11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CAPO X<br />
ARTI<strong>CO</strong>LI E MATERIALI TRATTATI<br />
Articolo 47<br />
Immissione sul mercato di articoli e materiali trattati<br />
1. I materiali e gli articoli trattati che contengono uno o più biocidi possono essere<br />
immessi sul mercato unicamente se detti biocidi utilizzati per il trattamento di<br />
materiali o articoli sono autorizzati per tale uso nella Comunità o almeno in uno<br />
Stato membro.<br />
2. Sull'etichetta apposta sugli articoli e i materiali trattati sono riportate le seguenti<br />
in<strong>fo</strong>rmazioni:<br />
a) nome di tutti i principi attivi utilizzati per trattare l'articolo o i materiali o che<br />
sono stati incorporati negli articoli o nei materiali;<br />
b) se pertinente, la proprietà biocida attribuita agli articoli e materiali trattati;<br />
c) il numero di autorizzazione di tutti i biocidi utilizzati per il trattamento o<br />
incorporati negli articoli o materiali;<br />
d) eventuali frasi di rischio o consigli di prudenza previsti nell'autorizzazione del<br />
biocida.<br />
L'etichetta deve essere facilmente visibile, leggibile e adeguatamente resistente.<br />
Se le dimensioni o la funzione dell'articolo o materiale trattato lo richiedono,<br />
l'etichetta può essere stampata sull'imballaggio, sulle modalità d'uso o sulla garanzia<br />
dell'articolo o materiale trattato.<br />
CAPO XI<br />
PROTEZ<strong>IO</strong>E E <strong>CO</strong>DIVIS<strong>IO</strong>E DEI DATI<br />
Articolo 48<br />
Protezione delle in<strong>fo</strong>rmazioni in possesso delle autorità competenti e dell'Agenzia<br />
1. Le autorità competenti e l'Agenzia non possono utilizzare le in<strong>fo</strong>rmazioni trasmesse<br />
ai fini del presente regolamento a vantaggio di un successivo richiedente, ad<br />
eccezione dei seguenti casi:<br />
a) il richiedente successivo dispone dell'accordo scritto, sotto <strong>fo</strong>rma di lettera di<br />
accesso, del primo richiedente che autorizza l'uso delle suddette in<strong>fo</strong>rmazioni;<br />
b) il relativo periodo di protezione dei dati è scaduto.<br />
IT 66 IT