11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
cumulati con le altre <strong>fo</strong>nti di entrate dell'Agenzia ai sensi del presente<br />
regolamento, siano sufficienti a coprire i costi dei servizi prestati.<br />
3. Gli Stati membri obbligano i soggetti che hanno immesso o desiderano immettere sul<br />
mercato dei biocidi e i soggetti che richiedono l'iscrizione di un principio attivo<br />
nell'allegato I, a pagare le tariffe secondo la relativa struttura armonizzata e le<br />
condizioni di pagamento che saranno adottate con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 1.<br />
4. Ai sensi delle norme di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, l'Agenzia obbliga i soggetti che hanno<br />
immesso o desiderano immettere sul mercato dei biocidi e i soggetti che richiedono<br />
l'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I a pagare delle tariffe. La struttura e<br />
l'ammontare delle tariffe pagabili all'Agenzia sono stabilite in con<strong>fo</strong>rmità al<br />
paragra<strong>fo</strong> 1.<br />
L'Agenzia può riscuotere oneri per altri servizi che essa <strong>fo</strong>rnisce.<br />
Articolo 71<br />
Autorità competenti<br />
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del<br />
presente regolamento.<br />
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità<br />
competenti designate entro il 1° gennaio 2013. Gli Stati membri in<strong>fo</strong>rmano la<br />
Commissione, senza indebito ritardo, di eventuali modifiche nei nomi e negli<br />
indirizzi delle autorità competenti.<br />
2. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti.<br />
Articolo 72<br />
Comitato permanente<br />
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente sui biocidi.<br />
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragra<strong>fo</strong>, si applicano gli articoli 3 e 7<br />
della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della<br />
stessa.<br />
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragra<strong>fo</strong>, si applicano gli articoli 5 e 7<br />
della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della<br />
stessa.<br />
I termini di cui all'articolo 5, paragra<strong>fo</strong> 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a<br />
tre mesi.<br />
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragra<strong>fo</strong>, si applicano l'articolo 5bis,<br />
paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle<br />
disposizioni dell'articolo 8 della stessa.<br />
IT 82 IT