11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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2. Le domande di registrazione di biocidi a basso rischio come definiti all'articolo 2,<br />
paragra<strong>fo</strong> 1, lettera b), della direttiva 98/8/CE sono inviate al più tardi dodici mesi<br />
dopo la data in cui prende effetto l'iscrizione nell'allegato IA.<br />
I biocidi a basso rischio definiti all'articolo 2, paragra<strong>fo</strong> 1, lettera b), della direttiva<br />
98/8/CE per i quali è stata inviata una domanda con<strong>fo</strong>rme al primo comma, possono<br />
continuare ad essere immessi sul mercato fino alla data della decisione di rilascio o<br />
rifiuto della registrazione. In caso di rifiuto della registrazione al fine di immettere<br />
tale biocida a basso rischio sul mercato, il prodotto non può più essere immesso sul<br />
mercato dopo sei mesi a decorrere dalla decisione.<br />
I biocidi a basso rischio definiti all'articolo 2, paragra<strong>fo</strong> 1, lettera b), della direttiva<br />
98/8/CE per i quali non è stata inviata una domanda con<strong>fo</strong>rme al primo comma,<br />
possono essere immessi sul mercato fino a sei mesi dopo la data di cui al paragra<strong>fo</strong> 1.<br />
Lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle giacenze di biocidi a basso rischio<br />
non autorizzati per l'uso pertinente dall'autorità competente sono consentiti fino a<br />
dodici mesi dopo la data della decisione di cui al secondo comma o, se successiva,<br />
fino a dodici mesi dopo la data di cui al terzo comma.<br />
3. Il presente regolamento si applica ai biocidi a basso rischio, definiti all'articolo 2,<br />
paragra<strong>fo</strong> 1, lettera b), a partire dalla scadenza della registrazione di cui al<br />
paragra<strong>fo</strong> 1.<br />
Articolo 80<br />
Misure transitorie relative a principi attivi creati in situ<br />
1. Le domande di autorizzazione di sostanze, miscele e dispositivi considerati biocidi ai<br />
sensi dell'articolo 3, paragra<strong>fo</strong> 1, lettera a), seconda frase, disponibili sul mercato al<br />
[…] [GU: inserire la data indicata all'articolo 85, primo comma] sono inviate al più<br />
tardi entro il 1° gennaio 2017.<br />
2. Le sostanze, miscele e i dispositivi considerati biocidi ai sensi dell'articolo 3,<br />
paragra<strong>fo</strong> 1, lettera a), seconda frase, disponibili sul mercato al […] [GU: inserire la<br />
data indicata all'articolo 85, primo comma] e per i quali è stata inviata una domanda<br />
con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 1 possono continuare ad essere immessi sul mercato<br />
fino alla data della decisione di rilascio o rifiuto dell'autorizzazione all'immissione<br />
sul mercato. In caso di rifiuto, il prodotto non può essere immesso sul mercato dopo<br />
sei mesi dalla decisione.<br />
Le sostanze, miscele e i dispositivi considerati biocidi ai sensi dell'articolo 3,<br />
paragra<strong>fo</strong> 1, lettera a), seconda frase, disponibili sul mercato al […] [GU: inserire la<br />
data indicata all'articolo 85, primo comma] e per i quali non è stata inviata una<br />
domanda con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 1 possono continuare ad essere immessi sul<br />
mercato fino a sei mesi dopo la data di cui al paragra<strong>fo</strong> 1.<br />
Lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle giacenze di biocidi non autorizzati<br />
per l'uso pertinente dall'autorità competente o dalla Commissione sono consentiti<br />
fino a dodici mesi dopo la data della decisione di cui al primo comma o, se<br />
successiva, fino a dodici mesi dopo la data di cui al secondo comma.<br />
IT 86 IT