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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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aver determinato che il biocida è sostanzialmente identico nella composizione ad un<br />

biocida già autorizzato nel suo territorio (in seguito: "prodotto di riferimento").<br />

Il richiedente che intende immettere il biocida sul mercato nello Stato membro di<br />

introduzione invia la domanda di licenza di commercio parallelo all'autorità<br />

competente dello Stato membro di introduzione.<br />

La domanda deve essere corredata di tutte le in<strong>fo</strong>rmazioni necessarie a dimostrare<br />

che il biocida è sostanzialmente identico al prodotto di riferimento definito al<br />

paragra<strong>fo</strong> 3.<br />

2. Una licenza di commercio parallelo viene concessa entro due mesi dall'invio della<br />

domanda. L'autorità competente dello Stato membro di introduzione può chiedere<br />

all'autorità competente dello Stato membro di provenienza ulteriori in<strong>fo</strong>rmazioni<br />

necessarie per determinare se il prodotto è sostanzialmente identico al prodotto di<br />

riferimento. L'autorità competente dello Stato membro di provenienza comunica le<br />

in<strong>fo</strong>rmazioni richieste entro un mese dal ricevimento della richiesta.<br />

3. Un biocida è considerato sostanzialmente identico al prodotto di riferimento se è<br />

rispettata almeno una delle condizioni seguenti:<br />

a) la <strong>fo</strong>nte dei principi attivi che contiene è la stessa per quanto riguarda<br />

produttore e ubicazione dell'impianto;<br />

b) il biocida è identico o simile per quanto riguarda le sostanze non attive<br />

contenute e il tipo di <strong>fo</strong>rmulazione;<br />

c) il biocida è identico o equivalente in termini di potenziali effetti negativi sulla<br />

sicurezza del prodotto per la salute delle persone e degli animali o per<br />

l'ambiente.<br />

4. La domanda di licenza di commercio parallelo comprende le seguenti voci e<br />

in<strong>fo</strong>rmazioni:<br />

a) nome e numero di autorizzazione del biocida nello Stato membro di<br />

provenienza;<br />

b) autorità competente dello Stato membro di provenienza che ha autorizzato il<br />

prodotto di riferimento;<br />

c) nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione nello Stato membro di<br />

provenienza;<br />

d) modalità d'uso ed etichetta originali con le quali il biocida è distribuito nello<br />

Stato membro di provenienza, se ritenuto necessario per l'esame dell'autorità<br />

competente dello Stato membro d'introduzione;<br />

e) nome e indirizzo del richiedente;<br />

f) denominazione da attribuire al biocida da distribuire nello Stato membro di<br />

introduzione;<br />

IT 62 IT

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