Relazione Dott. Massimo Scuffi - Ordine dei Dottori Commercialisti e ...

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VI° Seminario di studi su questioni attuali sostanziali e processuali di diritto tributario –Torino III^ giornata -22 aprile 2009 Il sindacato antiabuso del giudice tributario : tra elusione , frode ed oneri probatori , di Massimo Scuffi 1 La definizione di abuso L’abuso del diritto e’ fenomeno border line che si colloca in una zona grigia quale tertium genus in posizione intermedia tra condotte fisiologiche(osservanti della norma)e condotte patologiche(violative della norma) 2 . L’abuso del diritto si basa ,infatti, sull’impiego di una norma giuridica allo scopo di conseguire finalita’ diverse da quelle sue proprie e consiste nel piegare a fini distorsivi schemi contrattuali ed istituti ordinamentali senza alcun vantaggio economico che giustifichi l’operazione compiuta, facendo in pratica assumere fiscalmente ad un negozio o comportamento gli effetti propri della regola aggirata. Il tratto caratterizzante l’abuso e’ costituito ,appunto, dal fatto che le parti vogliono contemporaneamente sia la causa tipica e legittima sia quella illegittima perche’ contraria a norma imperativa. L’abuso non implica necessariamente la natura fraudolenta o fittizia dell’operazione economica . La frode e’ un comportamento volutamente finalizzato a trarre in inganno o ,comunque, a rendere arduo all’Amministrazione finanziaria il cogliere la vera natura dell’operazione ,presupponendo un certo artificio e grado di calliditas . L’abuso si compendia nell’utilizzo inesatto di una norma giuridica in misura di regola eccedente la sua reale portata al fine di ottenere vantaggi fiscali che sarebbero leciti solo se rappresentanti l’effetto naturale della disposizione correttamente applicata alla fattispecie 3 . Tanto palese e’ l’abuso quanto ,in genere, occulta e’ la frode. 1 Consigliere della Corte di cassazione –Pres.sez. CTP Milano 2 E’ questo il distinguo riportato da Cass.10353/06 in tema di detrazione IVA operata da societa’ costituita al solo scopo di compiere una operazione economica isolata prima di mettersi in stato di liquidazione (acquisto e vendita di immobile dopo averlo ristrutturato per ottenere il recupero dell’imposta detratta e l’eventuale rimborso). 3 In termini pressocche’ analoghi ma con un accento sulla “devianza” tipica della elusione quando consista nella utilizzazione impropria dello strumento normativo (e non nello sfruttamento abusivo di molteplicita’ di atti per conseguire un risparmio di imposta)da ultimo Cass.8487/09 in tema di tassazione agevolata di plusvalenza derivata dalla cessione di partecipazione azionaria totalitaria- 1

VI° Seminario di studi su questioni attuali sostanziali e processuali di diritto tributario –Torino III^<br />

giornata -22 aprile 2009<br />

Il sindacato antiabuso del giudice tributario : tra elusione , frode ed oneri probatori<br />

,<br />

di <strong>Massimo</strong> <strong>Scuffi</strong> 1<br />

La definizione di abuso<br />

L’abuso del diritto e’ fenomeno border line che si colloca in una zona grigia quale tertium<br />

genus in posizione intermedia tra condotte fisiologiche(osservanti della norma)e<br />

condotte patologiche(violative della norma) 2 .<br />

L’abuso del diritto si basa ,infatti, sull’impiego di una norma giuridica allo scopo di<br />

conseguire finalita’ diverse da quelle sue proprie e consiste nel piegare a fini distorsivi<br />

schemi contrattuali ed istituti ordinamentali senza alcun vantaggio economico che<br />

giustifichi l’operazione compiuta, facendo in pratica assumere fiscalmente ad un negozio o<br />

comportamento gli effetti propri della regola aggirata.<br />

Il tratto caratterizzante l’abuso e’ costituito ,appunto, dal fatto che le parti vogliono<br />

contemporaneamente sia la causa tipica e legittima sia quella illegittima perche’ contraria<br />

a norma imperativa.<br />

L’abuso non implica necessariamente la natura fraudolenta o fittizia dell’operazione<br />

economica .<br />

La frode e’ un comportamento volutamente finalizzato a trarre in inganno o ,comunque, a<br />

rendere arduo all’Amministrazione finanziaria il cogliere la vera natura dell’operazione<br />

,presupponendo un certo artificio e grado di calliditas .<br />

L’abuso si compendia nell’utilizzo inesatto di una norma giuridica in misura di regola<br />

eccedente la sua reale portata al fine di ottenere vantaggi fiscali che sarebbero leciti solo<br />

se rappresentanti l’effetto naturale della disposizione correttamente applicata alla<br />

fattispecie 3 .<br />

Tanto palese e’ l’abuso quanto ,in genere, occulta e’ la frode.<br />

1 Consigliere della Corte di cassazione –Pres.sez. CTP Milano<br />

2 E’ questo il distinguo riportato da Cass.10353/06 in tema di detrazione IVA operata da societa’<br />

costituita al solo scopo di compiere una operazione economica isolata prima di mettersi in stato di<br />

liquidazione (acquisto e vendita di immobile dopo averlo ristrutturato per ottenere il recupero dell’imposta<br />

detratta e l’eventuale rimborso).<br />

3 In termini pressocche’ analoghi ma con un accento sulla “devianza” tipica della elusione quando consista<br />

nella utilizzazione impropria dello strumento normativo (e non nello sfruttamento abusivo di molteplicita’ di<br />

atti per conseguire un risparmio di imposta)da ultimo Cass.8487/09 in tema di tassazione agevolata di<br />

plusvalenza derivata dalla cessione di partecipazione azionaria totalitaria-<br />

