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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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a) una dichiarazione in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16,<br />

paragra<strong>fo</strong> 1, lettere b), c) e d), e una bozza di sintesi delle caratteristiche del<br />

biocida come indicato all'articolo 20, paragra<strong>fo</strong> 2;<br />

b) se pertinenti, i dettagli di eventuali termini o condizioni che dovrebbero essere<br />

posti all'immissione sul mercato o all'uso del biocida;<br />

c) la relazione di valutazione finale sul biocida.<br />

4. Al ricevimento del parere dell'Agenzia, la Commissione adotta una decisione in<br />

merito all'autorizzazione comunitaria del biocida secondo la procedura di cui<br />

all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 3. Subito dopo avere deciso di rilasciare un'autorizzazione<br />

comunitaria, la Commissione inserisce le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 23,<br />

paragra<strong>fo</strong> 5, nel registro comunitario dei biocidi.<br />

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può decidere che l'autorizzazione<br />

comunitaria non si applica nel territorio di quello Stato membro nel caso di biocidi<br />

che appartengono ai tipi di prodotto 15, 17 o 23 dell'allegato V, purché tale richiesta<br />

sia motivata da ragioni di tutela della salute umana, degli animali o dei vegetali,<br />

protezione di beni del patrimonio nazionale aventi valore artistico, storico o<br />

archeologico o protezione della proprietà commerciale e industriale.<br />

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può decidere che talune<br />

condizioni dell'autorizzazione comunitaria siano adeguate alle diverse situazioni<br />

locali di quello Stato membro ai sensi dell'articolo 29.<br />

5. Se la Commissione, con la decisione di cui al paragra<strong>fo</strong> 4, rifiuta di rilasciare<br />

l'autorizzazione comunitaria ad un biocida che non risponde ai criteri di cui<br />

all'articolo 17 per essere considerato a basso rischio, il richiedente può, se pertinente,<br />

chiedere un'autorizzazione comunitaria ai sensi dell'articolo 33, paragra<strong>fo</strong> 1, lettera<br />

a), o un'autorizzazione nazionale ai sensi del capo V.<br />

6. Entro un mese dal ricevimento della notifica, l'autorità competente cui è stata<br />

notificata la domanda di valutazione di cui all'articolo 34, paragra<strong>fo</strong> 1, può presentare<br />

alla Commissione la richiesta, debitamente motivata, che sia nominata un'altra<br />

autorità valutatrice. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo<br />

72, paragra<strong>fo</strong> 2.<br />

IT 56 IT

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