01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CAPO VI<br />

PROCEDURE DI RI<strong>CO</strong>OSCIMETO RECIPRO<strong>CO</strong><br />

Articolo 25<br />

Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni nazionali in sequenza<br />

1. Il titolare dell'autorizzazione nazionale di un biocida rilasciata dall'autorità<br />

competente a norma dell'articolo 15 (in seguito: "l'autorità di riferimento") può<br />

chiedere un'autorizzazione nazionale per detto biocida in un altro Stato membro in<br />

virtù della procedura del riconoscimento reciproco in sequenza.<br />

2. La domanda di riconoscimento reciproco è corredata di:<br />

a) un riferimento all'autorizzazione nazionale rilasciata dall'autorità di<br />

riferimento;<br />

b) una sintesi del fascicolo in <strong>fo</strong>rmato elettronico con<strong>fo</strong>rme ai requisiti di cui<br />

all'allegato III;<br />

c) un riferimento alla relazione dell'autorità di riferimento in cui sono sintetizzate<br />

le conclusioni della valutazione svolta e le ragioni dell'autorizzazione del<br />

biocida.<br />

La domanda deve essere accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui<br />

all'articolo 70.<br />

3. L'autorità ricevente può chiedere che la domanda e l'autorizzazione nazionale siano<br />

tradotte in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità<br />

competente.<br />

4. L'autorità ricevente decide in merito alla domanda entro quattro mesi dal ricevimento<br />

della stessa.<br />

5. L'autorità ricevente autorizza il biocida oggetto della domanda alle stesse condizioni<br />

applicate dall'autorità di riferimento.<br />

6. Subito dopo avere deciso in merito alla domanda di riconoscimento reciproco di<br />

un'autorizzazione nazionale ai sensi del presente articolo, le autorità competenti<br />

inseriscono le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, lettere a) e c), nel<br />

registro comunitario dei biocidi.<br />

Articolo 26<br />

Domanda di riconoscimento reciproco presentata da enti per il controllo dei parassiti<br />

1. Se in un dato Stato membro non è stata presentata la domanda di autorizzazione<br />

nazionale per un biocida già autorizzato in un altro Stato membro, un ente ufficiale o<br />

scientifico che si occupa di controllo dei parassiti o un'organizzazione professionale<br />

può richiedere, con il consenso del titolare dell'autorizzazione in un altro Stato<br />

membro, l'autorizzazione nazionale per lo stesso uso e alle stesse condizioni d'uso, in<br />

virtù della procedura di riconoscimento reciproco prevista dall'articolo 25.<br />

IT 48 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!