11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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e) i risultati di tutti gli studi tossicologici ed ecotossicologici;<br />
f) il livello ammissibile di esposizione o la concentrazione prevista priva di effetti<br />
stabilita con<strong>fo</strong>rmemente all'allegato VI del presente regolamento;<br />
g) le modalità d'uso in sicurezza <strong>fo</strong>rnite con<strong>fo</strong>rmemente all'allegato II e<br />
all'allegato III del presente regolamento;<br />
h) i metodi di analisi, se sono richiesti a norma degli allegati II o III del presente<br />
regolamento, che permettono di individuare una sostanza pericolosa quando è<br />
scaricata nell'ambiente e di determinare l'esposizione diretta degli esseri umani.<br />
Se le in<strong>fo</strong>rmazioni elencate nel primo comma riguardano un principio attivo nuovo,<br />
sono rese pubbliche solo dopo la data alla quale prende effetto l'iscrizione del<br />
principio attivo nuovo nell'allegato I del presente regolamento.<br />
2. Le seguenti in<strong>fo</strong>rmazioni relative ai principi attivi, individualmente, all'interno di<br />
miscele o di materiali o articoli, e le in<strong>fo</strong>rmazioni sui biocidi sono rese pubbliche<br />
gratuitamente, ad eccezione del caso in cui la parte che invia le in<strong>fo</strong>rmazioni invia<br />
anche una motivazione ai sensi dell'articolo 55, paragra<strong>fo</strong> 3, per cui una tale<br />
divulgazione è potenzialmente lesiva degli interessi commerciali del richiedente o di<br />
terze parti interessate, e detta motivazione venga ritenuta valida dall'autorità<br />
competente, dall'Agenzia o, se del caso, dalla Commissione:<br />
a) il grado di purezza della sostanza e l'identità delle impurezze e/o degli additivi<br />
noti come pericolosi, se queste in<strong>fo</strong>rmazioni sono essenziali per la<br />
classificazione e l'etichettatura;<br />
b) i sommari e i sommari esaurienti di studio delle in<strong>fo</strong>rmazioni di cui al<br />
paragra<strong>fo</strong> 1, lettere d) ed e), del presente articolo;<br />
c) le in<strong>fo</strong>rmazioni diverse da quelle di cui al paragra<strong>fo</strong> 1 del presente articolo<br />
contenute nella scheda di sicurezza;<br />
d) il nome o i nomi commerciali della sostanza;<br />
e) fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione<br />
della nomenclatura IUPAC per i principi attivi di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, lettera a),<br />
del presente articolo utilizzati unicamente in uno o più dei seguenti contesti:<br />
i) nell'attività di ricerca e sviluppo scientifici;<br />
ii) nell'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi.<br />
3. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, la riservatezza non si applica ai seguenti<br />
elementi:<br />
a) nome e indirizzo del richiedente;<br />
b) nome e indirizzo del produttore del biocida;<br />
c) nome e indirizzo del produttore del principio attivo;<br />
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