11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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g) bozza di etichetta per il prodotto che sarà immesso sul mercato nello Stato<br />
membro di introduzione;<br />
h) un campione del prodotto che si intende introdurre, se l'autorità competente<br />
dello Stato membro d'introduzione lo ritiene necessario;<br />
i) nome e numero di autorizzazione del prodotto di riferimento nello Stato<br />
membro di introduzione.<br />
L'autorità competente dello Stato membro di introduzione può chiedere che le parti<br />
pertinenti delle modalità d'uso originali di cui alla lettera d) siano tradotte.<br />
5. La licenza di commercio parallelo impone le stesse condizioni per l'immissione sul<br />
mercato e l'uso previste dall'autorizzazione del prodotto di riferimento.<br />
6. La licenza di commercio parallelo è valido solo per la durata dell'autorizzazione del<br />
prodotto di riferimento nello Stato membro di introduzione.<br />
Se il titolare dell'autorizzazione del prodotto di riferimento chiede l'annullamento<br />
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 40 e i requisiti di cui all'articolo 16<br />
continuano ad essere rispettati, la validità della licenza di commercio parallelo scade<br />
alla data in cui sarebbe normalmente scaduta l'autorizzazione del prodotto di<br />
riferimento.<br />
7. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui al presente articolo, gli articoli da 38 a 41<br />
e il capo XIII si applicano, fatte le debite modifiche, ai biocidi immessi sul mercato<br />
in <strong>fo</strong>rza di una licenza di commercio parallelo.<br />
8. L'autorità competente dello Stato membro di introduzione può revocare una licenza<br />
di commercio parallelo qualora l'autorizzazione del biocida introdotto sia revocata<br />
nello Stato membro di provenienza per ragioni di sicurezza o legate all'efficacia.<br />
9. Qualora venga adottata una decisione relativa alla domanda di licenza di commercio<br />
parallelo ai sensi delle disposizioni del presente articolo, le autorità competenti degli<br />
Stati membri che hanno preso tale decisione inseriscono le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui<br />
all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, nel registro comunitario dei biocidi.<br />
CAPO IX<br />
DEROGHE<br />
Articolo 45<br />
Deroghe ai requisiti<br />
1. In deroga agli articoli 15 e 16, un'autorità competente può autorizzare l'immissione<br />
sul mercato, per un periodo massimo di nove mesi, di biocidi non con<strong>fo</strong>rmi alle<br />
disposizioni del presente regolamento, per un uso limitato e controllato, qualora ciò<br />
sia reso necessario da un pericolo che minaccia le persone o l'ambiente e che non può<br />
essere combattuto con altri mezzi.<br />
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