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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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7. Entro quattro mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragra<strong>fo</strong> 6, le autorità<br />

competenti degli altri Stati membri interessati approvano la relazione di valutazione e<br />

della sintesi delle caratteristiche del prodotto e in<strong>fo</strong>rmano di conseguenza l'autorità di<br />

riferimento.<br />

8. L'autorità di riferimento e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati<br />

autorizzano il biocida sulla base della relazione di valutazione approvata e la sintesi<br />

delle caratteristiche del biocida entro un mese dal termine del periodo di cui al<br />

paragra<strong>fo</strong> 7.<br />

9. Se una o più delle autorità competenti degli altri Stati membri interessati non hanno<br />

approvato la relazione di valutazione e la sintesi delle caratteristiche del biocida<br />

entro quattro mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragra<strong>fo</strong> 6, ne danno<br />

notifica alla Commissione, al richiedente, all'autorità di riferimento e alle autorità<br />

competenti degli altri Stati membri interessati e inviano loro un documento<br />

identificativo del biocida e delle relative specifiche nel quale sono indicate le<br />

motivazioni sulla base delle quali propongono di non riconoscere l'autorizzazione<br />

nazionale o di riconoscerla con delle restrizioni.<br />

La Commissione adotta una decisione in merito alle motivazioni addotte dall'autorità<br />

competente per non riconoscere, o per riconoscere con delle restrizioni,<br />

l'autorizzazione nazionale ai sensi della procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 3.<br />

Se nella sua decisione la Commissione respinge le motivazioni addotte per rifiutare o<br />

per accettare con restrizioni l'autorizzazione nazionale, l'autorità competente che ha<br />

proposto di rifiutare il riconoscimento dell'autorizzazione autorizza tempestivamente<br />

il biocida con<strong>fo</strong>rmemente all'autorizzazione nazionale rilasciata dall'autorità di<br />

riferimento.<br />

10. Subito dopo avere deciso in merito alla domanda di autorizzazione nazionale in più<br />

di uno Stato membro in parallelo, le autorità competenti inseriscono le in<strong>fo</strong>rmazioni<br />

di cui all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, quando pertinente, nel registro comunitario dei<br />

biocidi.<br />

Articolo 29<br />

Adeguamento alle situazioni locali<br />

1. L'autorità competente che ha ricevuto la domanda di riconoscimento reciproco ai<br />

sensi dell'articolo 25 o dell'articolo 28, qualora ritenga che sia rispettata una delle<br />

condizioni riportate di seguito, può, entro due mesi dal ricevimento della domanda,<br />

proporre al richiedente di adeguare alle situazioni locali alcune condizioni di cui<br />

all'articolo 58, paragra<strong>fo</strong> 2, lettere e), f), h), j) e l), in modo che siano soddisfatte le<br />

condizioni per il rilascio dell'autorizzazione elencate all'articolo 16, e ne in<strong>fo</strong>rma la<br />

Commissione:<br />

a) la specie bersaglio non è presente in quantità nocive;<br />

b) è dimostrata una resistenza o una tolleranza inaccettabile al biocida da parte<br />

dell'organismo bersaglio;<br />

IT 51 IT

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