11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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Articolo 81<br />
Misure transitorie relative agli articoli e ai materiali trattati<br />
In deroga all'articolo 47, gli articoli e i materiali trattati che contengono biocidi non<br />
autorizzati nella Comunità o in almeno uno Stato membro e che erano disponibili sul mercato<br />
al […] [GU: inserire la data indicata all'articolo 85, primo comma] possono, fino alla data<br />
della decisione che rilascia l'autorizzazione a detti biocidi, continuare ad essere immessi sul<br />
mercato se la domanda di autorizzazione viene inviata al più tardi entro il 1° gennaio 2017. Se<br />
l'autorizzazione a immettere tale biocida sul mercato viene respinta, gli articoli e i materiali<br />
trattati che contengono tale biocida non possono essere immessi sul mercato dopo sei mesi a<br />
decorrere dalla decisione.<br />
Articolo 82<br />
Misure transitorie relative ai materiali che vengono a contatto con gli alimenti<br />
1. Le domande di autorizzazione di biocidi costituiti da materiali che vengono a<br />
contatto con alimenti che erano disponibili sul mercato al […] [GU: inserire la data<br />
indicata all'articolo 85, primo comma] sono inviate al più tardi entro<br />
il 1° gennaio 2017.<br />
I materiali che vengono a contatto con alimenti che erano disponibili sul mercato al<br />
[…] [GU: inserire la data indicata all'articolo 85, primo comma] e per i quali è stata<br />
inviata una domanda con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 1 possono continuare ad essere<br />
immessi sul mercato fino alla data della decisione di rilascio o rifiuto<br />
dell'autorizzazione. In caso di rifiuto dell'autorizzazione a immettere tale biocida sul<br />
mercato, il prodotto non può essere immesso sul mercato dopo sei mesi dalla data<br />
della decisione.<br />
I materiali che vengono a contatto con alimenti che erano disponibili sul mercato al<br />
[…] [GU: inserire la data indicata all'articolo 85, primo comma] e per i quali non è<br />
stata inviata una domanda con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 1 possono continuare ad<br />
essere immessi sul mercato fino a sei mesi dalla data di cui al paragra<strong>fo</strong> 1.<br />
2. Lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle giacenze di biocidi non autorizzati<br />
per l'uso pertinente dall'autorità competente o dalla Commissione sono consentiti<br />
fino a dodici mesi dopo la data della decisione di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, secondo comma,<br />
o, se successiva, fino a dodici mesi dopo la data di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, terzo comma.<br />
Articolo 83<br />
Misure transitorie relative all'accesso al fascicolo sul principio attivo<br />
A partire dal 1° gennaio 2014, la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un<br />
biocida contenente uno o più principi attivi esistenti dispone di un fascicolo o possiede una<br />
lettera di accesso per un fascicolo, o per ogni componente del fascicolo, che risponde ai<br />
requisiti di cui all'allegato II per ognuno dei suddetti principi attivi a meno che non siano<br />
scaduti tutti i pertinenti periodi di protezione di cui all'articolo 49.<br />
Qualora la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un dato biocida non risponda<br />
ai requisiti di cui al primo comma, detto biocida non può più essere immesso sul mercato.<br />
IT 87 IT