11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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01.05.2013 Views

CAPO VII AUTORIZZAZIOI COMUITARIE DEI BIOCIDI IT 53 IT

Sezione 1 Rilascio delle autorizzazioni comunitarie Articolo 32 Autorizzazione comunitaria Un'autorizzazione comunitaria rilasciata dalla Commissione in conformità alla presente sezione è valida in tutto il territorio della Comunità salvo altrimenti specificato. L'autorizzazione attribuisce in ciascuno Stato membro gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di un dato Stato membro. Articolo 33 Biocidi ai quali può essere rilasciata un'autorizzazione comunitaria 1. L'autorizzazione comunitaria può essere rilasciata alle seguenti categorie di biocidi: a) biocidi contenenti uno o più principi attivi nuovi; b) biocidi a basso rischio. 2. In seguito alla relazione della Commissione sull'attuazione del presente regolamento, di cui all'articolo 54, paragrafo 4, e alla luce dell'esperienza acquisita nell'ambito delle autorizzazioni comunitarie, la Commissione può aggiungere altre categorie di biocidi al paragrafo 1 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 72, paragrafo 4. Articolo 34 Presentazione e convalida della domanda 1. Il responsabile dell'immissione di un biocida sul mercato, o un suo rappresentante, invia una domanda di autorizzazione comunitaria all'Agenzia, comunicando il nome dell'autorità competente dello Stato membro scelto che sarà responsabile della valutazione della domanda (in seguito: "l'autorità valutatrice"). L'Agenzia, entro un mese dal ricevimento della domanda, notifica all'autorità valutatrice che la domanda è disponibile nella banca dati dell'Agenzia. 2. Entro due mesi dal ricevimento della domanda, l'Agenzia convalida la domanda se questa rispetta i seguenti requisiti: a) sono state trasmesse le informazioni di cui all'articolo 18; b) è accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 70. IT 54 IT

Sezione 1<br />

Rilascio delle autorizzazioni comunitarie<br />

Articolo 32<br />

Autorizzazione comunitaria<br />

Un'autorizzazione comunitaria rilasciata dalla Commissione in con<strong>fo</strong>rmità alla presente<br />

sezione è valida in tutto il territorio della Comunità salvo altrimenti specificato.<br />

L'autorizzazione attribuisce in ciascuno Stato membro gli stessi diritti e gli stessi obblighi di<br />

un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di un dato Stato membro.<br />

Articolo 33<br />

Biocidi ai quali può essere rilasciata un'autorizzazione comunitaria<br />

1. L'autorizzazione comunitaria può essere rilasciata alle seguenti categorie di biocidi:<br />

a) biocidi contenenti uno o più principi attivi nuovi;<br />

b) biocidi a basso rischio.<br />

2. In seguito alla relazione della Commissione sull'attuazione del presente regolamento,<br />

di cui all'articolo 54, paragra<strong>fo</strong> 4, e alla luce dell'esperienza acquisita nell'ambito<br />

delle autorizzazioni comunitarie, la Commissione può aggiungere altre categorie di<br />

biocidi al paragra<strong>fo</strong> 1 del presente articolo.<br />

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />

completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con<br />

controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />

Articolo 34<br />

Presentazione e convalida della domanda<br />

1. Il responsabile dell'immissione di un biocida sul mercato, o un suo rappresentante,<br />

invia una domanda di autorizzazione comunitaria all'Agenzia, comunicando il nome<br />

dell'autorità competente dello Stato membro scelto che sarà responsabile della<br />

valutazione della domanda (in seguito: "l'autorità valutatrice").<br />

L'Agenzia, entro un mese dal ricevimento della domanda, notifica all'autorità<br />

valutatrice che la domanda è disponibile nella banca dati dell'Agenzia.<br />

2. Entro due mesi dal ricevimento della domanda, l'Agenzia convalida la domanda se<br />

questa rispetta i seguenti requisiti:<br />

a) sono state trasmesse le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 18;<br />

b) è accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 70.<br />

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