11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
In qualunque momento l'autorità ricevente può chiedere al richiedente di trasmettere i<br />
dati indicati in detto elenco.<br />
4. Entro un mese dal ricevimento della domanda di rinnovo dell'autorizzazione<br />
nazionale, l'autorità ricevente convalida la domanda se risponde ai seguenti requisiti:<br />
a) sono state trasmesse le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui al paragra<strong>fo</strong> 3;<br />
b) è accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 70.<br />
La convalida non comprende una valutazione della qualità o dell'idoneità dei dati<br />
presentati o delle motivazioni addotte per la modifica dei requisiti in materia di dati.<br />
5. Qualora l'autorità ricevente ritenga che la domanda è incompleta, comunica al<br />
richiedente quali in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari sono necessarie per la convalida della<br />
domanda e fissa un termine ragionevole per la presentazione di dette in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />
Entro un mese dal ricevimento delle in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari l'autorità ricevente<br />
decide se queste sono sufficienti per la convalida della domanda.<br />
Qualora il richiedente non invii le in<strong>fo</strong>rmazioni richieste entro il termine stabilito,<br />
l'autorità ricevente respinge la domanda e ne in<strong>fo</strong>rma il richiedente.<br />
Se l'autorità ricevente, sulla base della convalida effettuata con<strong>fo</strong>rmemente al<br />
paragra<strong>fo</strong> 4, ritiene la domanda completa, ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente il richiedente.<br />
6. La decisione in merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione nazionale viene<br />
presa entro sei mesi dalla convalida.<br />
7. L'autorità ricevente chiede al richiedente di trasmettere eventuali in<strong>fo</strong>rmazioni<br />
supplementari che, in fase di valutazione della domanda di rinnovo, risultassero<br />
necessarie per svolgere una valutazione completa. Il periodo di sei mesi di cui al<br />
paragra<strong>fo</strong> 6 è sospeso dalla data della domanda fino alla data in cui l'autorità stessa<br />
riceve le in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />
8. Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare dell'autorizzazione<br />
nazionale, non siano prese decisioni in merito al rinnovo dell'autorizzazione prima<br />
della sua scadenza, l'autorità ricevente concede il rinnovo per il periodo necessario a<br />
completare la valutazione.<br />
9. Subito dopo avere deciso in merito al rinnovo dell'autorizzazione nazionale, l'autorità<br />
competente inserisce le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 23, paragra<strong>fo</strong> 5, nel registro<br />
comunitario dei biocidi.<br />
IT 47 IT