01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L'autorità competente di cui al primo comma in<strong>fo</strong>rma tempestivamente le altre<br />

autorità competenti e la Commissione dell'autorizzazione rilasciata e delle relative<br />

motivazioni. L'autorità competente in<strong>fo</strong>rma tempestivamente le altre autorità<br />

competenti e la Commissione della revoca dell'autorizzazione.<br />

La Commissione decide tempestivamente se, e a quali condizioni, l'autorizzazione<br />

rilasciata dall'autorità competente può essere prolungata per un periodo non superiore<br />

a 18 mesi ai sensi della procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 3.<br />

2. In deroga all'articolo 16, paragra<strong>fo</strong> 1, lettera a), e finché un principio attivo non è<br />

iscritto nell'allegato I, le autorità competenti e la Commissione possono autorizzare,<br />

per un periodo non superiore a tre anni, l'immissione sul mercato di biocidi<br />

contenenti un principio attivo nuovo non iscritto nell'allegato I.<br />

Tale autorizzazione può essere rilasciata solo se, dopo avere esaminato i fascicoli<br />

con<strong>fo</strong>rmemente all'articolo 8, l'autorità valutatrice ha trasmesso la raccomandazione<br />

di iscrivere il nuovo principio attivo nell'allegato I e l'autorità competente<br />

destinataria della domanda di autorizzazione provvisoria, o l'Agenzia in caso di<br />

autorizzazione comunitaria, ritiene che il biocida sia prevedibilmente con<strong>fo</strong>rme<br />

all'articolo 16, paragra<strong>fo</strong> 1, lettere c) e d).<br />

Le autorità competenti o la Commissione inseriscono le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui<br />

all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, nel registro comunitario dei biocidi.<br />

Qualora la Commissione decida di non iscrivere un principio attivo nell'allegato I,<br />

l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di cui al primo comma, oppure<br />

la Commissione, annullano detta autorizzazione.<br />

Se al termine del periodo di tre anni la Commissione non ha ancora adottato una<br />

decisione in merito all'iscrizione del principio attivo nell'allegato I, l'autorità<br />

competente che ha rilasciato l'autorizzazione provvisoria, o la Commissione, può<br />

prolungare la validità dell'autorizzazione provvisoria per un periodo non superiore a<br />

un anno, purché vi siano validi motivi per ritenere che il principio attivo risponda ai<br />

requisiti di cui all'articolo 4. Le autorità competenti che prorogano l'autorizzazione<br />

provvisoria ne in<strong>fo</strong>rmano le altre autorità competenti e, se del caso, la Commissione.<br />

3. In aggiunta ai principi attivi di cui all'articolo 15, paragra<strong>fo</strong> 2, del regolamento (CE)<br />

n. 1907/2006, i principi attivi prodotti o importati per l'uso in biocidi autorizzati per<br />

l'immissione sul mercato ai sensi del presente articolo sono considerati come<br />

registrati e la registrazione è considerata completata per la produzione o<br />

l'importazione per l'uso nei biocidi e perciò con<strong>fo</strong>rme ai requisiti del titolo II, capi 1 e<br />

5, del regolamento (CE) n. 1907/2006.<br />

Articolo 46<br />

Ricerca e sviluppo<br />

1. In deroga all'articolo 15, i test o gli esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo che<br />

comportano l'immissione sul mercato di un biocida non autorizzato o di un principio<br />

attivo destinato esclusivamente all'uso in un biocida possono essere effettuati solo<br />

per attività di ricerca e sviluppo scientifici, di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e<br />

ai processi e nelle condizioni definite al secondo e terzo comma.<br />

IT 64 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!