01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Articolo 77<br />

Misure transitorie<br />

1. La Commissione prosegue il programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i<br />

principi attivi esistenti, avviato in con<strong>fo</strong>rmità all'articolo 16, paragra<strong>fo</strong> 2, della<br />

direttiva 98/8/CE e lo conclude entro il 14 maggio 2014. La Commissione può<br />

adottare norme di attuazione per svolgere il programma di lavoro e definire i relativi<br />

diritti e obblighi per le autorità competenti e i partecipanti al programma. Tali<br />

misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />

completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con<br />

controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />

In base allo svolgimento del programma di lavoro, la Commissione può estenderne la<br />

durata per un periodo determinato. Tale misura, intesa a modificare elementi non<br />

essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura<br />

di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />

Durante il programma di lavoro, la Commissione decide, seguendo la procedura<br />

definita all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4, se un principio attivo deve essere iscritto<br />

nell'allegato I del presente regolamento e a quali condizioni, oppure, nel caso in cui i<br />

requisiti di cui all'articolo 4 non siano soddisfatti o se le in<strong>fo</strong>rmazioni e i dati richiesti<br />

non siano stati <strong>fo</strong>rniti nel periodo previsto, che detto principio attivo non sia iscritto<br />

nell'allegato I del regolamento. La decisione specifica la data a partire dalla quale<br />

prende effetto l'iscrizione nell'allegato I.<br />

2. In deroga agli articoli 15, paragra<strong>fo</strong> 1, 16, paragra<strong>fo</strong> 1, e 18, paragra<strong>fo</strong> 1, del presente<br />

regolamento e fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo,<br />

uno Stato membro può continuare ad applicare il suo regime o la sua prassi vigenti in<br />

materia di immissione dei biocidi sul mercato per un periodo di due anni dopo la data<br />

in cui prende effetto la decisione di iscrizione nell'allegato I. In particolare, lo Stato<br />

membro può, secondo le norme nazionali, autorizzare l'immissione sul mercato nel<br />

proprio territorio di un biocida contenente principi attivi esistenti valutati ai sensi del<br />

regolamento (CE) n. 1451/2007 concernente la seconda fase del programma di<br />

lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragra<strong>fo</strong> 2, della direttiva 98/8/CE del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi 49<br />

ma che non sono ancora iscritti nell'allegato I del presente regolamento per quel dato<br />

tipo di prodotto.<br />

In deroga al primo comma, nel caso in cui decida di non iscrivere un principio attivo<br />

nell'allegato I del presente regolamento, uno Stato membro può continuare ad<br />

applicare il regime o la prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato<br />

per un periodo non superiore a dodici mesi dopo la data di applicabilità della<br />

decisione presa con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 1, terzo comma.<br />

3. In seguito alla decisione di iscrivere un dato principio attivo nell'allegato I del<br />

presente regolamento, gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni per i biocidi<br />

contenenti quel principio attivo sono rilasciate, modificate o annullate come<br />

49 GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.<br />

IT 84 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!