01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

In qualunque momento l'autorità ricevente può chiedere al richiedente di trasmettere i<br />

dati indicati in detto elenco.<br />

4. Entro un mese dal ricevimento della domanda di rinnovo dell'autorizzazione<br />

nazionale, l'autorità ricevente convalida la domanda se risponde ai seguenti requisiti:<br />

a) sono state trasmesse le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui al paragra<strong>fo</strong> 3;<br />

b) è accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 70.<br />

La convalida non comprende una valutazione della qualità o dell'idoneità dei dati<br />

presentati o delle motivazioni addotte per la modifica dei requisiti in materia di dati.<br />

5. Qualora l'autorità ricevente ritenga che la domanda è incompleta, comunica al<br />

richiedente quali in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari sono necessarie per la convalida della<br />

domanda e fissa un termine ragionevole per la presentazione di dette in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />

Entro un mese dal ricevimento delle in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari l'autorità ricevente<br />

decide se queste sono sufficienti per la convalida della domanda.<br />

Qualora il richiedente non invii le in<strong>fo</strong>rmazioni richieste entro il termine stabilito,<br />

l'autorità ricevente respinge la domanda e ne in<strong>fo</strong>rma il richiedente.<br />

Se l'autorità ricevente, sulla base della convalida effettuata con<strong>fo</strong>rmemente al<br />

paragra<strong>fo</strong> 4, ritiene la domanda completa, ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente il richiedente.<br />

6. La decisione in merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione nazionale viene<br />

presa entro sei mesi dalla convalida.<br />

7. L'autorità ricevente chiede al richiedente di trasmettere eventuali in<strong>fo</strong>rmazioni<br />

supplementari che, in fase di valutazione della domanda di rinnovo, risultassero<br />

necessarie per svolgere una valutazione completa. Il periodo di sei mesi di cui al<br />

paragra<strong>fo</strong> 6 è sospeso dalla data della domanda fino alla data in cui l'autorità stessa<br />

riceve le in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />

8. Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare dell'autorizzazione<br />

nazionale, non siano prese decisioni in merito al rinnovo dell'autorizzazione prima<br />

della sua scadenza, l'autorità ricevente concede il rinnovo per il periodo necessario a<br />

completare la valutazione.<br />

9. Subito dopo avere deciso in merito al rinnovo dell'autorizzazione nazionale, l'autorità<br />

competente inserisce le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, nel registro<br />

comunitario dei biocidi.<br />

IT 47 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!