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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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La convalida non comprende una valutazione della qualità o dell'idoneità dei dati<br />

presentati o delle motivazioni addotte per la modifica dei requisiti in materia di dati.<br />

3. Qualora l'Agenzia ritenga che la domanda è incompleta, comunica al richiedente<br />

quali in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari sono necessarie per la convalida della domanda e<br />

stabilisce un termine ragionevole per la presentazione di dette in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />

Entro due mesi dal ricevimento delle in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari l'Agenzia decide se<br />

queste sono sufficienti per la convalida della domanda.<br />

Qualora il richiedente non completi la domanda entro la scadenza fissata, l'Agenzia<br />

respinge la domanda e ne in<strong>fo</strong>rma il richiedente e l'autorità valutatrice. In questo caso<br />

viene rimborsata una parte delle tariffe pagate all'Agenzia a norma dell'articolo 70.<br />

4. In applicazione dell'articolo 67 è possibile fare ricorso contro le decisioni prese<br />

dall'Agenzia ai sensi del paragra<strong>fo</strong> 3, terzo comma.<br />

5. Se l'Agenzia, sulla base della convalida effettuata con<strong>fo</strong>rmemente al paragra<strong>fo</strong> 2,<br />

ritiene la domanda completa, ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente il richiedente e l'autorità<br />

valutatrice.<br />

Articolo 35<br />

Valutazione delle domande<br />

1. Entro dodici mesi dalla convalida l'autorità valutatrice valuta i fascicoli di cui<br />

all'articolo 16 compresa, se pertinente, l'eventuale proposta di modificare i requisiti<br />

in materia di dati ai sensi dell'articolo 19, paragra<strong>fo</strong> 2.<br />

L'autorità valutatrice consente al richiedente di far pervenire, entro un mese,<br />

commenti scritti o orali relativi alle conclusioni della valutazione. L'autorità<br />

valutatrice tiene conto di tali commenti nel finalizzare la valutazione.<br />

L'autorità valutatrice trasmette all'Agenzia le conclusioni della valutazione e la<br />

relazione di valutazione.<br />

2. Se, in sede di valutazione dei fascicoli, risultano necessarie in<strong>fo</strong>rmazioni<br />

supplementari per effettuare la valutazione, l'autorità valutatrice chiede al richiedente<br />

di inviare dette in<strong>fo</strong>rmazioni entro un termine specifico e ne in<strong>fo</strong>rma l'Agenzia.<br />

Il periodo di dodici mesi di cui al paragra<strong>fo</strong> 1 è sospeso a partire dalla data della<br />

domanda fino alla data in cui l'autorità riceve le in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />

3. Entro nove mesi dal ricevimento delle conclusioni della valutazione, l'Agenzia<br />

prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito all'autorizzazione del<br />

biocida.<br />

Se l'Agenzia raccomanda l'autorizzazione del biocida, il parere contiene almeno i<br />

seguenti elementi:<br />

IT 55 IT

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