11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa 11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

register.consilium.europa.eu
from register.consilium.europa.eu More from this publisher
01.05.2013 Views

comunitaria per il periodo necessario a completare la valutazione secondo la procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2. CAPO VIII AULLAMETO, RIESAME E MODIFICA DELLE AUTORIZZAZIOI Articolo 38 Obbligo di notifica di nuove informazioni 1. Qualora il titolare di un'autorizzazione venga a conoscenza di informazioni relative al biocida autorizzato, o ai principi attivi che questo contiene, che possono avere ripercussioni sull'autorizzazione, le comunica tempestivamente all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione nazionale e all'Agenzia oppure, in caso di autorizzazione comunitaria, alla Commissione e all'Agenzia. In particolare devono essere comunicate: a) le nuove conoscenze o informazioni sugli effetti che il principio attivo o il biocida hanno sulle persone o sull'ambiente; b) i dati indicanti il potenziale di sviluppo di resistenza del principio attivo; c) le nuove conoscenze o informazioni indicanti che il biocida non è sufficientemente efficace. 2. L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione nazionale, o l'Agenzia in caso di autorizzazione comunitaria, valutano la necessità di modificare o annullare l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 39. 3. L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione nazionale, o l'Agenzia in caso di autorizzazione comunitaria, notifica tempestivamente alle autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, alla Commissione, eventuali informazioni di questo tipo ricevute. Le autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato autorizzazioni nazionali per lo stesso biocida in forza della procedura di riconoscimento reciproco esaminano l'eventuale necessità di modificare o annullare l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 39. Articolo 39 Annullamento o modifica di un'autorizzazione 1. L'autorità competente di uno Stato membro, o la Commissione in caso di autorizzazione comunitaria, possono in qualunque momento annullare o modificare un'autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni: a) i requisiti di cui all'articolo 16 non sono rispettati; IT 59 IT

) sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è stata rilasciata l'autorizzazione; c) non è stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione; d) il titolare dell'autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal presente regolamento. 2. Qualora l'autorità competente, o la Commissione in caso di autorizzazione comunitaria, intenda annullare o modificare un'autorizzazione, ne informa il titolare dell'autorizzazione, che può, entro un termine specificato, inviare commenti in forma scritta o orale o ulteriori informazioni. L'autorità valutatrice tiene conto di questi commenti nel finalizzare la decisione. 3. Qualora l'autorità competente, o la Commissione in caso di autorizzazione comunitaria, annulli o modifichi un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, ne informa tempestivamente il titolare, le autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, la Commissione. Entro quattro mesi, le autorità competenti che hanno rilasciato autorizzazioni per lo stesso biocida in forza della procedura di riconoscimento reciproco annullano o modificano di conseguenza le autorizzazioni, tenuto conto delle circostanze locali, e ne informano la Commissione. In caso di disaccordo tra le autorità competenti di alcuni Stati membri, i punti di disaccordo sono comunicati tempestivamente alla Commissione e la procedura di cui all'articolo 27 e all'articolo 30 si applica fatte le debite modifiche. 4. Subito dopo aver deciso di annullare o modificare un'autorizzazione, l'autorità competente, o la Commissione nel caso di autorizzazione comunitaria, aggiorna le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5, relative al prodotto interessato nel registro comunitario dei biocidi. Articolo 40 Annullamento di un'autorizzazione su richiesta del titolare L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione nazionale, o la Commissione in caso di autorizzazione comunitaria, annulla l'autorizzazione su richiesta debitamente motivata del titolare. Se la richiesta riguarda un'autorizzazione comunitaria, deve essere inoltrata all'Agenzia. Subito dopo aver deciso di annullare un'autorizzazione, l'autorità competente, o la Commissione nel caso di autorizzazione comunitaria, aggiorna le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5, relative al prodotto interessato nel registro comunitario dei biocidi. IT 60 IT

) sono state <strong>fo</strong>rnite in<strong>fo</strong>rmazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è<br />

stata rilasciata l'autorizzazione;<br />

c) non è stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione;<br />

d) il titolare dell'autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal presente<br />

regolamento.<br />

2. Qualora l'autorità competente, o la Commissione in caso di autorizzazione<br />

comunitaria, intenda annullare o modificare un'autorizzazione, ne in<strong>fo</strong>rma il titolare<br />

dell'autorizzazione, che può, entro un termine specificato, inviare commenti in <strong>fo</strong>rma<br />

scritta o orale o ulteriori in<strong>fo</strong>rmazioni. L'autorità valutatrice tiene conto di questi<br />

commenti nel finalizzare la decisione.<br />

3. Qualora l'autorità competente, o la Commissione in caso di autorizzazione<br />

comunitaria, annulli o modifichi un'autorizzazione ai sensi del paragra<strong>fo</strong> 1, ne<br />

in<strong>fo</strong>rma tempestivamente il titolare, le autorità competenti degli altri Stati membri e,<br />

se del caso, la Commissione.<br />

Entro quattro mesi, le autorità competenti che hanno rilasciato autorizzazioni per lo<br />

stesso biocida in <strong>fo</strong>rza della procedura di riconoscimento reciproco annullano o<br />

modificano di conseguenza le autorizzazioni, tenuto conto delle circostanze locali, e<br />

ne in<strong>fo</strong>rmano la Commissione.<br />

In caso di disaccordo tra le autorità competenti di alcuni Stati membri, i punti di<br />

disaccordo sono comunicati tempestivamente alla Commissione e la procedura di cui<br />

all'articolo 27 e all'articolo 30 si applica fatte le debite modifiche.<br />

4. Subito dopo aver deciso di annullare o modificare un'autorizzazione, l'autorità<br />

competente, o la Commissione nel caso di autorizzazione comunitaria, aggiorna le<br />

in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, relative al prodotto interessato nel<br />

registro comunitario dei biocidi.<br />

Articolo 40<br />

Annullamento di un'autorizzazione su richiesta del titolare<br />

L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione nazionale, o la Commissione in caso<br />

di autorizzazione comunitaria, annulla l'autorizzazione su richiesta debitamente motivata del<br />

titolare. Se la richiesta riguarda un'autorizzazione comunitaria, deve essere inoltrata<br />

all'Agenzia.<br />

Subito dopo aver deciso di annullare un'autorizzazione, l'autorità competente, o la<br />

Commissione nel caso di autorizzazione comunitaria, aggiorna le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui<br />

all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, relative al prodotto interessato nel registro comunitario dei<br />

biocidi.<br />

IT 60 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!