11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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7. In applicazione dell'articolo 67 è possibile fare ricorso contro le decisioni prese<br />
dall'Agenzia ai sensi del paragra<strong>fo</strong> 6, terzo comma.<br />
8. Se l'Agenzia, sulla base della convalida effettuata con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 5,<br />
ritiene la domanda completa, ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente il richiedente e l'autorità<br />
valutatrice.<br />
Articolo 37<br />
Valutazione delle domande di rinnovo<br />
1. Entro un mese dalla convalida di cui all'articolo 36, paragra<strong>fo</strong> 5, sulla base delle<br />
in<strong>fo</strong>rmazioni disponibili e della necessità di riesaminare le conclusioni della<br />
valutazione iniziale della domanda di autorizzazione comunitaria, l'autorità<br />
valutatrice che ha svolto la valutazione iniziale decide in merito alla necessità di<br />
svolgere una valutazione completa della domanda di rinnovo.<br />
Se l'autorità valutatrice ritiene necessario svolgere una valutazione completa della<br />
domanda, questa deve avvenire ai sensi dell'articolo 35, paragrafi da 1 a 3. La<br />
decisione in merito alla domanda viene adottata con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 5 del<br />
presente articolo.<br />
2. Se l'autorità valutatrice che ha svolto la valutazione iniziale della domanda di<br />
autorizzazione comunitaria non ritiene necessario svolgere una valutazione completa<br />
della domanda, entro dodici mesi dalla convalida redige una raccomandazione sul<br />
rinnovo dell'autorizzazione e la trasmette all'Agenzia.<br />
Prima di trasmettere la raccomandazione all'Agenzia, l'autorità valutatrice consente<br />
al richiedente di far pervenire, entro un mese, commenti scritti o orali relativi alla<br />
raccomandazione. L'autorità valutatrice tiene conto di questi commenti nel<br />
finalizzare la raccomandazione.<br />
3. Una volta ricevuta la raccomandazione dell'autorità valutatrice, l'Agenzia la mette a<br />
disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri e del richiedente, che<br />
dispongono di tre mesi per far pervenire per iscritto dei commenti a proposito della<br />
raccomandazione.<br />
4. La Commissione può chiedere all'Agenzia un parere sulle questioni scientifiche o<br />
tecniche sollevate da un'autorità competente che obietta in merito alla<br />
raccomandazione di cui al paragra<strong>fo</strong> 2. L'Agenzia esprime un parere entro sei mesi<br />
dalla data in cui le è stata trasmessa la questione.<br />
5. Al termine del periodo di cui al paragra<strong>fo</strong> 3 oppure al ricevimento del parere<br />
dell'Agenzia, la Commissione adotta una decisione in merito al rinnovo, o al mancato<br />
rinnovo, dell'autorizzazione comunitaria, a norma della procedura di cui all'articolo<br />
72, paragra<strong>fo</strong> 3. Subito dopo avere adottato la decisione, la Commissione inserisce le<br />
in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, nel registro comunitario dei biocidi.<br />
6. Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare dell'autorizzazione<br />
comunitaria, non siano prese decisioni in merito al rinnovo dell'autorizzazione prima<br />
della sua scadenza, la Commissione concede il rinnovo dell'autorizzazione<br />
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