11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
a) rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e cura, in<br />
particolare in caso di emergenza;<br />
b) su richiesta dello Stato membro, per avviare un'analisi statistica che esamini<br />
l'eventuale necessità di migliorare le misure di gestione dei rischi.<br />
CAPO XIII<br />
L'AGEZIA<br />
Articolo 64<br />
Ruolo dell'Agenzia<br />
L'Agenzia svolge i compiti ad essa attribuiti dai capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,<br />
XII e XIV del presente regolamento.<br />
Articolo 65<br />
Comitato sui biocidi<br />
1. È istituito, in seno all'Agenzia, un comitato sui biocidi.<br />
Il comitato sui biocidi è responsabile di preparare il parere dell'Agenzia in merito ai<br />
seguenti punti:<br />
a) domande di iscrizione e rinnovo dell'iscrizione di un principio attivo<br />
nell'allegato I;<br />
b) riesame dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I;<br />
c) individuazione di principi attivi potenzialmente sostituibili;<br />
d) domande di autorizzazione comunitaria dei biocidi e di rinnovo, annullamento<br />
e modifica delle autorizzazioni comunitarie;<br />
e) questioni scientifiche e tecniche in caso di obiezioni al riconoscimento<br />
reciproco;<br />
f) qualsiasi altra questione sorta in seguito all'applicazione del presente<br />
regolamento e relativa a rischi per la salute umana o per l'ambiente.<br />
2. Gli articoli 85, 87 e 88 del regolamento (CE) n. 1907/2006 riguardanti l'istituzione, la<br />
composizione e la qualifica e gli interessi del comitato per la valutazione dei rischi si<br />
applicano, fatte le debite modifiche, al comitato sui biocidi.<br />
Il comitato sui biocidi può istituire gruppi di lavoro a cui delegare talune mansioni.<br />
I membri del comitato sui biocidi si avvalgono delle risorse scientifiche e tecniche di<br />
cui dispongono gli Stati membri. Gli Stati membri <strong>fo</strong>rniscono risorse scientifiche e<br />
tecniche adeguate ai membri del comitato sui biocidi che hanno designato. Le<br />
IT 78 IT