1


L’abuso ,che presuppone un esercizio anormale od esuberante del diritto riconosciuto<br />

dalla norma , si manifesta ,spesso, attraverso la inusualita’ di operazioni formalmente<br />

regolari ma non altrimenti spiegabili se non per ottenere risparmi di imposta e/o altri<br />

vantaggi fiscali .<br />

Il concetto di abuso non e’ ,peraltro, coincidente con il semplice ottenimento di un<br />

vantaggio fiscale laddove quel risparmio non rappresenti l’effetto di uno sviamento rispetto<br />

alle finalita’ proprie della norma .<br />

Non ogni risparmio di imposta e’ dunque da qualificare “indebito” .<br />

Gia’ nella relazione ministeriale di accompagnamento del Dlgs 358/97 si segnalava –sotto<br />

questo profilo- la profonda distinzione tra elusione e mero risparmio di imposta .<br />

Il risparmio di imposta si verifica quando tra i vari comportamenti posti dal sistema fiscale<br />

su piano di pari dignita’ ,il contribuente adotta quello meno oneroso.<br />

Non c’e’ aggiramento fino a che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che<br />

in modo strutturale e fisiologico l’ordinamento gli mette disposizione ,perche’ una diversa<br />

soluzione finirebbe per contrastare un principio diffuso in tutti gli ordinamenti tributari <strong>dei</strong><br />

paesi economicamente avanzati dove le norme antielusione scattano solo quando l’abuso<br />

di questa liberta’ da luogo a manipolazioni e stratagemmi che -formalmente legali-di fatto<br />

stravolgono i principi informatori del sistema fiscale .<br />

In altre parole ben si puo’ sostenere che la scelta della via fiscalmente meno onerosa non<br />

e’ implicitamente vietata dal sistema ,ma al contrario esplicitamente od implicitamente<br />

consentita purche’ non comporti un aggiramento ad obblighi o divieti posti dalle norme .<br />

Ecco dunque la necessita’ di svolgere ,caso per per caso, una operazione di selezione<br />

tra i risparmi di imposta ,separando quelli accettati dal sistema da quelli che il sistema<br />

medesimo invece disapprova.<br />

I rapporti tra abuso e frode :i precedenti comunitari<br />

Ancorche’ non vi sia naturale sovrapponibilita’ tra abuso e frode ,talora nelle operazioni<br />

economiche i due concetti si intersecano integrando e perfezionando il fenomeno<br />

dell’elusione (che designa il comportamento –come dice la parola latina di derivazione -<br />

che “si prende gioco” della legge): fenomeno,questo, che trova matrice , in sede<br />

comunitaria ,soprattutto con riguardo alla materia doganale costellata da regimi<br />

agevolativi e trattamenti tariffari preferenziali da sempre campo di azione privilegiato per<br />

la messa in atto di manovre volte ad ottenere indebiti benefici daziari 4 .<br />

4 Il trattamento daziario e’ spesso influenzato dall’ “origine” della merce oggetto di importazione nel territorio della<br />

2


E’ in questo campo che e’ venuto a plasmarsi il concetto di abuso e di elusione in<br />

antitesi ai principi di affidamento e buona fede recepiti dalla giurisprudenza comunitaria<br />

fin dagli anni 80 e via via dettagliati nelle varie versioni del Codice doganale<br />

comunitario(Reg.CEE 2913/92 e Reg.CE 2700/00) 5 cui ha fatto costante riferimento<br />

anche la giurisprudenza nazionale .<br />

Anzi,nell’ambito della interpretazione dell’art.10 dello Statuto <strong>dei</strong> diritti del<br />

contribuente(L.212/2000) ,la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare come esista<br />

uno stretto collegamento tra questi concetti, classificando come affetti da abuso tutti gli<br />

atti ed i comportamenti tesi ad eludere la “giusta”imposta (o pretesa tributaria)in quanto<br />

configgenti con il dovere generale di collaborazione(tra contribuente e fisco)e di buona<br />

fede 6 .<br />

I precedenti comunitari hanno costituito uno spunto importante per la sensibilizzazione<br />

del giudice italiano sul tema dell’ elusione fiscale perche’ nel nostro ordinamento –sul<br />

piano legislativo-le pratiche di aggiramento della norma tributaria sono sempre state<br />

Comunita’ europea .<br />

L’origine,unitamente alla quantita’,al tipo,al valore della merce dichiarata in dogana concorre infatti a costituire base di<br />

calcolo dell’imposizione daziaria.<br />

L’origine puo’ giocare a favore come a sfavore dell’importatore :prodotti originari di paese terzi possono scontare dazi<br />

particolarmente consistenti(c.d.dazio “antidumping”)ovvero esserne esentati in tutto od in parte (e’ il caso <strong>dei</strong> prodotti <strong>dei</strong><br />

paesi in via di sviluppo).<br />

Vi e’ una differenza sostanziale tra i due istituti.<br />

Il dazio antidumping e’ misura protettiva a beneficio degli Stati appartenenti alla Comunita’ in relazione all’importazione di<br />

particolari prodotti provenienti da paesi terzi ad un prezzo piu’ basso di quello praticato sul mercato nazionale (ad<br />

esempio la Corea del sud).<br />

Le disposizioni <strong>dei</strong> vari provvedimenti comunitari che istituiscono dazi antidumping considerano infatti oggetto di<br />

dumping un prodotto quando il suo prezzo all’esportazione verso la Comunita’ e’ inferiore al valore normale di un<br />

prodotto simile.<br />

Il sistema tariffario preferenziale trae invece origine da accordi doganali di agevolazione daziaria riconosciuti ai paesi in<br />

via di sviluppo dalla CE sulla base di elenchi di merci specifiche ed entro insuperabili limiti quantitativi (a contingente o a<br />

massimale)per evitare che esse-invadendo il mercato-danneggino i produttori locali.<br />

La Comunita’ puo’ unilateralmente accordare vantaggi daziari ad un certo gruppo di paesi (c.d Sistema delle Preferenze<br />

