01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

cumulati con le altre <strong>fo</strong>nti di entrate dell'Agenzia ai sensi del presente<br />

regolamento, siano sufficienti a coprire i costi dei servizi prestati.<br />

3. Gli Stati membri obbligano i soggetti che hanno immesso o desiderano immettere sul<br />

mercato dei biocidi e i soggetti che richiedono l'iscrizione di un principio attivo<br />

nell'allegato I, a pagare le tariffe secondo la relativa struttura armonizzata e le<br />

condizioni di pagamento che saranno adottate con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 1.<br />

4. Ai sensi delle norme di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, l'Agenzia obbliga i soggetti che hanno<br />

immesso o desiderano immettere sul mercato dei biocidi e i soggetti che richiedono<br />

l'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I a pagare delle tariffe. La struttura e<br />

l'ammontare delle tariffe pagabili all'Agenzia sono stabilite in con<strong>fo</strong>rmità al<br />

paragra<strong>fo</strong> 1.<br />

L'Agenzia può riscuotere oneri per altri servizi che essa <strong>fo</strong>rnisce.<br />

Articolo 71<br />

Autorità competenti<br />

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del<br />

presente regolamento.<br />

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità<br />

competenti designate entro il 1° gennaio 2013. Gli Stati membri in<strong>fo</strong>rmano la<br />

Commissione, senza indebito ritardo, di eventuali modifiche nei nomi e negli<br />

indirizzi delle autorità competenti.<br />

2. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti.<br />

Articolo 72<br />

Comitato permanente<br />

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente sui biocidi.<br />

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragra<strong>fo</strong>, si applicano gli articoli 3 e 7<br />

della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della<br />

stessa.<br />

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragra<strong>fo</strong>, si applicano gli articoli 5 e 7<br />

della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della<br />

stessa.<br />

I termini di cui all'articolo 5, paragra<strong>fo</strong> 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a<br />

tre mesi.<br />

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragra<strong>fo</strong>, si applicano l'articolo 5bis,<br />

paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle<br />

disposizioni dell'articolo 8 della stessa.<br />

IT 82 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!