11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CAPO VI<br />
PROCEDURE DI RI<strong>CO</strong>OSCIMETO RECIPRO<strong>CO</strong><br />
Articolo 25<br />
Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali in sequenza<br />
1. Il titolare dell'autorizzazione nazionale di un biocida rilasciata dall'autorità<br />
competente a norma dell'articolo 15 (in seguito: "l'autorità di riferimento") può<br />
chiedere un'autorizzazione nazionale per detto biocida in un altro Stato membro in<br />
virtù della procedura del riconoscimento reciproco in sequenza.<br />
2. La domanda di riconoscimento reciproco è corredata di:<br />
a) un riferimento all'autorizzazione nazionale rilasciata dall'autorità di<br />
riferimento;<br />
b) una sintesi del fascicolo in <strong>fo</strong>rmato elettronico con<strong>fo</strong>rme ai requisiti di cui<br />
all'allegato III;<br />
c) un riferimento alla relazione dell'autorità di riferimento in cui sono sintetizzate<br />
le conclusioni della valutazione svolta e le ragioni dell'autorizzazione del<br />
biocida.<br />
La domanda deve essere accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui<br />
all'articolo 70.<br />
3. L'autorità ricevente può chiedere che la domanda e l'autorizzazione nazionale siano<br />
tradotte in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità<br />
competente.<br />
4. L'autorità ricevente decide in merito alla domanda entro quattro mesi dal ricevimento<br />
della stessa.<br />
5. L'autorità ricevente autorizza il biocida oggetto della domanda alle stesse condizioni<br />
applicate dall'autorità di riferimento.<br />
6. Subito dopo avere deciso in merito alla domanda di riconoscimento reciproco di<br />
un'autorizzazione nazionale ai sensi del presente articolo, le autorità competenti<br />
inseriscono le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, lettere a) e c), nel<br />
registro comunitario dei biocidi.<br />
Articolo 26<br />
Domanda di riconoscimento reciproco presentata da enti per il controllo dei parassiti<br />
1. Se in un dato Stato membro non è stata presentata la domanda di autorizzazione<br />
nazionale per un biocida già autorizzato in un altro Stato membro, un ente ufficiale o<br />
scientifico che si occupa di controllo dei parassiti o un'organizzazione professionale<br />
può richiedere, con il consenso del titolare dell'autorizzazione in un altro Stato<br />
membro, l'autorizzazione nazionale per lo stesso uso e alle stesse condizioni d'uso, in<br />
virtù della procedura di riconoscimento reciproco prevista dall'articolo 25.<br />
IT 48 IT