Generalizzate)ovvero stipulare appositi accordi bilaterali identificando i prodotti che beneficiano della preferenza<br />

tariffaria.<br />

La prova dell’origine da tali Paesi viene fornita alla dogana Comunitaria presso la quale e’ effettuata l’operazione di<br />

importazione mediante l’esibizione di appositi certificati che debbono scortare la merce e vengono emessi –su richiesta<br />

degli esportatori-dalle autorita’ competenti del Paese di origine del prodotto :l’EUR 1 per i paesi con cui l’Unione Europea<br />

ha sottoscritto appositi accordi ;il FORM A per i paesi che beneficiano di preferenze tariffarie generalizzate .<br />

Il concetto di origine e’ differente da quello di provenienza .<br />

Il primo attiene al fatto che una merce e’ stata realizzata in un certo luogo,il secondo al fatto che essa giunga da un<br />

determinato paese dove e’ stata interamente realizzata (in tale caso il concetto di origine e di provenienza<br />

coincidono)oppure e’ stata ivi oggetto di lavorazione o trasformazione nella misura e secondo le condizioni fissate dai<br />

vari Regolamenti ed Accordi preferenziali (le cui linee generali si rinvengono nel Codice doganale comunitario e nelle<br />

sue Disposizioni di attuazione)<br />

Mentre l’origine non preferenziale comporta assoggettamento della merce all’aliquota daziaria cosi’ come prevista dalla<br />

tariffa doganale comune ,l’origine preferenziale comporta l’applicazione di una aliquota daziaria ridotta od addirittura<br />

l’esenzione.<br />

Si spiega pertanto come l’applicazione di queste regole di stretta interpretazione sia costantemente monitorata dai<br />

servizi antifrode della Comunita’ (OLAF)e <strong>dei</strong> singoli paesi(in Italia SVAD).<br />

5 Anche la normativa comunitaria attribuisce efficacia esimente (tanto in relazione al pagamento <strong>dei</strong> dazi doganali sia<br />

con riferimento alle sanzioni )alla buona fede dell’operatore quando egli sia stato indotto a non versarli (o versarli in<br />

misura inferiore al dovuto )per un errore(attivo) imputabile alla stessa autorita’ doganale(di partenza o di destinazione)<br />

che non poteva essere ragionevolmente scoperto ed al contempo abbia rispettato tutte le condizioni prescritte per le<br />

dichiarazioni in dogana.(art.220 n.2 lett.b del Codice doganale comunitario).<br />

6 Cass.17576/02<br />

3


prese in considerazione in fattispecie tipizzate. 7<br />

Proprio la mancanza di una clausola antielusiva generale ha indotto la giurisprudenza<br />

nazionale a colmare i vuoti recuperando il principio dell’abuso del diritto costruito dalla<br />

giurisprudenza comunitaria , facendo propria -nei settori e per le operazioni fiscali non<br />

interessate da specifiche disposizioni antielusive- i principi ricavati da Regolamenti e<br />

Direttive che la stessa Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale di applicare<br />

verificando in concreto –secondo le regole interne vigenti in materia di onere della provase<br />

nella fattispecie sottoposta al suo esame sussistessero gli elementi costitutivi di un<br />

comportamento abusivo 8 .<br />

E’ principio ripetuto negli enunciati della Corte di giustizia che l’applicazione della<br />

normativa comunitaria non puo’ estendersi fino a ricomprendere i comportamenti abusivi<br />

degli operatori economici ,vale a dire le operazioni realizzate -non nell’ambito delle<br />

transazioni commerciali normali- bensi’ al solo scopo di beneficiare abusivamente <strong>dei</strong><br />

vantaggi previsti dal diritto comunitario 9 .<br />

Anche il sistema comunitario ,infatti, non e’ immune dal rischio -comune a tutti gli<br />

ordinamenti giuridici- di pratiche che formalmente ossequiano la regola ma che-in sede di<br />

applicazione-ne abusano.<br />

La fattispecie presa in considerazione era in allora una operazione di esportazione ad U<br />

dove -per usufruire delle restituzioni all’esportazione 10 -la merce veniva consegnata al<br />

destinatario extracomunitario e da questi poi restituita ,senza alcuna utilizzazione e con i<br />

medesimi mezzi ,all’esportatore .<br />

La Corte nell’occasione spiegava che, affinche’ potesse parlarsi di pratica abusiva<br />

occorreva la concomitante presenza di due elementi ,l’uno oggettivo e l’altro soggettivo:<br />

A)la conclusione di una operazione commerciale non per uno scopo economico ma solo<br />

7 In tema di imposizione indiretta la qualificazione del negozio ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va operata ,a<br />

prescindere dal titolo e dalla forma apparente, in base alla sostanza ed ai suoi effetti a sensi del disposto dell’art.20 DPR<br />

131/86-<br />

In tema di imposizione diretta l’art.10 della L.408/90 consente all’Amministrazione Finanziaria di disconoscere i vantaggi<br />

fiscali derivanti da una serie di operazioni elencate dalla norma (concentrazioni,cessioni,scorpori,trasformazioni,riduzioni<br />

di capitale) per ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.<br />

L’art.7 del Dlgs 358/97(che ha introdotto l’art.37 bis al DPR 600/73) a sua volta rende inopponibili all’A.F. tutti gli atti ed<br />

i negozi-anche tra loro collegati- diretti ad aggirare obblighi e divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere<br />

riduzioni di imposte e rimborsi con riferimento –anche in questo caso –a specifiche operazioni societarie e finanziarie<br />

