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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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comunitaria per il periodo necessario a completare la valutazione secondo la<br />

procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 2.<br />

CAPO VIII<br />

AULLAMETO, RIESAME E MODIFICA DELLE<br />

AUTORIZZAZ<strong>IO</strong>I<br />

Articolo 38<br />

Obbligo di notifica di nuove in<strong>fo</strong>rmazioni<br />

1. Qualora il titolare di un'autorizzazione venga a conoscenza di in<strong>fo</strong>rmazioni relative al<br />

biocida autorizzato, o ai principi attivi che questo contiene, che possono avere<br />

ripercussioni sull'autorizzazione, le comunica tempestivamente all'autorità<br />

competente che ha rilasciato l'autorizzazione nazionale e all'Agenzia oppure, in caso<br />

di autorizzazione comunitaria, alla Commissione e all'Agenzia. In particolare devono<br />

essere comunicate:<br />

a) le nuove conoscenze o in<strong>fo</strong>rmazioni sugli effetti che il principio attivo o il<br />

biocida hanno sulle persone o sull'ambiente;<br />

b) i dati indicanti il potenziale di sviluppo di resistenza del principio attivo;<br />

c) le nuove conoscenze o in<strong>fo</strong>rmazioni indicanti che il biocida non è<br />

sufficientemente efficace.<br />

2. L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione nazionale, o l'Agenzia in caso<br />

di autorizzazione comunitaria, valutano la necessità di modificare o annullare<br />

l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 39.<br />

3. L'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione nazionale, o l'Agenzia in caso<br />

di autorizzazione comunitaria, notifica tempestivamente alle autorità competenti<br />

degli altri Stati membri e, se del caso, alla Commissione, eventuali in<strong>fo</strong>rmazioni di<br />

questo tipo ricevute.<br />

Le autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato autorizzazioni<br />

nazionali per lo stesso biocida in <strong>fo</strong>rza della procedura di riconoscimento reciproco<br />

esaminano l'eventuale necessità di modificare o annullare l'autorizzazione ai sensi<br />

dell'articolo 39.<br />

Articolo 39<br />

Annullamento o modifica di un'autorizzazione<br />

1. L'autorità competente di uno Stato membro, o la Commissione in caso di<br />

autorizzazione comunitaria, possono in qualunque momento annullare o modificare<br />

un'autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni:<br />

a) i requisiti di cui all'articolo 16 non sono rispettati;<br />

IT 59 IT

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