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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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c) le condizioni di uso, in particolare il clima o il periodo di riproduzione delle<br />

specie bersaglio, sono notevolmente diverse da quelle dello Stato membro in<br />

cui è stata svolta la valutazione iniziale o dello Stato membro in cui è stata<br />

rilasciata l'autorizzazione nazionale originaria e un'autorizzazione invariata può<br />

pertanto presentare rischi inaccettabili per le persone o per l'ambiente.<br />

Le autorità competenti comunicano alla Commissione tutte le proposte relative<br />

all'adeguamento delle condizioni delle autorizzazioni nazionali alle situazioni locali e<br />

le ragioni per le modifiche proposte.<br />

2. Se, entro due mesi, il richiedente e l'autorità competente che ha ricevuto la domanda<br />

di riconoscimento reciproco non raggiungono un accordo in merito agli adeguamenti<br />

proposti, l'autorità competente ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente la Commissione e invia<br />

un documento esplicativo sugli adeguamenti, indicando il biocida e le relative<br />

specifiche e le motivazioni per cui propone di adeguare le condizioni<br />

dell'autorizzazione nazionale.<br />

La Commissione adotta una decisione in merito all'adeguamento proposto delle<br />

condizioni dell'autorizzazione nazionale alle situazioni locali con<strong>fo</strong>rmemente alla<br />

procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 3. L'autorità competente dello Stato<br />

membro interessato adotta tempestivamente tutte le misure adeguate per con<strong>fo</strong>rmarsi<br />

a detta decisione.<br />

Articolo 30<br />

Parere dell'Agenzia<br />

1. La Commissione può chiedere all'Agenzia un parere sulle questioni scientifiche o<br />

tecniche sollevate da uno Stato membro che si oppone al riconoscimento reciproco di<br />

un'autorizzazione nazionale o che chiede di adeguare l'autorizzazione alle circostanze<br />

locali. L'Agenzia esprime un parere entro sei mesi dalla data in cui le è stata<br />

trasmessa la questione.<br />

2. Prima di <strong>fo</strong>rmulare un parere, l'Agenzia dà al richiedente o al titolare<br />

dell'autorizzazione la facoltà di presentare spiegazioni scritte o orali entro un termine<br />

preciso non superiore a un mese.<br />

L'Agenzia può sospendere il decorso del termine di cui al paragra<strong>fo</strong> 1 per consentire<br />

al richiedente o al titolare dell'autorizzazione di preparare le sue spiegazioni.<br />

Articolo 31<br />

Deroga per taluni tipi di prodotto<br />

In deroga agli articoli 25 e 28, le autorità competenti degli Stati membri possono opporsi al<br />

riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali rilasciate per i tipi di prodotto 15, 17<br />

e 23 dell'allegato V purché tale rifiuto possa essere giustificato per motivi di tutela della salute<br />

umana, degli animali o dell'ambiente, protezione di beni del patrimonio nazionale aventi<br />

valore artistico, storico o archeologico o protezione della proprietà commerciale e industriale.<br />

Le autorità competenti degli Stati membri si in<strong>fo</strong>rmano tempestivamente a vicenda e<br />

in<strong>fo</strong>rmano la Commissione di qualsiasi decisione adottata al riguardo indicandone le<br />

motivazioni.<br />

IT 52 IT

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