11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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opportuno in con<strong>fo</strong>rmità al presente regolamento entro due anni dalla data in cui<br />
prende effetto l'iscrizione.<br />
A tale scopo, le domande di autorizzazione di biocidi contenenti unicamente principi<br />
attivi esistenti sono inviate alle autorità competenti dello Stato membro non oltre la<br />
data alla quale prende effetto l'iscrizione del principio attivo, o dei principi attivi,<br />
nell'allegato I del presente regolamento. Nel caso di biocidi contenenti più di un<br />
principio attivo, le domande di autorizzazione sono inviate non oltre la data alla<br />
quale prende effetto l'iscrizione dell'ultimo principio attivo.<br />
I biocidi per i quali non è stata inviata una domanda di autorizzazione<br />
con<strong>fo</strong>rmemente al secondo comma, non possono più essere immessi sul mercato<br />
dopo sei mesi dalla data in cui prende efficacia l'iscrizione. Lo smaltimento,<br />
l'immagazzinamento e l'uso delle giacenze di biocidi per i quali non è stata inviata<br />
una domanda di autorizzazione con<strong>fo</strong>rmemente al secondo comma sono consentiti<br />
fino a diciotto mesi dopo la data in cui prende effetto l'iscrizione.<br />
4. I biocidi per i quali l'autorità competente dello Stato membro ha respinto una<br />
domanda di autorizzazione presentata ai sensi del paragra<strong>fo</strong> 3 o ha deciso di non<br />
rilasciare l'autorizzazione, non possono più essere immessi sul mercato a partire da<br />
sei mesi dopo il rifiuto o la decisione.<br />
Articolo 78<br />
Misure transitorie relative ai principi attivi valutati ai sensi della direttiva 98/8/CE<br />
1. L'Agenzia è responsabile di coordinare il processo di valutazione dei fascicoli<br />
presentati dopo il 1° gennaio 2012 e agevola la preparazione della valutazione<br />
offrendo supporto tecnico e organizzativo agli Stati membri e alla Commissione.<br />
2. I fascicoli inviati ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione non è stata<br />
completata al 1° gennaio 2013, continuano ad essere valutati dalle autorità<br />
competenti con<strong>fo</strong>rmemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE e, quando<br />
pertinente, del regolamento (CE) n. 1451/2007.<br />
Fatto salvo il paragra<strong>fo</strong> 1, l'Agenzia è responsabile anche di coordinare il processo di<br />
valutazione dei fascicoli presentati ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione<br />
non è stata completata entro il 1° gennaio 2013 e agevola la preparazione della<br />
valutazione offrendo supporto tecnico e organizzativo agli Stati membri e alla<br />
Commissione a partire dal 1° gennaio 2014.<br />
Articolo 79<br />
Misure transitorie relative ai biocidi a basso rischio registrati ai sensi della direttiva<br />
98/8/CE<br />
1. I biocidi a basso rischio, definiti all'articolo 2, paragra<strong>fo</strong> 1, lettera b), della direttiva<br />
98/8/CE sono registrati con<strong>fo</strong>rmemente all'articolo 3, paragra<strong>fo</strong> 2, lettera i), di detta<br />
direttiva. Le disposizioni della direttiva 98/8/CE si applicano a tali prodotti fino alla<br />
scadenza della registrazione. La registrazione non è rinnovabile.<br />
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