11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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La valutazione ha portato a concludere che una struttura tariffaria parzialmente armonizzata<br />
può incoraggiare lo sviluppo di un numero maggiore di principi attivi nuovi e il mantenimento<br />
di un numero maggiore di principi attivi esistenti. Si otterrebbe inoltre una riduzione dei costi<br />
per l'approvazione dei principi attivi per diversi tipi di prodotto. L'ultima opzione renderebbe<br />
la procedura meno onerosa per le PMI, aiutandole a rimanere sul mercato. Un sistema<br />
totalmente centralizzato porrebbe problemi dal punto di vista del principio di sussidiarietà,<br />
perché la competenza a fissare i livelli delle tariffe sarebbe trasferita dagli Stati membri alla<br />
Comunità.<br />
La Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto che è allegata alla presente proposta.<br />
3. ELEMETI GIURIDICI DELLA PROPOSTA<br />
3.1. Sintesi delle misure proposte<br />
Il riesame della direttiva sui biocidi intende porre rimedio a diversi punti deboli emersi<br />
durante i primi otto anni di applicazione del testo vigente, anticipare i problemi che<br />
potrebbero sorgere per via della nuova procedura di autorizzazione e di riconoscimento<br />
reciproco nonché aggiornare e adattare lo strumento ai recenti sviluppi delle politiche<br />
pertinenti.<br />
Innanzitutto viene scelta la <strong>fo</strong>rma del regolamento anziché della direttiva. Non vi sarà<br />
pertanto la necessità di un periodo di trasposizione né di misure nazionali di recepimento e<br />
l'attuazione del quadro normativo negli Stati membri sarà probabilmente più armonizzata.<br />
Tra le modifiche in merito al campo di applicazione sono particolarmente di rilievo la<br />
proposta di includere i biocidi presenti nei materiali che potrebbero entrare a contatto con gli<br />
alimenti e le nuove disposizioni relative agli articoli o ai materiali che contengono biocidi.<br />
Per quanto riguarda quest'ultima, in particolare, attualmente un articolo può essere trattato<br />
nell'UE unicamente con biocidi autorizzati per quel dato scopo. Tuttavia, se l'articolo viene<br />
trattato con un biocida al di fuori dell'UE e successivamente importato, non è possibile<br />
controllare le sostanze che esso contiene, con conseguenti rischi potenziali per la salute<br />
umana o per l'ambiente se i principi attivi non valutati o addirittura banditi dall'UE vengono<br />
incorporati in merci successivamente importate nell'Unione. La situazione rappresenta inoltre<br />
una discriminazione per l'industria comunitaria e può avere come effetto la produzione di<br />
articoli o materiali trattati portati al di fuori dell'UE per aggirare le restrizioni su alcune<br />
sostanze. Nell'ambito del riesame della direttiva sui biocidi si propone che tutti gli articoli o i<br />
materiali debbano essere trattati unicamente con biocidi autorizzati a tale scopo in almeno uno<br />
Stato membro.<br />
Alla disposizione sugli articoli e i materiali trattati con biocidi si affiancano dei requisiti in<br />
materia di etichettatura, introdotti con due finalità: in<strong>fo</strong>rmare i consumatori del fatto che<br />
l'articolo è stato trattato con un biocida e avvertire le autorità competenti e/o le autorità<br />
doganali degli Stati membri affinché attuino eventuali disposizioni in materia di ispezioni per<br />
assicurare il rispetto della normativa. Le disposizioni in materia di etichettatura si applicano ai<br />
produttori comunitari e non comunitari.<br />
Il regolamento proposto introduce inoltre procedure armonizzate per l'autorizzazione dei<br />
biocidi, un elemento ampiamente trascurato nella direttiva vigente. Le disposizioni relative al<br />
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