11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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comunitaria per il periodo necessario a completare la valutazione secondo la<br />
procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 2.<br />
CAPO VIII<br />
AULLAMETO, RIESAME E MODIFICA DELLE<br />
AUTORIZZAZ<strong>IO</strong>I<br />
Articolo 38<br />
Obbligo di notifica di nuove in<strong>fo</strong>rmazioni<br />
1. Qualora il titolare di un'autorizzazione venga a conoscenza di in<strong>fo</strong>rmazioni relative al<br />
biocida autorizzato, o ai principi attivi che questo contiene, che possono avere<br />
ripercussioni sull'autorizzazione, le comunica tempestivamente all'autorità<br />
competente che ha rilasciato l'autorizzazione nazionale e all'Agenzia oppure, in caso<br />
di autorizzazione comunitaria, alla Commissione e all'Agenzia. In particolare devono<br />
essere comunicate:<br />
a) le nuove conoscenze o in<strong>fo</strong>rmazioni sugli effetti che il principio attivo o il<br />
biocida hanno sulle persone o sull'ambiente;<br />
b) i dati indicanti il potenziale di sviluppo di resistenza del principio attivo;<br />
c) le nuove conoscenze o in<strong>fo</strong>rmazioni indicanti che il biocida non è<br />
sufficientemente efficace.<br />
2. L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione nazionale, o l'Agenzia in caso<br />
di autorizzazione comunitaria, valutano la necessità di modificare o annullare<br />
l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 39.<br />
3. L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione nazionale, o l'Agenzia in caso<br />
di autorizzazione comunitaria, notifica tempestivamente alle autorità competenti<br />
degli altri Stati membri e, se del caso, alla Commissione, eventuali in<strong>fo</strong>rmazioni di<br />
questo tipo ricevute.<br />
Le autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato autorizzazioni<br />
nazionali per lo stesso biocida in <strong>fo</strong>rza della procedura di riconoscimento reciproco<br />
esaminano l'eventuale necessità di modificare o annullare l'autorizzazione ai sensi<br />
dell'articolo 39.<br />
Articolo 39<br />
Annullamento o modifica di un'autorizzazione<br />
1. L'autorità competente di uno Stato membro, o la Commissione in caso di<br />
autorizzazione comunitaria, possono in qualunque momento annullare o modificare<br />
un'autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:<br />
a) i requisiti di cui all'articolo 16 non sono rispettati;<br />
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