11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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Articolo 61 Registro per la condivisione dei dati sui biocidi 1. L'Agenzia istituisce e tiene aggiornato un registro per la condivisione dei dati sui biocidi. 2. Il registro per la condivisione dei dati sui biocidi contiene le informazioni trasmesse dalle autorità competenti e dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 48, paragrafi 3 e 4. Hanno accesso al registro le autorità competenti, l'Agenzia e la Commissione. Le autorità competenti e l'Agenzia rispondono alle richieste di informazioni inviate dai potenziali richiedenti in merito a dati contenuti nel suddetto registro al fine di agevolare lo scambio di informazioni e, su richiesta, forniscono le coordinate del proprietario dell'informazione in questione e una dichiarazione indicante se l'informazione è soggetta a protezione dei dati ai sensi del presente regolamento e, in caso affermativo, per quanto tempo. Articolo 62 Pubblicità 1. Qualsiasi pubblicità di un biocida deve essere accompagnata dalle formule "Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto". Le frasi devono essere chiaramente distinguibili rispetto al resto dell'annuncio. 2. L'inserzionista può sostituire il termine "biocida" nelle suddette frasi con un riferimento chiaro al tipo di prodotto pubblicizzato, come definito nell'allegato V. 3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscano al prodotto in modo da generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per la salute umana o per l'ambiente. In ogni caso, la pubblicità di un biocida non contiene le formule "biocida a basso rischio", "non tossico", "innocuo" o indicazioni analoghe. Articolo 63 Controlli antiveleno 1. Gli Stati membri designano uno o più organismi incaricati di ricevere le informazioni relative ai biocidi immessi sul mercato, compresa la loro composizione chimica, e di rendere disponibili tali informazioni nei casi di sospetto avvelenamento causato da biocidi. Gli Stati membri possono decidere di nominare uno o più organismi già nominati conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per svolgere i compiti di cui al presente articolo. 2. Gli organismi designati dagli Stati membri forniscono tutte le garanzie richieste per quanto riguarda la tutela della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni possono servire soltanto per: IT 77 IT
a) rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e cura, in particolare in caso di emergenza; b) su richiesta dello Stato membro, per avviare un'analisi statistica che esamini l'eventuale necessità di migliorare le misure di gestione dei rischi. CAPO XIII L'AGEZIA Articolo 64 Ruolo dell'Agenzia L'Agenzia svolge i compiti ad essa attribuiti dai capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIV del presente regolamento. Articolo 65 Comitato sui biocidi 1. È istituito, in seno all'Agenzia, un comitato sui biocidi. Il comitato sui biocidi è responsabile di preparare il parere dell'Agenzia in merito ai seguenti punti: a) domande di iscrizione e rinnovo dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I; b) riesame dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I; c) individuazione di principi attivi potenzialmente sostituibili; d) domande di autorizzazione comunitaria dei biocidi e di rinnovo, annullamento e modifica delle autorizzazioni comunitarie; e) questioni scientifiche e tecniche in caso di obiezioni al riconoscimento reciproco; f) qualsiasi altra questione sorta in seguito all'applicazione del presente regolamento e relativa a rischi per la salute umana o per l'ambiente. 2. Gli articoli 85, 87 e 88 del regolamento (CE) n. 1907/2006 riguardanti l'istituzione, la composizione e la qualifica e gli interessi del comitato per la valutazione dei rischi si applicano, fatte le debite modifiche, al comitato sui biocidi. Il comitato sui biocidi può istituire gruppi di lavoro a cui delegare talune mansioni. I membri del comitato sui biocidi si avvalgono delle risorse scientifiche e tecniche di cui dispongono gli Stati membri. Gli Stati membri forniscono risorse scientifiche e tecniche adeguate ai membri del comitato sui biocidi che hanno designato. Le IT 78 IT
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Registro per la condivisione dei dati sui biocidi<br />
1. L'Agenzia istituisce e tiene aggiornato un registro per la condivisione dei dati sui<br />
biocidi.<br />
2. Il registro per la condivisione dei dati sui biocidi contiene le in<strong>fo</strong>rmazioni trasmesse<br />
dalle autorità competenti e dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 48, paragrafi 3 e 4.<br />
Hanno accesso al registro le autorità competenti, l'Agenzia e la Commissione. Le<br />
autorità competenti e l'Agenzia rispondono alle richieste di in<strong>fo</strong>rmazioni inviate dai<br />
potenziali richiedenti in merito a dati contenuti nel suddetto registro al fine di<br />
agevolare lo scambio di in<strong>fo</strong>rmazioni e, su richiesta, <strong>fo</strong>rniscono le coordinate del<br />
proprietario dell'in<strong>fo</strong>rmazione in questione e una dichiarazione indicante se<br />
l'in<strong>fo</strong>rmazione è soggetta a protezione dei dati ai sensi del presente regolamento e, in<br />
caso affermativo, per quanto tempo.<br />
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Pubblicità<br />
1. Qualsiasi pubblicità di un biocida deve essere accompagnata dalle <strong>fo</strong>rmule "Usare i<br />
biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le in<strong>fo</strong>rmazioni sul<br />
prodotto". Le frasi devono essere chiaramente distinguibili rispetto al resto<br />
dell'annuncio.<br />
2. L'inserzionista può sostituire il termine "biocida" nelle suddette frasi con un<br />
riferimento chiaro al tipo di prodotto pubblicizzato, come definito nell'allegato V.<br />
3. Gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscano al prodotto in modo da<br />
generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per la<br />
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le <strong>fo</strong>rmule "biocida a basso rischio", "non tossico", "innocuo" o indicazioni analoghe.<br />
Articolo 63<br />
Controlli antiveleno<br />
1. Gli Stati membri designano uno o più organismi incaricati di ricevere le in<strong>fo</strong>rmazioni<br />
relative ai biocidi immessi sul mercato, compresa la loro composizione chimica, e di<br />
rendere disponibili tali in<strong>fo</strong>rmazioni nei casi di sospetto avvelenamento causato da<br />
biocidi.<br />
Gli Stati membri possono decidere di nominare uno o più organismi già nominati<br />
con<strong>fo</strong>rmemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per svolgere i<br />
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2. Gli organismi designati dagli Stati membri <strong>fo</strong>rniscono tutte le garanzie richieste per<br />
quanto riguarda la tutela della riservatezza delle in<strong>fo</strong>rmazioni ricevute. Tali<br />
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