(fusioni,scissioni,liquidazioni,conferimenti ,trasferimenti etc).<br />

8 In tal senso si e’ orientata anche l’A.F. che –con Circolare dell’Agenzia delle entrate 67/E del 13 dicembre 2007-ha<br />

riconosciuto la possibilita’ di evidenziare fenomeni elusivi pur a prescindere da una norma positiva attributiva di tale<br />

potere.<br />

9 Corte di Giustizia ,sent.14 dicembre 2000 C-110/99 Emsland-Starke<br />

10 Allo scopo di meglio perseguire l’obbiettivo di alleggerire il mercato comune dai prodotti agricoli considerati eccedenti<br />

rispetto alla domanda interna ,favorendone l’esportazione verso i paesi extracomunitari ,nei quali il prezzo e’<br />

generalmente inferiore a quello garantito nel mercato comune , gli strumenti normativi comunitari avevano previsto il<br />

diritto per gli operatori che effettuavano esportazioni di questo tipo di merce di conseguire contributi finanziari elargiti<br />

con il duplice sistema delle “restituzioni” ovvero delle “anticipazioni” precedute o meno dalla trasformazione o dal<br />

magazzinaggio .<br />

4


per ottenere delle sovvenzioni a carico del bilancio comunitario che di solito<br />

accompagnano tali operazioni cosicche’ al rispetto formale delle condizioni prescritte dalla<br />

normativa comunitaria non si accompagnava il rispetto dell’obbiettivo da essa perseguito;<br />

B)la volonta’ di ottenere il vantaggio derivante dalla normativa comunitaria mediante<br />

creazione artificiosa delle condizioni per il suo ottenimento. 11<br />

I meccanismi elusivi hanno poi trovato spazio anche nel settore dell’Iva intracomunitaria<br />

dove le c.d. frodi carosello hanno spesso contrassegnato la circolazione di prodotti ad<br />

alto costo e facilmente trasportabili (computers e cellulari)sfruttando il sistema secondo cui<br />

le operazioni sono detassate nello stato di partenza ma tassate a destino nello Stato di<br />

arrivo .<br />

Con la conseguenza che il cessionario(definito missing trader o societa’ cartiera<br />

interposta),dopo aver rivenduto quella stessa merce al terzo con addebito dell’Iva in<br />

rivalsa-veniva a recuperare l’imposta mediante detrazione o rimborso nell’esercizio di<br />

impresa quindi scomparendo senza riversarla all’erario.<br />

Di regola cedente e cessionario agiscono di concerto ma il terzo potrebbe essere<br />

soggetto inconsapevole.<br />

La Corte di Giustizia e’ intervenuta piu’ volte al riguardo 12 fissando <strong>dei</strong> “paletti” proprio<br />

sul principio di colpevolezza esclusa in capo al soggetto che deduca l’imposta pagata a<br />

monte senza sapere od essere in grado di sapere che nella catena delle cessioni in cui si<br />

iscrive la propria ,altra precedente o successiva era inficiata da frode 13<br />

E’ stato infatti precisato che ,nella filiera delle cessioni, la responsabilita’ per il mancato<br />

versamento dell’imposta da parte di uno degli operatori richiede una certa<br />

consapevolezza (se non un vero e proprio consilium fraudis )quale titolo di partecipazione<br />

11 Significativo il caso di sfruttamento di agevolazioni tariffarie coinvolgente l’importatore nazionale (responsabile delle<br />

dichiarazioni false od inesatte dell’esportatore laddove impossibilitato di fornire la prova liberatoria della propria buona<br />

fede )nel caso affrontato dalla Corte di cassazione (Cass.20380/06) dove le indagini dell’OLAF avevano accertato che<br />

una ditta esportatrice di Macao(paese terzo a regime preferenziale) era stata appositamente costituita con capitale<br />

della casa madre di Hong Kong al fine di eludere il dazio antidumping in allora imposto dalla CEE sulla merce di<br />

provenienza cinese mentre le autorita’ di quel paese non erano state in grado di comprovare la diversa origine <strong>dei</strong><br />

prodotti determinando cosi’ con successo il recupero “a posteriori” <strong>dei</strong> dazi evasi.<br />

Risolutiva nell’individuazione della frode era stata considerata la circostanza del controllo economico-societario<br />

realizzato tra imprese con trasferimento della produzione in periodo sospetto ,avendo il giudice di legittimita’ fatto<br />

implicita adesione alla presunzione di elusione sancita dall’art.25 del CDC prefigurante la eventualita’ che la<br />

lavorazione o trasformazione di merci sia effettuata al solo scopo di eludere le disposizioni applicate dalla Comunita’ alle<br />

merci provenienti da determinati paesi .<br />

Ibidem Cass.4997/09 sulla apparente provenienza di merce(silicio)dall’India(paese agevolato) dove subiva operazioni di<br />

mera “frantumazione” inidoneee ad incidere sulle caratteristiche essenziali del prodotto che restava di “origine” cinese(e<br />

come tale soggetto a dazio antidumping).<br />

12 Corte di giustizia, sentenze 12 gennaio 2006 C-354/03+2 Optigen e sent. 6 luglio 2006 C 439/04 +1 Axel Kittel<br />

13 Per frenare il fenomeno e’ strato introdotto nel 2005 l’art.60 bis del DPR 633/72 che-norma antifrode aderente<br />

all’invito contenuto nell’art.21 della VI^ Direttiva di utilizzare l’istituto della coobbligazione quale deterrente - ha stabilito<br />

la solidarieta’ nel pagamento dell’Iva tra cedente e cessionario qualora il primo non l’abbia versata ed il prezzo di<br />

cessione risultassei inferiore a quello normale(sottocosto)salva la prova contraria spettante al cessionario.<br />

Sull’esperienza del Regno Unito ,il principio di solidarieta’ e’ stato peraltro riservato solo a determinate categorie di<br />

prodotti a rischio determinati con DM 22 dicembre 2005 (autoveicoli e motoveicoli,cellulari,personal computer ) .<br />

5


all’intento fraudolento da parte del soggetto cui si contesti la possibilita’ di detrarre l’Iva da<br />

altri evasa .<br />

La Corte di Lussemburgo ha nell’occasione ribadito ,dunque, che le operazioni<br />

economiche vanno valutate singolarmente e da quelle illecite realizzate dalla societa’ a<br />

capo della catena di cessioni non discende automaticamente il disconoscimento della<br />

rilevanza fiscale delle operazioni a valle poste in essere dal terzo, il carattere di una<br />

determinata operazione non potendo essere modificato da eventi precedenti o successivi<br />

