11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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in<strong>fo</strong>rmazioni particolari relative alle precauzioni da prendere durante l'uso,<br />
l'immagazzinamento e il trasporto;<br />
k) quando pertinenti, le categorie di utilizzatori a cui è limitato l'impiego del<br />
biocida;<br />
l) quando pertinenti, in<strong>fo</strong>rmazioni su eventuali pericoli specifici per l'ambiente,<br />
con particolare riguardo alla tutela di organismi non bersaglio e alle<br />
disposizioni per evitare la contaminazione delle acque;<br />
m) per i biocidi che contengono microrganismi, i requisiti in materia di<br />
etichettatura previsti dalla direttiva 2000/54/CE.<br />
In deroga al primo comma, quando necessario per via delle dimensioni o della<br />
funzione del biocida, le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui alle lettere c), e), f), h), i), j) e l) possono<br />
figurare sull'imballaggio o su un <strong>fo</strong>glio di istruzioni allegato all'imballaggio.<br />
3. Gli Stati membri possono richiedere che i biocidi immessi sul mercato nel loro<br />
territorio siano dotati di etichette redatte nella o nelle lingue nazionali.<br />
Articolo 59<br />
Schede di sicurezza<br />
Le schede di sicurezza sono redatte e rese disponibili in con<strong>fo</strong>rmità all'allegato II del<br />
regolamento (CE) n. 1907/2006 e ai requisiti di cui all'articolo 31 del suddetto regolamento,<br />
rispettivamente per i biocidi classificati come pericolosi e per i principi attivi utilizzati<br />
esclusivamente nei biocidi.<br />
Articolo 60<br />
Registro comunitario dei biocidi<br />
1. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario dei biocidi.<br />
2. Il registro comunitario dei biocidi è utilizzato per lo scambio di in<strong>fo</strong>rmazioni tra le<br />
autorità competenti, l'Agenzia e la Commissione.<br />
3. I richiedenti utilizzano il registro comunitario dei biocidi per generare il modulo di<br />
domanda per tutte le procedure relative all'autorizzazione dei biocidi, il<br />
riconoscimento reciproco e la licenza di commercio parallelo.<br />
4. Nel registro comunitario dei biocidi le autorità competenti aggiornano le<br />
in<strong>fo</strong>rmazioni relative ai biocidi autorizzati nel loro territorio o per i quali è stata<br />
respinta, modificata, rinnovata o annullata un'autorizzazione nazionale. La<br />
Commissione aggiorna le in<strong>fo</strong>rmazioni relative ai biocidi autorizzati nel territorio<br />
della Comunità o per i quali è stata respinta, modificata, rinnovata o annullata<br />
un'autorizzazione comunitaria.<br />
5. La Commissione può adottare norme dettagliate relative al tipo di in<strong>fo</strong>rmazioni da<br />
inserire nel registro comunitario dei biocidi e il relativo procedimento,<br />
con<strong>fo</strong>rmemente alla procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 2.<br />
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