11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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imprese, consulenti e governi nazionali. Dopo essere stati in<strong>fo</strong>rmati in merito agli<br />
elementi essenziali del riesame (illustrati da funzionari della Commissione), i<br />
partecipanti hanno potuto commentare e discutere le questioni di particolare<br />
interesse.<br />
4. È inoltre stata condotta una consultazione mirata delle parti interessate nel quadro di<br />
uno studio preparatorio alla valutazione d'impatto per il riesame della direttiva. La<br />
consultazione prevedeva interviste a rappresentanti del settore (comprese piccole e<br />
medie imprese), amministrazioni e organi di controllo nazionali, associazioni per la<br />
tutela dei consumatori e dell'ambiente ecc. Le interviste erano basate su questionari<br />
inviati in precedenza per preparare le discussioni.<br />
2.1.2. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione<br />
1. La conferenza di consultazione a Lubiana (Commissione e Stati membri) e la<br />
successiva conferenza di Bonn (Stati membri e settore) erano incentrate su diversi<br />
argomenti rilevanti per il riesame, in particolare:<br />
– il riesame delle disposizioni in materia di protezione dei dati e la condivisione<br />
(obbligatoria) dei dati;<br />
– l'ambito di applicazione del quadro normativo (inclusione o meno della fase<br />
d'uso; aggiunta di disposizioni in merito alle sostanze generate in situ e ai<br />
precursori dei principi attivi; relazione con altre disposizioni della normativa<br />
comunitaria; riduzione o meno del numero di tipi di prodotto; definizione di<br />
"biocida" e di "immissione sul mercato" e regolamentazione degli articoli e dei<br />
materiali contenenti biocidi);<br />
– la mancanza, nella direttiva vigente, di disposizioni armonizzate relative<br />
all'autorizzazione del prodotto o alla procedura da seguire dopo l'inclusione di<br />
un principio attivo nell'elenco positivo della Comunità;<br />
– la possibilità di avere un'unica autorizzazione comunitaria per i biocidi; il ruolo<br />
di un'Agenzia per i biocidi centralizzata; l'efficacia dell'attuazione e del<br />
controllo della corretta applicazione a livello di Stati membri;<br />
– come facilitare la (futura) procedura di riconoscimento reciproco;<br />
– l'armonizzazione e la proporzionalità delle tariffe imposte dagli Stati membri e<br />
come alleviare l'onere finanziario che ne deriva a carico delle PMI;<br />
– i risultati ottenuti finora grazie alle procedure semplificate previste dalla<br />
direttiva (allegati IA e IB; prospettive per il concetto di <strong>fo</strong>rmulazione quadro);<br />
– la necessità di chiarire la possibilità di derogare ai requisiti in materia di dati;<br />
l'uso, nel nuovo strumento, di disposizioni relative a tale possibilità tratte dal<br />
regolamento REACH; la ripartizione dei requisiti in materia di dati secondo un<br />
sistema stratificato (come previsto originariamente quando è stata adottata la<br />
direttiva);<br />
– norme specifiche per i biocidi prodotti in quantità ridotte o per mercati "di<br />
nicchia";<br />
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