, a meno che risulti che il soggetto passivo aveva o poteva avere conoscenza della<br />

natura elusiva dell’ operazione del proprio dante causa .<br />

L’abuso ,peraltro, nella sua accezione generale e’ tendenzialmente configurabile,come si<br />

e’ visto, indipendentemente dall’elemento psicologico ,nel senso che un atto di gestione<br />

non altrimenti spiegabile secondo criteri di razionalita’ e logica economica potrebbe in<br />

teoria costituire un serio indizio per farlo ricadere nell’alveo elusivo a prescindere dalla<br />

ricorrenza di particolari meccanismi simulatori ideati allo scopo.<br />

Rispetto alla frode e/o la collusione piu’ o meno cosciente ,l’abuso ha confini piu’ sfumati<br />

perche’ prescinde dalla ricorrenza dell’ animus nocendi o della scientia damni in quanto<br />

proiettato a valle nell’ ’effetto elusivo che viene a realizzarsi con la condotta<br />

normativamente regolata a monte in vista di uno scopo diverso da quello perseguito .<br />

Gli strumenti di reazione dell’ordinamento<br />

Il contrasto agli atti elusivi ha portato inizialmente la giurisprudenza di legittimita’ a<br />

ricorrere ai mezzi di tutela civilistici previsti dall’ordinamento quali:<br />

A)la nullita’ del contratto per mancanza di causa (art.1418 cc) quale scopo economico<br />

delle operazioni poste in essere solo per conseguire un risparmio fiscale; 14<br />

B)la nullita’ del contratto stipulato in frode alla legge(art.1344 cc)e cioe’ per eludere norme<br />

imperative quali sono quelle tributarie poste a tutela dell’interesse generale del concorso<br />

paritario alla spesa pubblica a sensi dell’art.53 Cost 15 .<br />

La Suprema Corte –dopo aver affrontato il problema dell’elusione nei primi anni 2000<br />

unicamente alla luce del diritto interno ,statuendo che il fisco era abilitato a contestare gli<br />

atti elusivi solo nella misura in cui cio’ fosse stato previsto da esplicite norme di legge 16 -<br />

14 Cass.20398/05 sul trattamento fiscale del dividend washing , compravendita di titoli azionari con modalita’ tali da<br />

sottrarre alla tassazione il dividendo( possibilita’ oggi stroncata dal ricordata norma antielusiva ex art.7 Dlgs 358/97);<br />

Cass.22932/05 sul trattamento fiscale del dividend stripping o coupon stripping , costituzione o trasferimento di<br />

usufrutto su azioni per evitare la ritenuta sul dividendo .<br />

15 Cass.20816/05 riguardante cessione di usufrutto su azioni per usufruire del credito di imposta sui dividendi .<br />

16 Cass.3979/2000;11351/2001;3345/2002<br />

6


con tre successive sentenze del 2005 17 veniva per la prima volta ad applicare l’istituto<br />

civilistico della nullita’ negoziale per caducare transazioni compiute al solo fine di<br />

eludere l’imposizione fiscale.<br />

Siccome erano insorti dubbi sulla possibilita’ del giudice di intervenire-ancorche’<br />

incidentalmente- sulla validita’ di un contratto (il gia’ citato art.10 della L.212/00 stabilisce<br />

infatti che “le violazioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di<br />

nullita’ del contratto”)si riteneva opportuno sollecitare l’intervento delle Sezioni Unite 18<br />

La questione era peraltro superata da ulteriori pronunzie che valorizzavano l’<br />

irrilevanza fiscale degli atti elusivi 19 con disapplicazione incidenter tantum (o<br />

comunque con disconoscimento di effetti )di quegli istituti asserviti a scopi non<br />

conformi alla ratio legis quali la detraibilita’, la deduzione,l’inerenza e la competenza.<br />

In particolare ,sempre le Sezioni Unite, rimarcavano che non occorreva instaurare un<br />

preventivo giudizio per accertare l’eventuale simulazione del contratto in grado di<br />

pregiudicare la percezione del giusto tributo, bastando valutare le ragioni economiche che<br />

sorreggevano l’atto per verificare se fosse stato compiuto allo scopo di ottenere un<br />

vantaggio fiscale non altrimenti consentito 20 ,in tal caso da considerare inopponibile al<br />

fisco (secondo quanto del resto previsto dalle disposizioni antielusive dell’art.37 bis cit.)<br />

Lo scopo economico dell’operazione elusiva<br />

L’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia ha definito con precisione i<br />

contorni delle operazioni elusive .<br />

Si tratta ,in particolare,delle pronunzie rese nei casi Halifax 21 e Part service 22<br />

Sul rilievo che la lotta contro ogni possibile frode ,evasione ed abuso e’ obbiettivo<br />

riconosciuto e promosso dalla VI^ direttiva 77/388 CE sull’armonizzazione delle<br />

legislazioni in tema di imposta sulla cifra di affari, la Corte di giustizia nel caso Halifax<br />

affermava che le operazioni realizzate “al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale”( e<br />

senza un autonomo obbiettivo economico ),ancorche’ eseguite in forma apparentemente<br />

corretta quale una cessione di beni od una prestazione di servizi nell’esercizio di una<br />

attivita’ economica ,erano sostanzialmente elusive in quanto dirette a procurare benefici<br />

la cui concessione era contraria all’obbiettivo perseguito dalla normativa comunitaria di<br />

settore nell’assicurare la neutralita’ dell’imposizione mediante il diritto di detrazione<br />

17 Vedi nota 13<br />

18 Cass.ord.12301/06 e 12302/06<br />

19 Vadasi da ultimo Cass. SS.UU 30055/08,30056/08,30057/08<br />

20 Cass.12353/05 e Cass.21221/06<br />

21 Corte di giustizia,sentenza 21 febbraio 2006 C-255/02 Halifax<br />

22 Corte di giustizia,sentenza 21 febbraio 2008 C-425/06 Part service<br />

7


dell’imposta assolta sulle operazioni a monte(che viene a compensare quella pagata sulle<br />

operazioni a valle).<br />

Come e’ noto ,la Corte di Cassazione nel caso Part service investiva della questione la<br />

Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale ex art.234 CE 23 per conoscere se l’espressione<br />

utilizzata nella decisione Halifax di“operazione compiuta essenzialmente per conseguire<br />

un vantaggio fiscale” fosse equivalente,piu’ ampia o piu’ restrittiva di quella “compiuta<br />

senza valide ragioni economiche all’infuori di un vantaggio fiscale “ e quindi se il limite<br />

dell’abuso di diritto operasse quando le ragioni economiche fossero assolutamente<br />

marginali od irrilevanti e non una possibile spiegazione alternativa.<br />

Il problema nodale da risolvere nella controversia (dove la Corte si era trovata al cospetto<br />

di una operazione di “frazionamento negoziale” non avente altro scopo economico se<br />

non quello di determinare una base imponibile Iva minore di quella prevista in costanza di<br />

un unico contratto di leasing il cui canone era stato ricondotto a mero corrispettivo d’uso<br />

del bene-senza remunerazione del capitale-accompagnato dalla stipula di separata<br />

convenzione di assicurazione ed intermediazione fatturate in esenzione di<br />

imposta)consisteva nello stabilire se fosse da riservare un trattamento differenziato al<br />

caso in cui l’unico scopo del negozio fosse quello di eludere(esclusivita’)rispetto al caso in<br />

cui il negozio poteva produrre anche un ulteriore effetto lecito(non esclusivita’).<br />

Il giudice comunitario ha avuto cosi’ modo di puntualizzare che l’esistenza di una<br />

pratica abusiva puo’ essere affermata anche qualora il perseguimento di un vantaggio<br />

fiscale costituisca lo scopo essenziale ancorche’ non esclusivo, non essendo l’abuso<br />

impedito allorche’ nell’operazione concorrano-pur marginalmente-altre ragioni<br />

economiche.<br />

La Corte di cassazione-quale giudice remittente- andava pertanto ad inquadrare la<br />

fattispecie in tale paradigma ,statuendo che il frazionamento di un’operazione in<br />

distinti contratti, il cui contenuto economico era di far ottenere ad un altro soggetto, ad<br />

un tempo stesso, l’utilizzazione di un bene, il procacciamento della provvista<br />

finanziaria necessaria e l’assicurazione contro i rischi di perdita o di deperimento<br />

economico del bene fornito ,superava la soglia minima della pratica abusiva perche’ aveva<br />

come scopo principale quello di realizzare un risparmio d’imposta attraverso una<br />

diminuzione del corrispettivo soggetto ad I.V.A. senza che concorressero altre plausibili<br />

ragioni economiche 24 .<br />

Questa pronunzia allarga,per l’effetto, il solco tracciato dalla sentenza Halifax venendo<br />

23 Cass. ord.21371/06<br />

24 Cass.25364/08<br />

8


considerato sempre abusivo il ricorso a forme di transazione che abbiano come scopo<br />

principale un (indebito)risparmio fiscale ancorche’ accompagnato da secondarie (e<br />

lecite)finalita’ economiche .<br />

La conclusione che si ricava e’ che l’abuso del diritto e’ suscettibile di connotare sia le<br />

operazioni compiute al solo scopo di realizzare un vantaggio fiscale senza altra<br />

convenienza economica sia le operazioni compiute allo scopo di realizzare un vantaggio<br />

fiscale predominante rispetto a quella convenienza economica .<br />

I rilievi processuali<br />

In questo quadro evolutivo , la Corte di cassazione ha enunciato ulteriori criteri di<br />

ordine piu’ propriamente processuale.<br />

Con le c.d.”sentenze di Natale” rese dalle Sezioni Unite 25 e’ stata –innanzituttoconfermata<br />

l’immanenza nell’ordinamento tributario di una clausola generale antiabuso a<br />

valere come General klausel antielusiva (o General anti-avoidance rule ) a prescindere dal<br />

comparto impositivo nel quale si versi,trovando detta clausola la sua fonte sia nell’area<br />

<strong>dei</strong> tributi armonizzati (dazi doganali , accise ed Iva)dove le autorita’ nazionali restano<br />

vincolate al rispetto <strong>dei</strong> principi fondamentali dell’ordinamento comunitario (quali quelli di<br />

effettivita’ e di non discriminazione), sia nell’area <strong>dei</strong> tributi interni (imposte dirette in<br />

particolare) alla luce <strong>dei</strong> principi costituzionali che informano l’ordinamento nazionale quali<br />

quelli di capacita’ contributiva e di progressivita’ dell’imposizione (art.53 I° e II° comma<br />

della Costituzione )che rappresentano il fondamento tanto delle norme impositive in<br />

senso stretto tanto di quelle che attribuiscono al contribuente agevolazioni ed esenzioni di<br />

qualsiasi genere .<br />

Secondariamente la Corte ha consolidato la regola della applicabilita’ d’ufficio della<br />

clausola antiabuso anche nel giudizio “chiuso” di legittimita’ indipendentemente da<br />

specifiche domande proposte nel giudizio di merito od introdotte con i motivi di ricorso ,con<br />

possibilita’ –quindi –di dichiarare in ogni tempo l’inopponibilita’ all’erario del negozio<br />

abusivo ,non operando preclusioni di sorta,sul piano comunitario,perche’ quel diritto<br />

europeo e’ immediatamente operativo al pari dello jus superveniens,sul piano interno,<br />

perche’ attinente a situazioni indisponibili di ordine pubblico 26<br />

Aggiungasi che la regola antielusiva potrebbe riverberare i suoi effetti anche in periodi di<br />

imposta diversi rispetto ai quali si fosse in ipotesi formato un giudicato contrario che<br />

confermasse -esplicitamente od implicitamente –la liceita’ dell’operazione.<br />

