11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
c) le condizioni di uso, in particolare il clima o il periodo di riproduzione delle<br />
specie bersaglio, sono notevolmente diverse da quelle dello Stato membro in<br />
cui è stata svolta la valutazione iniziale o dello Stato membro in cui è stata<br />
rilasciata l'autorizzazione nazionale originaria e un'autorizzazione invariata può<br />
pertanto presentare rischi inaccettabili per le persone o per l'ambiente.<br />
Le autorità competenti comunicano alla Commissione tutte le proposte relative<br />
all'adeguamento delle condizioni delle autorizzazioni nazionali alle situazioni locali e<br />
le ragioni per le modifiche proposte.<br />
2. Se, entro due mesi, il richiedente e l'autorità competente che ha ricevuto la domanda<br />
di riconoscimento reciproco non raggiungono un accordo in merito agli adeguamenti<br />
proposti, l'autorità competente ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente la Commissione e invia<br />
un documento esplicativo sugli adeguamenti, indicando il biocida e le relative<br />
specifiche e le motivazioni per cui propone di adeguare le condizioni<br />
dell'autorizzazione nazionale.<br />
La Commissione adotta una decisione in merito all'adeguamento proposto delle<br />
condizioni dell'autorizzazione nazionale alle situazioni locali con<strong>fo</strong>rmemente alla<br />
procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 3. L'autorità competente dello Stato<br />
membro interessato adotta tempestivamente tutte le misure adeguate per con<strong>fo</strong>rmarsi<br />
a detta decisione.<br />
Articolo 30<br />
Parere dell'Agenzia<br />
1. La Commissione può chiedere all'Agenzia un parere sulle questioni scientifiche o<br />
tecniche sollevate da uno Stato membro che si oppone al riconoscimento reciproco di<br />
un'autorizzazione nazionale o che chiede di adeguare l'autorizzazione alle circostanze<br />
locali. L'Agenzia esprime un parere entro sei mesi dalla data in cui le è stata<br />
trasmessa la questione.<br />
2. Prima di <strong>fo</strong>rmulare un parere, l'Agenzia dà al richiedente o al titolare<br />
dell'autorizzazione la facoltà di presentare spiegazioni scritte o orali entro un termine<br />
preciso non superiore a un mese.<br />
L'Agenzia può sospendere il decorso del termine di cui al paragra<strong>fo</strong> 1 per consentire<br />
al richiedente o al titolare dell'autorizzazione di preparare le sue spiegazioni.<br />
Articolo 31<br />
Deroga per taluni tipi di prodotto<br />
In deroga agli articoli 25 e 28, le autorità competenti degli Stati membri possono opporsi al<br />
riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali rilasciate per i tipi di prodotto 15, 17<br />
e 23 dell'allegato V purché tale rifiuto possa essere giustificato per motivi di tutela della salute<br />
umana, degli animali o dell'ambiente, protezione di beni del patrimonio nazionale aventi<br />
valore artistico, storico o archeologico o protezione della proprietà commerciale e industriale.<br />
Le autorità competenti degli Stati membri si in<strong>fo</strong>rmano tempestivamente a vicenda e<br />
in<strong>fo</strong>rmano la Commissione di qualsiasi decisione adottata al riguardo indicandone le<br />
motivazioni.<br />
IT 52 IT