01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CAPO X<br />

ARTI<strong>CO</strong>LI E MATERIALI TRATTATI<br />

Articolo 47<br />

Immissione sul mercato di articoli e materiali trattati<br />

1. I materiali e gli articoli trattati che contengono uno o più biocidi possono essere<br />

immessi sul mercato unicamente se detti biocidi utilizzati per il trattamento di<br />

materiali o articoli sono autorizzati per tale uso nella Comunità o almeno in uno<br />

Stato membro.<br />

2. Sull'etichetta apposta sugli articoli e i materiali trattati sono riportate le seguenti<br />

in<strong>fo</strong>rmazioni:<br />

a) nome di tutti i principi attivi utilizzati per trattare l'articolo o i materiali o che<br />

sono stati incorporati negli articoli o nei materiali;<br />

b) se pertinente, la proprietà biocida attribuita agli articoli e materiali trattati;<br />

c) il numero di autorizzazione di tutti i biocidi utilizzati per il trattamento o<br />

incorporati negli articoli o materiali;<br />

d) eventuali frasi di rischio o consigli di prudenza previsti nell'autorizzazione del<br />

biocida.<br />

L'etichetta deve essere facilmente visibile, leggibile e adeguatamente resistente.<br />

Se le dimensioni o la funzione dell'articolo o materiale trattato lo richiedono,<br />

l'etichetta può essere stampata sull'imballaggio, sulle modalità d'uso o sulla garanzia<br />

dell'articolo o materiale trattato.<br />

CAPO XI<br />

PROTEZ<strong>IO</strong>E E <strong>CO</strong>DIVIS<strong>IO</strong>E DEI DATI<br />

Articolo 48<br />

Protezione delle in<strong>fo</strong>rmazioni in possesso delle autorità competenti e dell'Agenzia<br />

1. Le autorità competenti e l'Agenzia non possono utilizzare le in<strong>fo</strong>rmazioni trasmesse<br />

ai fini del presente regolamento a vantaggio di un successivo richiedente, ad<br />

eccezione dei seguenti casi:<br />

a) il richiedente successivo dispone dell'accordo scritto, sotto <strong>fo</strong>rma di lettera di<br />

accesso, del primo richiedente che autorizza l'uso delle suddette in<strong>fo</strong>rmazioni;<br />

b) il relativo periodo di protezione dei dati è scaduto.<br />

IT 66 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!