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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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Sezione 1<br />

Monitoraggio e relazioni<br />

Articolo 54<br />

Osservanza delle prescrizioni<br />

1. Le autorità competenti adottano le disposizioni necessarie affinché i biocidi immessi<br />

sul mercato, individualmente o incorporati in materiali trattati, siano sottoposti a<br />

controllo onde accertarne la rispondenza ai requisiti del presente regolamento. Il<br />

regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone<br />

norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la<br />

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 46 si<br />

applica di conseguenza.<br />

2. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali per garantire il rispetto del<br />

presente regolamento.<br />

3. A partire dal 2013 e ogni tre anni le autorità competenti inviano alla Commissione<br />

una relazione sull'attuazione del presente regolamento nei rispettivi territori. La<br />

relazione deve includere:<br />

a) in<strong>fo</strong>rmazioni sui risultati dei controlli ufficiali svolti ai sensi del paragra<strong>fo</strong> 2;<br />

b) in<strong>fo</strong>rmazioni su eventuali casi di avvelenamento causato da biocidi.<br />

4. Entro il 1° gennaio 2023 la Commissione redige una relazione sull'applicazione del<br />

presente regolamento e, in particolare, sul funzionamento della procedura di<br />

autorizzazione comunitaria e di riconoscimento reciproco. La Commissione presenta<br />

la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.<br />

Articolo 55<br />

Riservatezza<br />

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo<br />

all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della<br />

Commissione 47 e le norme sul consiglio di amministrazione dell'Agenzia, adottate<br />

con<strong>fo</strong>rmemente all'articolo 118, paragra<strong>fo</strong> 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, si<br />

applicano ai documenti conservati dall'Agenzia ai fini del presente regolamento.<br />

2. La divulgazione delle in<strong>fo</strong>rmazioni seguenti è considerata pregiudizievole per la<br />

tutela degli interessi commerciali dell'interessato:<br />

a) dati sulla composizione completa del biocida;<br />

46 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.<br />

47 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.<br />

IT 71 IT

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