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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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Il richiedente dimostra che l'uso del suddetto biocida è di interesse generale per lo<br />

Stato membro in questione.<br />

La domanda deve essere accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui<br />

all'articolo 70.<br />

2. In deroga al paragra<strong>fo</strong> 1, qualora il titolare dell'autorizzazione non dia il proprio<br />

consenso, il richiedente può indicarlo nella domanda e l'autorità competente dello<br />

Stato membro interessato può accettare la domanda per ragioni di pubblico interesse.<br />

3. Se l'autorità competente dello Stato membro interessato ritiene che il biocida<br />

risponda alle condizioni di cui all'articolo 16 e al presente articolo, l'autorità<br />

competente autorizza l'immissione del biocida sul mercato.<br />

4. Gli enti ufficiali o scientifici che si occupano del controllo di parassiti o le<br />

organizzazioni professionali hanno i medesimi diritti e doveri del titolare<br />

dell'autorizzazione.<br />

Articolo 27<br />

Obiezioni alle condizioni per un'autorizzazione nazionale<br />

1. Qualora l'autorità competente, entro quattro mesi dal ricevimento della domanda di<br />

riconoscimento reciproco, ritenga che un biocida autorizzato in un altro Stato<br />

membro non risponde ai requisiti dell'articolo 16, ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente la<br />

Commissione, le autorità competenti degli altri Stati membri e il richiedente, e<br />

<strong>fo</strong>rnisce loro un documento esplicativo che identifica il biocida e le sue<br />

specificazioni e costituisce la base sulla quale l'autorità propone di non riconoscere<br />

l'autorizzazione nazionale o di riconoscerla con delle restrizioni.<br />

La Commissione adotta una decisione in merito alle motivazioni addotte dall'autorità<br />

competente per non riconoscere, o per riconoscere con delle restrizioni,<br />

l'autorizzazione nazionale ai sensi della procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 3.<br />

2. Se la decisione della Commissione conferma le motivazioni addotte per respingere<br />

l'autorizzazione o imporre delle restrizioni, l'autorità competente che aveva<br />

precedentemente autorizzato il biocida riesamina tempestivamente l'autorizzazione<br />

nazionale per con<strong>fo</strong>rmarsi a detta decisione.<br />

Se la decisione della Commissione conferma l'autorizzazione nazionale iniziale,<br />

l'autorità competente che ha proposto di non riconoscere un'autorizzazione nazionale,<br />

o di riconoscerla a determinate condizioni, autorizza tempestivamente il biocida in<br />

oggetto con<strong>fo</strong>rmemente all'autorizzazione iniziale.<br />

Articolo 28<br />

Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali in parallelo<br />

1. Se il richiedente desidera ottenere autorizzazioni nazionali per un biocida in più di<br />

uno Stato membro parallelamente, trasmette ad un'autorità di riferimento a sua scelta<br />

una domanda contenente:<br />

a) le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 18;<br />

IT 49 IT

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