Manuale Biogas - Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.
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ENERgIA dAl bIOgAS PROdOTTO dA EFFluENTI ZOOTEcNIcI, bIOMASSE dEdIcATE E dI ScARTO<br />
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A cura di Marino Berton - AIEL<br />
l’AgRIcOlTORE cHE vENdE ENERgIA<br />
SvOlgE uN’ATTIvITÀ AgRIcOlA<br />
La legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005) ha stabilito un principio innovativo<br />
ed importante per gli agricoltori che intendono impegnarsi nel settore<br />
agrienergetico: la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da<br />
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuata da imprenditori agricoli<br />
costituisce attività agricola connessa soggetta a reddito agrario. In seguito,<br />
la legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) ha previsto l’estensione del<br />
beneficio anche alla produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni<br />
vegetali e prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli. Inoltre,<br />
il provvedimento ha stabilito che, per il riconoscimento di attività agricola<br />
connessa, i prodotti agricoli e le produzioni vegetali da utilizzare nella produzione<br />
di energia elettrica e termica devono provenire prevalentemente<br />
dal fondo agricolo, sciogliendo così le incertezze sulle interpretazioni che<br />
avevano fatto molto discutere.<br />
Il principale effetto positivo per gli imprenditori agricoli che si attivano nel<br />
settore del biogas è che tutti i redditi derivanti dalla vendita dell’energia<br />
elettrica e dai certificati verdi, ed eventualmente dell’energia termica ottenuta<br />
in cogenerazione, non sono soggetti ad ulteriori imposte sul reddito<br />
perché questa attività è considerata agricola e soggetta al reddito agrario.<br />
Reddito che l’imprenditore agricolo deve comunque dichiarare per le<br />
particelle catastali coltivate. È necessario però rispettare il principio della<br />
prevalenza, secondo il quale almeno il 51% dei prodotti utilizzati per la<br />
produzione del biogas devono provenire dalla stessa impresa agricola.<br />
Aspetti urbanistici<br />
Un ulteriore effetto di questa norma riguarda gli aspetti urbanistici. Il<br />
principio che equipara la produzione e la vendita d’energia da parte degli<br />
agricoltori ad attività agricola connessa, di fatto, riconosce la possibilità<br />
di realizzare le strutture che compongono l’impianto (digestori, vasche,<br />
vani tecnici, …) in area definita agricola. Ovviamente, fatto salvo l’otte-<br />
nimento delle specifiche autorizzazioni ed il rispetto delle norme ed i re-<br />
golamenti vigenti.<br />
I NuOvI “cERTIFIcATI vERdI AgRIcOlI”<br />
In seguito all’approvazione del così detto «collegato» alla Legge Finanzia-<br />
ria 2008, vale a dire del decreto legge 159/2007 convertito nella legge 29<br />
novembre 2007 n. 222 (G.U. n. 279 del 30 novembre 2007 – Suppl. Ordi-<br />
nario n.249/L), il Parlamento ha dato vita ad un nuovo regime d’incentivi<br />
riservato agli impianti per la produzione d’energia elettrica alimentati da<br />
biomasse agroforestali.<br />
Vi sono delle specifiche condizioni per avere diritto ai nuovi incentivi:<br />
• che le biomasse ed il biogas utilizzati per alimentare gli impianti, derivino<br />
da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti;<br />
• che questi prodotti siano stati ottenuti nell’ambito di intese di filiera<br />
o contratti quadro così come disciplinati dagli articoli 9 e 10 del Dlgs<br />
102/2005, oppure da filiere corte, ossia quelle in cui i prodotti sono<br />
ricavati entro un raggio di 70 km dall’impianto che li utilizza per generare<br />
elettricità.<br />
Una volta rispettate entrambe le condizioni di cui sopra, si ha diritto ai<br />
seguenti incentivi:<br />
• per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW, la possibilità<br />
di moltiplicare per 1,8 l’energia elettrica prodotta nell’anno precedente,<br />
ai fini del riconoscimento del numero dei certificati verdi;<br />
• per gli impianti di potenza elettrica inferiore ad 1 MW, la possibilità<br />
MANuAlE PRATIcO<br />
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