01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

in<strong>fo</strong>rmazioni particolari relative alle precauzioni da prendere durante l'uso,<br />

l'immagazzinamento e il trasporto;<br />

k) quando pertinenti, le categorie di utilizzatori a cui è limitato l'impiego del<br />

biocida;<br />

l) quando pertinenti, in<strong>fo</strong>rmazioni su eventuali pericoli specifici per l'ambiente,<br />

con particolare riguardo alla tutela di organismi non bersaglio e alle<br />

disposizioni per evitare la contaminazione delle acque;<br />

m) per i biocidi che contengono microrganismi, i requisiti in materia di<br />

etichettatura previsti dalla direttiva 2000/54/CE.<br />

In deroga al primo comma, quando necessario per via delle dimensioni o della<br />

funzione del biocida, le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui alle lettere c), e), f), h), i), j) e l) possono<br />

figurare sull'imballaggio o su un <strong>fo</strong>glio di istruzioni allegato all'imballaggio.<br />

3. Gli Stati membri possono richiedere che i biocidi immessi sul mercato nel loro<br />

territorio siano dotati di etichette redatte nella o nelle lingue nazionali.<br />

Articolo 59<br />

Schede di sicurezza<br />

Le schede di sicurezza sono redatte e rese disponibili in con<strong>fo</strong>rmità all'allegato II del<br />

regolamento (CE) n. 1907/2006 e ai requisiti di cui all'articolo 31 del suddetto regolamento,<br />

rispettivamente per i biocidi classificati come pericolosi e per i principi attivi utilizzati<br />

esclusivamente nei biocidi.<br />

Articolo 60<br />

Registro comunitario dei biocidi<br />

1. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario dei biocidi.<br />

2. Il registro comunitario dei biocidi è utilizzato per lo scambio di in<strong>fo</strong>rmazioni tra le<br />

autorità competenti, l'Agenzia e la Commissione.<br />

3. I richiedenti utilizzano il registro comunitario dei biocidi per generare il modulo di<br />

domanda per tutte le procedure relative all'autorizzazione dei biocidi, il<br />

riconoscimento reciproco e la licenza di commercio parallelo.<br />

4. Nel registro comunitario dei biocidi le autorità competenti aggiornano le<br />

in<strong>fo</strong>rmazioni relative ai biocidi autorizzati nel loro territorio o per i quali è stata<br />

respinta, modificata, rinnovata o annullata un'autorizzazione nazionale. La<br />

Commissione aggiorna le in<strong>fo</strong>rmazioni relative ai biocidi autorizzati nel territorio<br />

della Comunità o per i quali è stata respinta, modificata, rinnovata o annullata<br />

un'autorizzazione comunitaria.<br />

5. La Commissione può adottare norme dettagliate relative al tipo di in<strong>fo</strong>rmazioni da<br />

inserire nel registro comunitario dei biocidi e il relativo procedimento,<br />

con<strong>fo</strong>rmemente alla procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 2.<br />

IT 76 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!