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Manuale Biogas - Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.

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ENERgIA dAl bIOgAS PROdOTTO dA EFFluENTI ZOOTEcNIcI, bIOMASSE dEdIcATE E dI ScARTO<br />

80<br />

attività agricole o impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o<br />

calore o biogas”.<br />

Ai sensi dell’art. 20 del D.M. 07.04.2006, il trasporto del materiale digerito<br />

necessita di una documentazione di accompagnamento contenente almeno<br />

le seguenti informazioni:<br />

• estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale trasportato e<br />

del suo legale rappresentate;<br />

• natura e quantità degli effluenti;<br />

• identificazione del mezzo di trasporto;<br />

• estremi identificativi dell’azienda destinataria (se diversa dall’azienda<br />

produttrice) e del suo legale rappresentate;<br />

• estremi della comunicazione all’autorità competenti redatta dal legale<br />

rappresentate dell’azienda da cui origina il materiale trasportato.<br />

10.2 dIgESTIONE ANAERObIcA IN IMPIANTI AZIENdAlI dI<br />

bIOMASSE dI PROvENIENZA AgRIcOlA Ed AgROAlIMENTARE<br />

E SuccESSIvA uTIlIZZAZIONE AgRONOMIcA<br />

In aggiunta agli effluenti zootecnici e alle biomasse vegetali prodotte in<br />

azienda o fuori azienda potrebbero essere conferiti all’impianto rifiuti della<br />

preparazione e del trattamento di conserve vegetali o della lavorazione delle<br />

produzioni animali.<br />

Conferimento di rifiuti o sottoprodotti delle lavorazioni vegetali<br />

Il trasporto all’impianto di biogas aziendale di questi materiali soggiace alla<br />

disciplina del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta sui rifiuti, per cui è richiesto il<br />

formulario di identificazione.<br />

L’utilizzazione agronomica del materiale digerito si configura come operazione<br />

di recupero così come prevista dall’allegato C, operazione di recupero R10<br />

del suddetto decreto e può avvenire nel rispetto delle disposizioni regionali<br />

sull’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.<br />

Tuttavia, se l’emendamento proposto dal MIPAF e riportato al paragrafo 10.1<br />

dovesse essere accolto, anche questo tipo di biomasse si sottrarrebbe alla disciplina<br />

dei rifiuti per essere governato dal D.M. 7/4/2006 all’interno di un PUA.<br />

Conferimento di sottoprodotti di origine animale<br />

In questo caso si ricade nel campo applicativo della disciplina, abbastanza<br />

complessa come iter procedurale, autorizzazioni e controlli, del regolamento<br />

CE 1774/2002, il che porta a ritenere poco proponibile per un’azienda agri-<br />

cola ospitante un impianto di biogas il ritiro di tali materiali. Un’eccezione<br />

potrebbe essere fatta per il latte (e ragionevolmente anche per il siero di latte)<br />

e per il contenuto del tubo digerente, separato da questo ultimo, di animali<br />

macellati, perché in questo caso l’impianto non necessita del riconoscimento<br />

ai sensi del regolamento sopra citato.<br />

Foto 15 - Impianto di codigestione di pollina e colture energetiche con cogenera-<br />

tore di 1 MWe, Portogruaro (Venezia).<br />

MANuAlE PRATIcO<br />

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