11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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Articolo 41<br />
Modifica di un'autorizzazione su richiesta del titolare<br />
1. I termini e le condizioni di un'autorizzazione non possono essere modificati a meno<br />
che l'autorizzazione sia stata modificata dall'autorità competente che ha<br />
precedentemente autorizzato il biocida interessato oppure, in caso di autorizzazione<br />
comunitaria, dalla Commissione.<br />
2. Il titolare dell'autorizzazione invia la richiesta di modifica dei termini e delle<br />
condizioni di un'autorizzazione alle autorità competenti di tutti gli Stati membri che<br />
hanno precedentemente autorizzato il biocida interessato o, in caso di autorizzazione<br />
comunitaria, all'Agenzia.<br />
La domanda deve essere accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui<br />
all'articolo 70.<br />
Articolo 42<br />
Misure di esecuzione<br />
La Commissione adotta misure di esecuzione specificando i criteri e le procedure relativi<br />
all'annullamento di un'autorizzazione o alle modifiche dei relativi termini e condizioni<br />
con<strong>fo</strong>rmemente all'articolo 39 e all'articolo 41, compreso un meccanismo per la risoluzione<br />
delle controversie.<br />
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />
completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui<br />
all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />
Articolo 43<br />
Proroga<br />
Fatto salvo l'articolo 77, se un'autorità competente, o la Commissione in caso di<br />
autorizzazione comunitaria, annulla o modifica un'autorizzazione o decide di non rinnovarla,<br />
concede una proroga per lo smaltimento, l'immagazzinamento, l'immissione sul mercato e<br />
l'uso delle giacenze, tranne nel caso in cui l'ulteriore immissione sul mercato o l'ulteriore uso<br />
del prodotto costituirebbero un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente.<br />
La proroga non può superare i sei mesi per l'immissione sul mercato e un ulteriore periodo<br />
non superiore a dodici mesi per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle giacenze dei<br />
biocidi interessati.<br />
Articolo 44<br />
Commercio parallelo<br />
1. L'autorità competente di uno Stato membro (in seguito: "Stato membro di<br />
introduzione") può concedere una licenza di commercio parallelo affinché un biocida<br />
autorizzato in un altro Stato membro (in seguito: "Stato membro di provenienza")<br />
possa essere immesso sul mercato e usato nello Stato membro di introduzione, dopo<br />
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