01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragra<strong>fo</strong>, si applicano l'articolo 5 bis,<br />

paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del<br />

disposto dell'articolo 8 della stessa.<br />

Articolo 73<br />

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico<br />

La Commissione può adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnologico.<br />

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono<br />

adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 72,<br />

paragra<strong>fo</strong> 4.<br />

Articolo 74<br />

Aggiornamento dell'allegato I<br />

Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione, con<strong>fo</strong>rmemente alla procedura di cui all'articolo 72,<br />

paragra<strong>fo</strong> 3, modifica l'allegato I con effetto a decorrere dalla data di applicabilità del presente<br />

regolamento per tenere conto delle eventuali modifiche all'allegato I adottate ai sensi della<br />

direttiva 98/8/CE dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.<br />

Articolo 75<br />

Sanzioni<br />

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da comminare in caso di inosservanza delle<br />

disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché siano<br />

applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati<br />

membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 1° dicembre 2015 e in<strong>fo</strong>rmano<br />

immediatamente la Commissione di ogni loro modifica successiva.<br />

Articolo 76<br />

Clausola di salvaguardia<br />

Quando, sulla base di nuove prove, uno Stato membro ha validi motivi per ritenere che un<br />

biocida, seppure con<strong>fo</strong>rme ai requisiti del presente regolamento, costituisca un grave rischio<br />

per la salute delle persone o degli animali o per l'ambiente, può adottare adeguate misure<br />

provvisorie. Lo Stato membro ne in<strong>fo</strong>rma immediatamente la Commissione e gli altri Stati<br />

membri, adducendo i motivi della propria decisione basata su nuove prove.<br />

La Commissione, con<strong>fo</strong>rmemente alla procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 3, autorizza<br />

le misure provvisorie per un periodo di tempo determinato oppure chiede allo Stato membro<br />

di revocare la misura provvisoria.<br />

IT 83 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!