11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. Se una domanda relativa al medesimo biocida è all'esame dell'autorità competente di<br />
un altro Stato membro o se l'autorità competente di un altro Stato membro ha già<br />
autorizzato lo stesso biocida, l'autorità ricevente rifiuta di valutarla e ne in<strong>fo</strong>rma il<br />
richiedente.<br />
Tuttavia, il richiedente può richiedere che la sua domanda sia valutata ai sensi<br />
dell'articolo 25 o dell'articolo 28.<br />
3. L'autorità ricevente chiede al richiedente di trasmettere le in<strong>fo</strong>rmazioni<br />
supplementari eventualmente necessarie per svolgere una valutazione completa della<br />
domanda. Il periodo di dodici mesi di cui al paragra<strong>fo</strong> 1 è sospeso a partire dalla data<br />
della domanda fino alla data in cui l'autorità riceve le in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />
4. L'autorità ricevente sintetizza in una relazione le conclusioni della propria<br />
valutazione e le ragioni per cui ha autorizzato, o rifiutato di autorizzare, un dato<br />
biocida. Successivamente trasmette la bozza della relazione di valutazione al<br />
richiedente, che dispone di un mese di tempo per commentare la relazione in <strong>fo</strong>rma<br />
scritta o orale. L'autorità ricevente tiene conto di detti commenti nel finalizzare la<br />
valutazione.<br />
L'autorità ricevente approva la sintesi delle caratteristiche del biocida di cui<br />
all'articolo 20, paragra<strong>fo</strong> 2. Trasmette al richiedente una copia della relazione di<br />
valutazione finale.<br />
5. Subito dopo aver deciso in merito alla domanda, l'autorità ricevente inserisce nel<br />
registro comunitario dei biocidi le in<strong>fo</strong>rmazioni seguenti:<br />
a) una sintesi delle caratteristiche del biocida;<br />
b) la relazione in cui sono riportate in sintesi le conclusioni della valutazione e le<br />
ragioni per cui è stata rilasciata o rifiutata l'autorizzazione del biocida;<br />
c) le decisioni amministrative adottate dall'autorità ricevente in merito alla<br />
domanda.<br />
Articolo 24<br />
Rinnovo di un'autorizzazione nazionale<br />
1. Il titolare dell'autorizzazione o il suo rappresentante presentano all'autorità ricevente<br />
la domanda per il rinnovo dell'autorizzazione nazionale almeno 18 mesi prima della<br />
data di scadenza.<br />
La domanda deve essere accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo<br />
70.<br />
2. L'autorità ricevente rinnova l'autorizzazione nazionale purché siano ancora rispettate<br />
le condizioni di cui all'articolo 16.<br />
3. Il richiedente invia, unitamente alla domanda di rinnovo, un elenco di tutti i dati<br />
relativi al biocida ottenuti successivamente all'autorizzazione precedente e dimostra<br />
che le conclusioni della valutazione iniziale sono ancora valide.<br />
IT 46 IT