25 Cass.SS.UU. cit . alla nota 18 in tema di cessione del diritto di usufrutto su azioni<br />

26 Argomentandosi in parallelo da Cass. 1605/08<br />

9


Oggi in materia tributaria e’ stato superato il c.d.principio di frammentazione <strong>dei</strong> giudicati<br />

in base al quale ogni annualità fiscale conserva piena autonomia ,prevalendo il principio<br />

della c.d. ultrattivita’ secondo cui il giudicato esterno che concerne un punto fondamentale<br />

comune a cause riguardanti periodi consecutivi di imposta puo’ essere utilmente invocato<br />

per un periodo diverso da quello in cui e’ venuto a formarsi facendo “stato” per tutti 27 -<br />

E’ la Corte di giustizia ha da ultimo stabilito (ancorche’ in tema di recupero di aiuti di stato<br />

illegittimamente fruiti) il principio secondo cui il diritto comunitario osta all’applicazione di<br />

una disposizione di diritto nazionale ,come quella sancita dall’art.2909 ,che porti ad un<br />

risultato contrastante con il diritto comunitario .<br />

Infatti il diritto comunitario incontra limiti nell’ordinamento processuale interno solo in<br />

relazione a controversie in materia di diritti disponibili ,altrimenti operando in tutta la sua<br />

espansione il principio del “primato” che impone di dare pieno effetto alla norma<br />

comunitaria perche’ un comportamento difforme costituirebbe violazione “grave e<br />

manifesta” come tale fonte di responsabilita’ degli stessi organi giudiziari .<br />

Ebbene l’intersecazione <strong>dei</strong> due principi ha indotto la Corte di cassazione 28 in<br />

controversia in tema di IVA (riguardante l’ impiego strumentale di contratto di comodato in<br />

base al quale la societa’ proprietaria di complesso sportivo aveva concesso in uso tutte le<br />

proprie attrezzature ad associazione polisportiva priva di fini di lucro in cambio del<br />

trasferimento dell’ammontare delle quote associative che venivano cosi’ sottratte ad<br />

imposizione diretta ed indiretta)a rimettere la questione di interpretazione alla Corte di<br />

Giustizia per conoscere se un giudicato di liceita’ (formatosi per altre annualita’ in tema<br />

di IRPEF) potesse automaticamente fare stato in altri periodi di imposta impedendo lo<br />

scrutinio dell’operazione sul piano dell’abuso del diritto .<br />

Al momento le conclusioni rese dall’Avvocato generale Mazak hanno suggerito alla Corte<br />

di disapplicare il principio della intangibilita’ della cosa giudicata quando la sua<br />

applicazione impedisca di accertare -correttamente e conformemente al diritto<br />

comunitario- l’esistenza di pratiche abusive.<br />

Tanto sta dunque a significare come il principio del “primato” sia particolarmente sentito<br />

nel campo dell’elusione fiscale che -in quanto suscettibile di alterare gli equilibri economici<br />

del libero mercato –e’ destinato a travalicare persino la definitivita’ di situazioni<br />

coperte da giudicato negli ordinamenti interni.<br />

In questa ottica di supremazia ed immanenza del diritto comunitario il richiamo alle regole<br />

matrice comunitaria ,al di la’ <strong>dei</strong> valori della Costituzione,potrebbe forse trovare una<br />

27 Cass.SS.UU. 13916/06<br />

28 Cass.ord.29996/07-pendente in Corte di Giustizia sub C-2/08 Fallimento Olimpiclub<br />

10


giustificazione piu’ razionale quando si debba sindacare operazioni di supposta<br />

elusivita’ anche in settori non comunitarizzati ( quali quello dell’imposizione diretta).<br />

Specie quando entrino in gioco le c.d. liberta’ fondamentali (non<br />

discriminazione,circolazione,stabilimento etc.)se le operazioni connesse a fenomeni di<br />

delocalizzazione od internazionalizzazione non devono risentire restrizioni fiscali sul<br />

piano domestico che non risultino “coerenti” con il sistema comunitario 29 ,e’ lecito<br />

inferire che quelle operazioni non potrebbero neppure sottrarsi al c.d. abuse test ove<br />

fossero orientate a scopi elusivi dell’imposizione locale in funzione disarmonica rispetto<br />

ai principi comunitari elaborati in materia. 30 .<br />

L’onere della prova<br />

Sulla ripartizione dell’onere della prova in questa delicata materia , specie al cospetto di<br />

circostanze dove i sintomi rivelatori dell’abuso si accompagnano a profili economici<br />

giustificati,e’ giocoforza verificare lo “spessore” di questi ultimi per far emergere –a<br />

seconda della loro influenza-la predominanza elusiva o meno dell’oggetto dell’intera<br />

operazione.<br />

E’ questo un campo dove occorre particolare cautela da parte dell’A.F. e del giudice che<br />

deve verificarne le conclusioni .<br />

Va infatti tenuto presente che l’impiego di forme contrattuali e/o organizzative che<br />

consentono la minimizzazione del carico fiscale rientrano nelle scelte imprenditoriali e<br />

dunque nella liberta’ di iniziativa economica riconosciuta dalla Costituzione e<br />

dall’ordinamento comunitario.<br />

Inoltre l’evoluzione degli strumenti giuridici e’ necessariamente collegata alle rapide<br />

mutazioni della realta’ economico-finanziaria nella quale possono trovare spazio forme<br />

nuove,non strettamente legate ad una angusta logica di profitto della singola impresa .<br />

Al cospetto di complesse strategie di gruppo ,spettera’ pertanto all’Amministrazione-primafornire<br />

la prova in positivo del presupposto del recupero fiscale ,consistente nel far<br />

risaltare -attraverso la ridefinizione e /o riqualificazione delle contestate operazioni<br />

secondo schemi usuali e leciti- le singolarita’ e/o anormalita’ che fanno ritenere quelle<br />

operazioni privo di reale contenuto economico diverso dall’ ottenere un mero risparmio<br />

di imposta;dopo ,al contribuente, fornire la controprova opponendo al fisco specifiche e<br />

plausibili spiegazioni dell’esistenza di valide ragioni economiche concorrenti a connotato<br />

