11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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L'autorità competente di cui al primo comma in<strong>fo</strong>rma tempestivamente le altre<br />
autorità competenti e la Commissione dell'autorizzazione rilasciata e delle relative<br />
motivazioni. L'autorità competente in<strong>fo</strong>rma tempestivamente le altre autorità<br />
competenti e la Commissione della revoca dell'autorizzazione.<br />
La Commissione decide tempestivamente se, e a quali condizioni, l'autorizzazione<br />
rilasciata dall'autorità competente può essere prolungata per un periodo non superiore<br />
a 18 mesi ai sensi della procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 3.<br />
2. In deroga all'articolo 16, paragra<strong>fo</strong> 1, lettera a), e finché un principio attivo non è<br />
iscritto nell'allegato I, le autorità competenti e la Commissione possono autorizzare,<br />
per un periodo non superiore a tre anni, l'immissione sul mercato di biocidi<br />
contenenti un principio attivo nuovo non iscritto nell'allegato I.<br />
Tale autorizzazione può essere rilasciata solo se, dopo avere esaminato i fascicoli<br />
con<strong>fo</strong>rmemente all'articolo 8, l'autorità valutatrice ha trasmesso la raccomandazione<br />
di iscrivere il nuovo principio attivo nell'allegato I e l'autorità competente<br />
destinataria della domanda di autorizzazione provvisoria, o l'Agenzia in caso di<br />
autorizzazione comunitaria, ritiene che il biocida sia prevedibilmente con<strong>fo</strong>rme<br />
all'articolo 16, paragra<strong>fo</strong> 1, lettere c) e d).<br />
Le autorità competenti o la Commissione inseriscono le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui<br />
all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, nel registro comunitario dei biocidi.<br />
Qualora la Commissione decida di non iscrivere un principio attivo nell'allegato I,<br />
l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al primo comma, oppure<br />
la Commissione, annullano detta autorizzazione.<br />
Se al termine del periodo di tre anni la Commissione non ha ancora adottato una<br />
decisione in merito all'iscrizione del principio attivo nell'allegato I, l'autorità<br />
competente che ha rilasciato l'autorizzazione provvisoria, o la Commissione, può<br />
prolungare la validità dell'autorizzazione provvisoria per un periodo non superiore a<br />
un anno, purché vi siano validi motivi per ritenere che il principio attivo risponda ai<br />
requisiti di cui all'articolo 4. Le autorità competenti che prorogano l'autorizzazione<br />
provvisoria ne in<strong>fo</strong>rmano le altre autorità competenti e, se del caso, la Commissione.<br />
3. In aggiunta ai principi attivi di cui all'articolo 15, paragra<strong>fo</strong> 2, del regolamento (CE)<br />
n. 1907/2006, i principi attivi prodotti o importati per l'uso in biocidi autorizzati per<br />
l'immissione sul mercato ai sensi del presente articolo sono considerati come<br />
registrati e la registrazione è considerata completata per la produzione o<br />
l'importazione per l'uso nei biocidi e perciò con<strong>fo</strong>rme ai requisiti del titolo II, capi 1 e<br />
5, del regolamento (CE) n. 1907/2006.<br />
Articolo 46<br />
Ricerca e sviluppo<br />
1. In deroga all'articolo 15, i test o gli esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo che<br />
comportano l'immissione sul mercato di un biocida non autorizzato o di un principio<br />
attivo destinato esclusivamente all'uso in un biocida possono essere effettuati solo<br />
per attività di ricerca e sviluppo scientifici, di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e<br />
ai processi e nelle condizioni definite al secondo e terzo comma.<br />
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