01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Articolo 41<br />

Modifica di un'autorizzazione su richiesta del titolare<br />

1. I termini e le condizioni di un'autorizzazione non possono essere modificati a meno<br />

che l'autorizzazione sia stata modificata dall'autorità competente che ha<br />

precedentemente autorizzato il biocida interessato oppure, in caso di autorizzazione<br />

comunitaria, dalla Commissione.<br />

2. Il titolare dell'autorizzazione invia la richiesta di modifica dei termini e delle<br />

condizioni di un'autorizzazione alle autorità competenti di tutti gli Stati membri che<br />

hanno precedentemente autorizzato il biocida interessato o, in caso di autorizzazione<br />

comunitaria, all'Agenzia.<br />

La domanda deve essere accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui<br />

all'articolo 70.<br />

Articolo 42<br />

Misure di esecuzione<br />

La Commissione adotta misure di esecuzione specificando i criteri e le procedure relativi<br />

all'annullamento di un'autorizzazione o alle modifiche dei relativi termini e condizioni<br />

con<strong>fo</strong>rmemente all'articolo 39 e all'articolo 41, compreso un meccanismo per la risoluzione<br />

delle controversie.<br />

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />

completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui<br />

all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />

Articolo 43<br />

Proroga<br />

Fatto salvo l'articolo 77, se un'autorità competente, o la Commissione in caso di<br />

autorizzazione comunitaria, annulla o modifica un'autorizzazione o decide di non rinnovarla,<br />

concede una proroga per lo smaltimento, l'immagazzinamento, l'immissione sul mercato e<br />

l'uso delle giacenze, tranne nel caso in cui l'ulteriore immissione sul mercato o l'ulteriore uso<br />

del prodotto costituirebbero un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente.<br />

La proroga non può superare i sei mesi per l'immissione sul mercato e un ulteriore periodo<br />

non superiore a dodici mesi per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle giacenze dei<br />

biocidi interessati.<br />

Articolo 44<br />

Commercio parallelo<br />

1. L'autorità competente di uno Stato membro (in seguito: "Stato membro di<br />

introduzione") può concedere una licenza di commercio parallelo affinché un biocida<br />

autorizzato in un altro Stato membro (in seguito: "Stato membro di provenienza")<br />

possa essere immesso sul mercato e usato nello Stato membro di introduzione, dopo<br />

IT 61 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!