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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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imprese, consulenti e governi nazionali. Dopo essere stati in<strong>fo</strong>rmati in merito agli<br />

elementi essenziali del riesame (illustrati da funzionari della Commissione), i<br />

partecipanti hanno potuto commentare e discutere le questioni di particolare<br />

interesse.<br />

4. È inoltre stata condotta una consultazione mirata delle parti interessate nel quadro di<br />

uno studio preparatorio alla valutazione d'impatto per il riesame della direttiva. La<br />

consultazione prevedeva interviste a rappresentanti del settore (comprese piccole e<br />

medie imprese), amministrazioni e organi di controllo nazionali, associazioni per la<br />

tutela dei consumatori e dell'ambiente ecc. Le interviste erano basate su questionari<br />

inviati in precedenza per preparare le discussioni.<br />

2.1.2. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione<br />

1. La conferenza di consultazione a Lubiana (Commissione e Stati membri) e la<br />

successiva conferenza di Bonn (Stati membri e settore) erano incentrate su diversi<br />

argomenti rilevanti per il riesame, in particolare:<br />

– il riesame delle disposizioni in materia di protezione dei dati e la condivisione<br />

(obbligatoria) dei dati;<br />

– l'ambito di applicazione del quadro normativo (inclusione o meno della fase<br />

d'uso; aggiunta di disposizioni in merito alle sostanze generate in situ e ai<br />

precursori dei principi attivi; relazione con altre disposizioni della normativa<br />

comunitaria; riduzione o meno del numero di tipi di prodotto; definizione di<br />

"biocida" e di "immissione sul mercato" e regolamentazione degli articoli e dei<br />

materiali contenenti biocidi);<br />

– la mancanza, nella direttiva vigente, di disposizioni armonizzate relative<br />

all'autorizzazione del prodotto o alla procedura da seguire dopo l'inclusione di<br />

un principio attivo nell'elenco positivo della Comunità;<br />

– la possibilità di avere un'unica autorizzazione comunitaria per i biocidi; il ruolo<br />

di un'Agenzia per i biocidi centralizzata; l'efficacia dell'attuazione e del<br />

controllo della corretta applicazione a livello di Stati membri;<br />

– come facilitare la (futura) procedura di riconoscimento reciproco;<br />

– l'armonizzazione e la proporzionalità delle tariffe imposte dagli Stati membri e<br />

come alleviare l'onere finanziario che ne deriva a carico delle PMI;<br />

– i risultati ottenuti finora grazie alle procedure semplificate previste dalla<br />

direttiva (allegati IA e IB; prospettive per il concetto di <strong>fo</strong>rmulazione quadro);<br />

– la necessità di chiarire la possibilità di derogare ai requisiti in materia di dati;<br />

l'uso, nel nuovo strumento, di disposizioni relative a tale possibilità tratte dal<br />

regolamento REACH; la ripartizione dei requisiti in materia di dati secondo un<br />

sistema stratificato (come previsto originariamente quando è stata adottata la<br />

direttiva);<br />

– norme specifiche per i biocidi prodotti in quantità ridotte o per mercati "di<br />

nicchia";<br />

IT 4 IT

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