11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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d) contenuto del principio attivo o dei principi attivi presenti nel biocida e<br />
denominazione del biocida;<br />
e) proprietà fisico-chimiche del biocida;<br />
f) mezzi eventualmente utilizzati per rendere innocui il principio attivo o il<br />
biocida;<br />
g) sintesi dei risultati dei test di cui all'articolo 18 per accertare l'efficacia del<br />
prodotto e gli effetti sulle persone, sugli animali e sull'ambiente e, se<br />
opportuno, la sua capacità di favorire la resistenza;<br />
h) modalità e precauzioni raccomandate per ridurre i rischi durante la<br />
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e l'uso, nonché i rischi<br />
d'incendio o di altra natura;<br />
i) scheda di sicurezza;<br />
j) metodi di analisi di cui all'articolo 16, paragra<strong>fo</strong> 1, lettera c);<br />
k) modalità di smaltimento del prodotto e del suo imballaggio;<br />
l) procedure da seguire e misure da adottare in caso di perdita o fuga;<br />
m) misure di pronto soccorso e consigli per i trattamenti medici da effettuare in<br />
caso di lesioni alle persone.<br />
Articolo 57<br />
Registrazioni e rendiconti<br />
1. I produttori, gli importatori e gli utilizzatori professionali di biocidi tengono traccia,<br />
per almeno tre anni, dei biocidi che producono, immettono sul mercato o usano. Su<br />
richiesta, essi mettono le in<strong>fo</strong>rmazioni pertinenti contenute in tali registri a<br />
disposizione dell'autorità competente.<br />
2. La Commissione adotta misure di attuazione per specificare la <strong>fo</strong>rma e il contenuto<br />
delle in<strong>fo</strong>rmazioni nelle registrazioni e per garantire che il paragra<strong>fo</strong> 1 sia applicato<br />
in modo uni<strong>fo</strong>rme, in con<strong>fo</strong>rmità alla procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 3.<br />
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