11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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Articolo 77<br />
Misure transitorie<br />
1. La Commissione prosegue il programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i<br />
principi attivi esistenti, avviato in con<strong>fo</strong>rmità all'articolo 16, paragra<strong>fo</strong> 2, della<br />
direttiva 98/8/CE e lo conclude entro il 14 maggio 2014. La Commissione può<br />
adottare norme di attuazione per svolgere il programma di lavoro e definire i relativi<br />
diritti e obblighi per le autorità competenti e i partecipanti al programma. Tali<br />
misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />
completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con<br />
controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />
In base allo svolgimento del programma di lavoro, la Commissione può estenderne la<br />
durata per un periodo determinato. Tale misura, intesa a modificare elementi non<br />
essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura<br />
di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />
Durante il programma di lavoro, la Commissione decide, seguendo la procedura<br />
definita all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4, se un principio attivo deve essere iscritto<br />
nell'allegato I del presente regolamento e a quali condizioni, oppure, nel caso in cui i<br />
requisiti di cui all'articolo 4 non siano soddisfatti o se le in<strong>fo</strong>rmazioni e i dati richiesti<br />
non siano stati <strong>fo</strong>rniti nel periodo previsto, che detto principio attivo non sia iscritto<br />
nell'allegato I del regolamento. La decisione specifica la data a partire dalla quale<br />
prende effetto l'iscrizione nell'allegato I.<br />
2. In deroga agli articoli 15, paragra<strong>fo</strong> 1, 16, paragra<strong>fo</strong> 1, e 18, paragra<strong>fo</strong> 1, del presente<br />
regolamento e fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo,<br />
uno Stato membro può continuare ad applicare il suo regime o la sua prassi vigenti in<br />
materia di immissione dei biocidi sul mercato per un periodo di due anni dopo la data<br />
in cui prende effetto la decisione di iscrizione nell'allegato I. In particolare, lo Stato<br />
membro può, secondo le norme nazionali, autorizzare l'immissione sul mercato nel<br />
proprio territorio di un biocida contenente principi attivi esistenti valutati ai sensi del<br />
regolamento (CE) n. 1451/2007 concernente la seconda fase del programma di<br />
lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragra<strong>fo</strong> 2, della direttiva 98/8/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi 49<br />
ma che non sono ancora iscritti nell'allegato I del presente regolamento per quel dato<br />
tipo di prodotto.<br />
In deroga al primo comma, nel caso in cui decida di non iscrivere un principio attivo<br />
nell'allegato I del presente regolamento, uno Stato membro può continuare ad<br />
applicare il regime o la prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato<br />
per un periodo non superiore a dodici mesi dopo la data di applicabilità della<br />
decisione presa con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 1, terzo comma.<br />
3. In seguito alla decisione di iscrivere un dato principio attivo nell'allegato I del<br />
presente regolamento, gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni per i biocidi<br />
contenenti quel principio attivo sono rilasciate, modificate o annullate come<br />
49 GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.<br />
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