11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragra<strong>fo</strong>, si applicano l'articolo 5 bis,<br />
paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del<br />
disposto dell'articolo 8 della stessa.<br />
Articolo 73<br />
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico<br />
La Commissione può adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnologico.<br />
Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono<br />
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 72,<br />
paragra<strong>fo</strong> 4.<br />
Articolo 74<br />
Aggiornamento dell'allegato I<br />
Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione, con<strong>fo</strong>rmemente alla procedura di cui all'articolo 72,<br />
paragra<strong>fo</strong> 3, modifica l'allegato I con effetto a decorrere dalla data di applicabilità del presente<br />
regolamento per tenere conto delle eventuali modifiche all'allegato I adottate ai sensi della<br />
direttiva 98/8/CE dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.<br />
Articolo 75<br />
Sanzioni<br />
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da comminare in caso di inosservanza delle<br />
disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché siano<br />
applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati<br />
membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 1° dicembre 2015 e in<strong>fo</strong>rmano<br />
immediatamente la Commissione di ogni loro modifica successiva.<br />
Articolo 76<br />
Clausola di salvaguardia<br />
Quando, sulla base di nuove prove, uno Stato membro ha validi motivi per ritenere che un<br />
biocida, seppure con<strong>fo</strong>rme ai requisiti del presente regolamento, costituisca un grave rischio<br />
per la salute delle persone o degli animali o per l'ambiente, può adottare adeguate misure<br />
provvisorie. Lo Stato membro ne in<strong>fo</strong>rma immediatamente la Commissione e gli altri Stati<br />
membri, adducendo i motivi della propria decisione basata su nuove prove.<br />
La Commissione, con<strong>fo</strong>rmemente alla procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 3, autorizza<br />
le misure provvisorie per un periodo di tempo determinato oppure chiede allo Stato membro<br />
di revocare la misura provvisoria.<br />
IT 83 IT