11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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) un elenco di tutti gli altri Stati membri per i quali si chiede l'autorizzazione<br />
nazionale (in seguito: "gli altri Stati membri interessati").<br />
La domanda deve essere accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui<br />
all'articolo 70.<br />
L'autorità di riferimento è responsabile della valutazione della domanda.<br />
2. Il richiedente trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati<br />
una domanda di riconoscimento reciproco dell'autorizzazione richiesta all'autorità di<br />
riferimento. La domanda contiene:<br />
a) una sintesi, in <strong>fo</strong>rmato elettronico, del fascicolo come richiesto a norma<br />
dell'allegato III;<br />
b) i nomi dell'autorità di riferimento e degli altri Stati membri interessati.<br />
3. Entro un mese dal ricevimento di una domanda di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, l'autorità di<br />
riferimento convalida la domanda se questa rispetta i seguenti requisiti:<br />
a) sono state trasmesse le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui al paragra<strong>fo</strong> 1;<br />
b) è accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 70.<br />
La convalida non comprende una valutazione della qualità o dell'idoneità dei dati<br />
presentati o delle motivazioni addotte per la modifica dei requisiti in materia di dati.<br />
4. Qualora l'autorità di riferimento ritenga che la domanda è incompleta, comunica al<br />
richiedente quali in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari sono necessarie per la convalida della<br />
domanda e fissa un termine ragionevole per la presentazione di dette in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />
L'autorità di riferimento in<strong>fo</strong>rma anche gli altri Stati membri interessati.<br />
Entro un mese dal ricevimento delle in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari l'autorità di<br />
riferimento decide se queste sono sufficienti per la convalida della domanda.<br />
Qualora il richiedente non invii le in<strong>fo</strong>rmazioni richieste entro il termine stabilito,<br />
l'autorità di riferimento respinge la domanda e ne in<strong>fo</strong>rma il richiedente e gli altri<br />
Stati membri interessati.<br />
5. Se l'autorità di riferimento, sulla base della convalida effettuata con<strong>fo</strong>rmemente al<br />
paragra<strong>fo</strong> 3, ritiene la domanda completa, ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente il richiedente<br />
e gli altri Stati membri interessati.<br />
6. Entro 12 mesi dal ricevimento di una domanda valida l'autorità di riferimento valuta<br />
le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui al paragra<strong>fo</strong> 1 e prepara una relazione in cui sono sintetizzate<br />
le conclusioni della propria valutazione, nonché una bozza della sintesi delle<br />
caratteristiche del biocida e le trasmette alle autorità competenti degli altri Stati<br />
membri interessati e al richiedente. L'autorità di riferimento trasmette la bozza di<br />
relazione di valutazione al richiedente, che dispone di un mese di tempo per<br />
commentare la relazione in <strong>fo</strong>rma scritta o orale. L'autorità di riferimento tiene conto<br />
di detti commenti nel finalizzare la valutazione.<br />
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