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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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opportuno in con<strong>fo</strong>rmità al presente regolamento entro due anni dalla data in cui<br />

prende effetto l'iscrizione.<br />

A tale scopo, le domande di autorizzazione di biocidi contenenti unicamente principi<br />

attivi esistenti sono inviate alle autorità competenti dello Stato membro non oltre la<br />

data alla quale prende effetto l'iscrizione del principio attivo, o dei principi attivi,<br />

nell'allegato I del presente regolamento. Nel caso di biocidi contenenti più di un<br />

principio attivo, le domande di autorizzazione sono inviate non oltre la data alla<br />

quale prende effetto l'iscrizione dell'ultimo principio attivo.<br />

I biocidi per i quali non è stata inviata una domanda di autorizzazione<br />

con<strong>fo</strong>rmemente al secondo comma, non possono più essere immessi sul mercato<br />

dopo sei mesi dalla data in cui prende efficacia l'iscrizione. Lo smaltimento,<br />

l'immagazzinamento e l'uso delle giacenze di biocidi per i quali non è stata inviata<br />

una domanda di autorizzazione con<strong>fo</strong>rmemente al secondo comma sono consentiti<br />

fino a diciotto mesi dopo la data in cui prende effetto l'iscrizione.<br />

4. I biocidi per i quali l'autorità competente dello Stato membro ha respinto una<br />

domanda di autorizzazione presentata ai sensi del paragra<strong>fo</strong> 3 o ha deciso di non<br />

rilasciare l'autorizzazione, non possono più essere immessi sul mercato a partire da<br />

sei mesi dopo il rifiuto o la decisione.<br />

Articolo 78<br />

Misure transitorie relative ai principi attivi valutati ai sensi della direttiva 98/8/CE<br />

1. L'Agenzia è responsabile di coordinare il processo di valutazione dei fascicoli<br />

presentati dopo il 1° gennaio 2012 e agevola la preparazione della valutazione<br />

offrendo supporto tecnico e organizzativo agli Stati membri e alla Commissione.<br />

2. I fascicoli inviati ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione non è stata<br />

completata al 1° gennaio 2013, continuano ad essere valutati dalle autorità<br />

competenti con<strong>fo</strong>rmemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE e, quando<br />

pertinente, del regolamento (CE) n. 1451/2007.<br />

Fatto salvo il paragra<strong>fo</strong> 1, l'Agenzia è responsabile anche di coordinare il processo di<br />

valutazione dei fascicoli presentati ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione<br />

non è stata completata entro il 1° gennaio 2013 e agevola la preparazione della<br />

valutazione offrendo supporto tecnico e organizzativo agli Stati membri e alla<br />

Commissione a partire dal 1° gennaio 2014.<br />

Articolo 79<br />

Misure transitorie relative ai biocidi a basso rischio registrati ai sensi della direttiva<br />

98/8/CE<br />

1. I biocidi a basso rischio, definiti all'articolo 2, paragra<strong>fo</strong> 1, lettera b), della direttiva<br />

98/8/CE sono registrati con<strong>fo</strong>rmemente all'articolo 3, paragra<strong>fo</strong> 2, lettera i), di detta<br />

direttiva. Le disposizioni della direttiva 98/8/CE si applicano a tali prodotti fino alla<br />

scadenza della registrazione. La registrazione non è rinnovabile.<br />

IT 85 IT

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