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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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7. In applicazione dell'articolo 67 è possibile fare ricorso contro le decisioni prese<br />

dall'Agenzia ai sensi del paragra<strong>fo</strong> 6, terzo comma.<br />

8. Se l'Agenzia, sulla base della convalida effettuata con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 5,<br />

ritiene la domanda completa, ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente il richiedente e l'autorità<br />

valutatrice.<br />

Articolo 37<br />

Valutazione delle domande di rinnovo<br />

1. Entro un mese dalla convalida di cui all'articolo 36, paragra<strong>fo</strong> 5, sulla base delle<br />

in<strong>fo</strong>rmazioni disponibili e della necessità di riesaminare le conclusioni della<br />

valutazione iniziale della domanda di autorizzazione comunitaria, l'autorità<br />

valutatrice che ha svolto la valutazione iniziale decide in merito alla necessità di<br />

svolgere una valutazione completa della domanda di rinnovo.<br />

Se l'autorità valutatrice ritiene necessario svolgere una valutazione completa della<br />

domanda, questa deve avvenire ai sensi dell'articolo 35, paragrafi da 1 a 3. La<br />

decisione in merito alla domanda viene adottata con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 5 del<br />

presente articolo.<br />

2. Se l'autorità valutatrice che ha svolto la valutazione iniziale della domanda di<br />

autorizzazione comunitaria non ritiene necessario svolgere una valutazione completa<br />

della domanda, entro dodici mesi dalla convalida redige una raccomandazione sul<br />

rinnovo dell'autorizzazione e la trasmette all'Agenzia.<br />

Prima di trasmettere la raccomandazione all'Agenzia, l'autorità valutatrice consente<br />

al richiedente di far pervenire, entro un mese, commenti scritti o orali relativi alla<br />

raccomandazione. L'autorità valutatrice tiene conto di questi commenti nel<br />

finalizzare la raccomandazione.<br />

3. Una volta ricevuta la raccomandazione dell'autorità valutatrice, l'Agenzia la mette a<br />

disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri e del richiedente, che<br />

dispongono di tre mesi per far pervenire per iscritto dei commenti a proposito della<br />

raccomandazione.<br />

4. La Commissione può chiedere all'Agenzia un parere sulle questioni scientifiche o<br />

tecniche sollevate da un'autorità competente che obietta in merito alla<br />

raccomandazione di cui al paragra<strong>fo</strong> 2. L'Agenzia esprime un parere entro sei mesi<br />

dalla data in cui le è stata trasmessa la questione.<br />

5. Al termine del periodo di cui al paragra<strong>fo</strong> 3 oppure al ricevimento del parere<br />

dell'Agenzia, la Commissione adotta una decisione in merito al rinnovo, o al mancato<br />

rinnovo, dell'autorizzazione comunitaria, a norma della procedura di cui all'articolo<br />

72, paragra<strong>fo</strong> 3. Subito dopo avere adottato la decisione, la Commissione inserisce le<br />

in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, nel registro comunitario dei biocidi.<br />

6. Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare dell'autorizzazione<br />

comunitaria, non siano prese decisioni in merito al rinnovo dell'autorizzazione prima<br />

della sua scadenza, la Commissione concede il rinnovo dell'autorizzazione<br />

IT 58 IT

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