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Manuale Biogas - Centro Ricerche Produzioni Animali S.p.A.

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ENERgIA dAl bIOgAS PROdOTTO dA EFFluENTI ZOOTEcNIcI, bIOMASSE dEdIcATE E dI ScARTO<br />

78<br />

2 - digestione anaerobica in impianti aziendali di biomasse di provenienza<br />

agricola ed agroalimentare e successiva utilizzazione agronomica.<br />

10.1 dIgESTIONE ANAERObIcA IN IMPIANTI AZIENdAlI<br />

dI bIOMASSE dI PROvENIENZA AgRIcOlA<br />

E SuccESSIvA uTIlIZZAZIONE AgRONOMIcA<br />

In questo caso l’impianto di biogas viene realizzato in un’azienda agricola<br />

con la finalità di sottoporre a digestione anaerobica le biomasse aziendali e<br />

di effettuare lo spargimento del materiale trattato (frazioni liquide e frazioni<br />

solide palabili) sui terreni di cui dispone, vale a dire su terreni sui quali ha un<br />

diritto d’uso e/o su terreni dei quali ha disponibilità per esplicita dichiarazio-<br />

ne dell’azienda che li possiede.<br />

Vediamo separatamente:<br />

A - il caso di digestione anaerobica dei soli effluenti zootecnici;<br />

B - il caso di digestione anaerobica di effluenti zootecnici, residui colturali<br />

e colture energetiche tipo sorgo, mais e foraggi, sottoposti a processo di<br />

insilaggio.<br />

Caso A - L’intera sequenza di operazioni di utilizzazione agronomica, compresi<br />

i trattamenti, presuppone che sia stata effettuata la comunicazione di<br />

utilizzazione agronomica di cui all’art. 112 del D.Lgs. 152/06 o, nel caso che<br />

l’azienda allevi più di 750 scrofe o di 2000 suini grassi, che sia stata ottenuta<br />

l’autorizzazione AIA (Autorizzazione integrata ambientale) ai sensi del D.Lgs.<br />

59/2005 di attuazione della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e<br />

riduzione integrate dell’inquinamento.<br />

All’interno del ciclo di utilizzazione (produzione, stoccaggio, trattamento,<br />

trasporto, spargimento sul suolo), anche il trasporto dell’effluente zootecnico<br />

da uno stadio all’altro del ciclo stesso soggiace alla disciplina del D.M.<br />

7/4/2006. Ciò in quanto il nostro Paese si è avvalso della facoltà concessa agli<br />

Stati membri dell’UE di non applicare le disposizioni sanitarie sulla raccolta,<br />

il trasporto e il magazzinaggio dello stallatico (effluente zootecnico) quando<br />

trasportato tra due punti della stessa azienda agricola o tra aziende agricole<br />

e utenti situati nello stesso Stato membro previste dal regolamento CE<br />

1774/2002 (art. 7). Uno specifico Accordo tra Stato e Regioni del luglio 2004<br />

ha sancito tale decisione.<br />

Caso B - Dal punto di vista normativo dovrebbe valere quanto detto per il<br />

caso precedente, anche se le normative regionali applicative del D.M. 7/4/2006<br />

non pongono espressamente tra i materiali assimilabili ai liquami zootecnici,<br />

oggetto esclusivo di tale decreto, miscele di liquami e prodotti o residui delle<br />

produzioni vegetali. Tale assimilazione è tuttavia implicita dal momento che<br />

in un allegato al decreto stesso viene prevista tra i vari trattamenti, anche la<br />

digestione anaerobica di liquami zootecnici misti a colture energetiche e a<br />

prodotti residuali delle produzioni vegetali.<br />

Una conferma giuridicamente ancora più forte di questa interpretazione<br />

viene dall’art. 185 del D.Lgs. 152/06 che, anche se in maniera confusa, esclu-<br />

de le sostanze naturali non pericolose utilizzate in agricoltura dal campo di<br />

applicazione della disciplina sui rifiuti.<br />

Anche il trasporto all’impianto di biogas delle biomasse vegetali e degli<br />

scarti vegetali provenienti da altre aziende agricole soggiace alla disciplina<br />

del D.M. 7/4/2006 quando le aziende di provenienza sono funzionalmente<br />

connesse con l’azienda sede dell’impianto di cui utilizzano i liquami dige-<br />

riti all’interno del ciclo agronomico, secondo un Piano di Utilizzazione<br />

Agronomica (PUA) redatto conformemente a quanto stabilito dall’art.28<br />

del D.M. 7/4/2006. Un emendamento all’art. 185 del D.Lgs. 152/06 appro-<br />

vato in Sede di Consiglio dei Ministri e in attesa approvazione da parte<br />

delle Commissioni parlamentari consentirà di assoggettare alla disciplina<br />

sull’utilizzazione agronomica del D.M. 7/4/2006, anche biomasse di natura<br />

vegetale provenienti da aziende agricole funzionalmente non connesse<br />

con l’azienda in cui ha sede l’impianto di biogas. L’emendamento proposto<br />

infatti recita:<br />

“… Sono escluse dal campo di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06<br />

(disciplina dei rifiuti) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali, vege-<br />

tali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole.<br />

Sono sottoprodotti nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell’art.<br />

183: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, utilizzati nelle<br />

MANuAlE PRATIcO<br />

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