29 Argomentandosi dalla sentenza della Corte di giustizia 23 ottobre 2008 C-157/07 KR Wannsee<br />

30 Vedasi le prospettive riportate nella Comunicazione della Commissione del 10.12.2007 sulla applicazione di misure<br />

antiabuso nel settore dell’imposizione diretta e gli inviti rivolti in tal senso agli Stati membri .<br />

11


non marginale ne’ puramente teorico che legittimino quel genere di operazioni.<br />

La Suprema Corte 31 ha sul punto enucleato la massima secondo cui “e’ onere<br />

dell’Amministrazione finanziaria- non solo- prospettare il disegno elusivo a sostegno delle<br />

operate rettifiche ma- anche- le supposte modalità di manipolazione o di alterazione di<br />

schemi classici rinvenute come irragionevoli in una normale logica di mercato se non<br />

per pervenire a quel risultato di vantaggio fiscale mentre incombe al contribuente allegare<br />

la esistenza di ragioni economiche alternative di reale spessore che giustifichino<br />

operazioni così strutturate”.<br />

Sul contenuto <strong>dei</strong> reciproci oneri probatori la Cassazione si era ,del resto, gia’<br />

pronunziata laddove aveva escluso l’intento elusivo in tema di transfer pricing negando<br />

il ritenuto “gonfiamento <strong>dei</strong> costi” nella pratica seguita da societa’ italiana di un importante<br />

gruppo automobilistico americano di accollarsi senza compenso l’onere-gravante per<br />

legge sulla costruttrice -delle riparazioni e manutenzioni delle vetture nuove :tanto , al fine<br />

di realizzare una riduzione dell’imponibile in Italia a vantaggio di maggiori profitti di<br />

consociate operanti in paesi a piu’ bassa fiscalita’ .<br />

In detta fattispecie i giudici di legittimita’ 32 stabilivano che l’Ufficio tributario avrebbe<br />

dovuto ,innanzitutto, accertare se veramente la fiscalita’ in Italia era all’epoca superiore<br />

rispetto a quella in vigore nei paesi di provenienza <strong>dei</strong> veicoli compravenduti e quindi<br />

determinare il valore normale <strong>dei</strong> veicoli acquistati verificando se i corrispettivi pagati<br />

fossero effettivamente superiori a tale valore con riferimento alla sufficienza del margine<br />

di utile ricavato per coprire le spese di riparazione in garanzia ,altresi’ analizzando le<br />

condizioni del mercato automobilistico con confronto <strong>dei</strong> prezzi praticati all'interno del<br />

gruppo con quelli praticati da altre imprese concorrenti.<br />

Il che’ non era stato fatto mentre –al contrario- il contribuente aveva chiarito che i<br />

descritti meccanismi di vendita erano non “anomali” bensi’ “razionalmente spiegabili” ed<br />

“economicamente giustificabili” per esigenze di politica commerciale e di immagine quali il<br />

favorire il cliente finale facultato a far valere la garanzia nei confronti del proprio fornitore e<br />

non costretto a rivolgersi al produttore estero ;tutelare i rapporti tra fabbricanti e distributori<br />

nel ridurre potenzialmente il contenzioso suscettibile di crearsi qualora la società<br />

commercializzatrice dovesse ogni volta rivalersi per ottenere rimborso delle spese dalla<br />

societa’ produttrice; creare nel soggetto onerato un ferreo controllo sulla necessita’ ed<br />

entita’ delle riparazioni :finalita’ queste tutte plausibili che concorrevano a svilire ogni<br />

ipotizzato intento elusivo cosi’ privato degli occorrenti riscontri probatori .<br />

31 Cass.1465/09<br />

32 Cass.22023/06<br />

12


E sulla stessa linea si e’ posta la citata pronunzia del 2009 che ha preso in<br />

considerazione l’impianto organizzativo predisposto da una corporated joint venture<br />

dove gli investimenti erano effettuati da società all’uopo costituita per l’acquisto di<br />

attrezzature specifiche e linee di produzione concesse in comodato gratuito a terzi per<br />

la realizzazione di veicoli poi acquisiti dalla comodante ad un minor prezzo per non<br />

essere dalla comodataria inglobati i costi e gli oneri finanziari in quanto sostenuti e<br />

dedotti dalla prima.<br />

La Corte di cassazione reputava di non trovarsi al cospetto di operazione elusiva in<br />

quanto ragionevolmente spiegata dal contribuente con la strategia di gruppo di assicurarsi<br />

–pervenendo ad un prezzo di rivendita più basso mediante la “ esternalizzazione “delle<br />

fasi produttive -vantaggiose posizioni commerciali di competitività sui mercati cui quei<br />

veicoli erano destinati .<br />

Conclusioni<br />

I tempi sembrano dunque maturi –una volta definita la latitudine abusiva dell’elusione e<br />

precisati gli oneri probatori che competono al fisco ed al contribuente - per implementare<br />

l’art.37 bis del DPR 600/73 superando i limiti di tipicita’ imposti dal III° comma mediante<br />

formulazione di una regola generale (ancorche’ residuale)che sanzioni quei<br />

comportamenti “innominati” a carattere abnorme od eccessivo ,rispetto alle finalita’ da<br />

conseguire, destinati a provocare una sproporzione ingiustificata tra vantaggio perseguito<br />

e mancata percezione del giusto tributo.<br />

Una regola legislativa in tal senso servirebbe ,tra l’altro, a superare le perplessita’<br />

ermeneutiche avanzate dalla dottrina in merito all’ indistinto richiamo (anche in materia di<br />

imposizione locale)ai parametri antiabuso ricavabili dai principi comunitari elaborati dalla<br />

giurisprudenza della Corte di Giustizia.<br />

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