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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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La valutazione ha portato a concludere che una struttura tariffaria parzialmente armonizzata<br />

può incoraggiare lo sviluppo di un numero maggiore di principi attivi nuovi e il mantenimento<br />

di un numero maggiore di principi attivi esistenti. Si otterrebbe inoltre una riduzione dei costi<br />

per l'approvazione dei principi attivi per diversi tipi di prodotto. L'ultima opzione renderebbe<br />

la procedura meno onerosa per le PMI, aiutandole a rimanere sul mercato. Un sistema<br />

totalmente centralizzato porrebbe problemi dal punto di vista del principio di sussidiarietà,<br />

perché la competenza a fissare i livelli delle tariffe sarebbe trasferita dagli Stati membri alla<br />

Comunità.<br />

La Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto che è allegata alla presente proposta.<br />

3. ELEMETI GIURIDICI DELLA PROPOSTA<br />

3.1. Sintesi delle misure proposte<br />

Il riesame della direttiva sui biocidi intende porre rimedio a diversi punti deboli emersi<br />

durante i primi otto anni di applicazione del testo vigente, anticipare i problemi che<br />

potrebbero sorgere per via della nuova procedura di autorizzazione e di riconoscimento<br />

reciproco nonché aggiornare e adattare lo strumento ai recenti sviluppi delle politiche<br />

pertinenti.<br />

Innanzitutto viene scelta la <strong>fo</strong>rma del regolamento anziché della direttiva. Non vi sarà<br />

pertanto la necessità di un periodo di trasposizione né di misure nazionali di recepimento e<br />

l'attuazione del quadro normativo negli Stati membri sarà probabilmente più armonizzata.<br />

Tra le modifiche in merito al campo di applicazione sono particolarmente di rilievo la<br />

proposta di includere i biocidi presenti nei materiali che potrebbero entrare a contatto con gli<br />

alimenti e le nuove disposizioni relative agli articoli o ai materiali che contengono biocidi.<br />

Per quanto riguarda quest'ultima, in particolare, attualmente un articolo può essere trattato<br />

nell'UE unicamente con biocidi autorizzati per quel dato scopo. Tuttavia, se l'articolo viene<br />

trattato con un biocida al di fuori dell'UE e successivamente importato, non è possibile<br />

controllare le sostanze che esso contiene, con conseguenti rischi potenziali per la salute<br />

umana o per l'ambiente se i principi attivi non valutati o addirittura banditi dall'UE vengono<br />

incorporati in merci successivamente importate nell'Unione. La situazione rappresenta inoltre<br />

una discriminazione per l'industria comunitaria e può avere come effetto la produzione di<br />

articoli o materiali trattati portati al di fuori dell'UE per aggirare le restrizioni su alcune<br />

sostanze. Nell'ambito del riesame della direttiva sui biocidi si propone che tutti gli articoli o i<br />

materiali debbano essere trattati unicamente con biocidi autorizzati a tale scopo in almeno uno<br />

Stato membro.<br />

Alla disposizione sugli articoli e i materiali trattati con biocidi si affiancano dei requisiti in<br />

materia di etichettatura, introdotti con due finalità: in<strong>fo</strong>rmare i consumatori del fatto che<br />

l'articolo è stato trattato con un biocida e avvertire le autorità competenti e/o le autorità<br />

doganali degli Stati membri affinché attuino eventuali disposizioni in materia di ispezioni per<br />

assicurare il rispetto della normativa. Le disposizioni in materia di etichettatura si applicano ai<br />

produttori comunitari e non comunitari.<br />

Il regolamento proposto introduce inoltre procedure armonizzate per l'autorizzazione dei<br />

biocidi, un elemento ampiamente trascurato nella direttiva vigente. Le disposizioni relative al<br />

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