibattimento, il Tribunale abbia assistito a numerose rappresentazioni di <strong>rapporti</strong> professionali di affari,<br />

di investimenti, di operazioni immobiliari e finanziarie per importi di rilevanza assoluta, senza che mai<br />

alcuno dei protagonisti fosse in grado di esibire il benché minimo principio di prova, la benché minima<br />

<strong>tra</strong>ccia documentale di tali asserite attività od operazioni: tutto (anche quando si <strong>tra</strong>ttava di miliardi o di<br />

decine di miliardi di lire) era basato sul "rapporto fiduciario" e, in caso di dissensi, inadempienze, con<strong>tra</strong>sti,<br />

niente di ciò di cui <strong>gli</strong> <strong>imputati</strong> hanno parlato sarebbe potuto passare per le vie legali o giudiziarie.<br />

A questa caratteristica non è sfuggito neppure quello che Previti - con terminologia non a caso generica - ha<br />

chiamato "l'incontro professionale" con Nino Rovelli, risalente alla fine de<strong>gli</strong> anni settanta. L'imputato si è<br />

diffuso in spiegazioni sulle vicissitudini giudiziarie penali del petroliere (alludendo addirittura ad aiuti<br />

assicurati<strong>gli</strong> durante la latitanza), su "consi<strong>gli</strong>" che questi <strong>gli</strong> avrebbe chiesto per riparare il proprio<br />

patrimonio da possibili sequestri giudiziari ma, se si è ben compreso, non vi fu mai alcun incarico, ne<br />

preciso, ne ufficiale, da parte di Nino Rovelli. Incarico che, forse, neppure avrebbe potuto esservi, per<br />

sostanziale incompatibilità con il ruolo professionale di Previti al-l'epoca, che agiva su mandato del proprio<br />

cliente Efibanca, ossia uno de<strong>gli</strong> istituti bancari finanziatori dell'imprenditore in cattive acque.<br />

Insomma, con il racconto dell'imputato si chiede in sostanza al Tribunale un atto di fede, e cioè di credere -<br />

in assenza di qualsivo<strong>gli</strong>a riscontro e dopo la ri<strong>tra</strong>ttazione, da parte dell'imputato, delle primitive<br />

dichiarazioni difensive - che i ventuno miliardi ricevuti da Previti nel 1994 trovino spiegazione in <strong>rapporti</strong><br />

generici, non ben determinati (aiuti nella latitanza, consi<strong>gli</strong> per un possibile provvedimento cautelare reale e

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!