11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
autorità competenti degli Stati membri agevolano le attività del comitato sui biocidi e<br />
dei gruppi di lavoro.<br />
Articolo 66<br />
Funzionamento del comitato sui biocidi e del segretariato dell'Agenzia<br />
1. Gli articoli da 78 a 84, 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano, fatte<br />
le debite modifiche, tenuto conto del ruolo dell'Agenzia rispetto al presente<br />
regolamento.<br />
2. Il segretariato dell'Agenzia di cui all'articolo 76, paragra<strong>fo</strong> 1, lettera g), del<br />
regolamento (CE) n. 1907/2006 svolge le seguenti mansioni:<br />
a) istituire e aggiornare il registro per la condivisione dei dati sui biocidi;<br />
b) svolgere i compiti relativi alla convalida delle domande di cui all'articolo 7,<br />
paragra<strong>fo</strong> 3, all'articolo 11, paragra<strong>fo</strong> 3, e all'articolo 34, paragra<strong>fo</strong> 2, del<br />
presente regolamento;<br />
c) <strong>fo</strong>rnire orientamenti di natura tecnico-scientifica e strumenti per l'attuazione<br />
del presente regolamento da parte della Commissione e delle autorità<br />
competenti degli Stati membri;<br />
d) <strong>fo</strong>rnire indicazioni e assistenza a coloro che richiedono l'iscrizione di un<br />
principio attivo nell'allegato I o che chiedono un'autorizzazione comunitaria;<br />
e) preparare in<strong>fo</strong>rmazioni esplicative in merito al presente regolamento;<br />
f) istituire e alimentare una o più banche dati contenenti le in<strong>fo</strong>rmazioni sui<br />
principi attivi e sui biocidi;<br />
g) su richiesta della Commissione, <strong>fo</strong>rnire assistenza tecnica e scientifica per<br />
migliorare la cooperazione tra la Comunità, le autorità competenti, le<br />
organizzazioni internazionali ed i paesi terzi su problemi scientifici e tecnici<br />
relativi alla valutazione dei biocidi;<br />
h) notificare le decisioni adottate dall'Agenzia;<br />
i) stabilire la modulistica per la comunicazione di in<strong>fo</strong>rmazioni all'Agenzia.<br />
3. Il segretariato mette gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet le<br />
in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2, contenute nelle banche dati, tranne<br />
quando una richiesta presentata a norma dell'articolo 55, paragra<strong>fo</strong> 3, sia considerata<br />
giustificata. Su richiesta l'Agenzia mette a disposizione altre in<strong>fo</strong>rmazioni contenute<br />
nelle banche dati a norma dell'articolo 55.<br />
IT 79 IT