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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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La Commissione adotta norme di applicazione che specificano le procedure relative<br />

alle valutazioni comparative che riguardano questioni di interesse comunitario. Tali<br />

norme, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />

completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con<br />

controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />

6. Fatto salvo l'articolo 15, paragra<strong>fo</strong> 4, l'autorizzazione per un biocida contenente un<br />

principio attivo potenzialmente sostituibile è rilasciata per un periodo non superiore a<br />

cinque anni.<br />

7. Qualora venga deciso di non autorizzare o di limitare l'uso di un biocida ai sensi del<br />

paragra<strong>fo</strong> 3, l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione prendono effetto cinque<br />

anni dopo la decisione o al termine del periodo di iscrizione del prodotto<br />

potenzialmente sostituibile se anteriore.<br />

CAPO V<br />

AUTORIZZAZ<strong>IO</strong>I AZ<strong>IO</strong>ALI DEI B<strong>IO</strong>CIDI<br />

Articolo 22<br />

Presentazione e convalida della domanda<br />

1. Entro un mese dal ricevimento della domanda di autorizzazione nazionale di cui<br />

all'articolo 15, l'autorità ricevente convalida la domanda se risponde ai seguenti<br />

requisiti:<br />

a) sono state trasmesse le in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 18;<br />

b) è accompagnata dal pagamento delle tariffe di cui all'articolo 70.<br />

La convalida non comprende una valutazione della qualità o dell'idoneità dei dati<br />

presentati o delle motivazioni addotte per la modifica dei requisiti in materia di dati.<br />

2. Qualora l'autorità ricevente ritenga che la domanda è incompleta, comunica al<br />

richiedente quali in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari sono necessarie per la convalida della<br />

domanda e fissa un termine ragionevole per la presentazione di dette in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />

Entro un mese dal ricevimento delle in<strong>fo</strong>rmazioni supplementari l'autorità ricevente<br />

decide se queste sono sufficienti per la convalida della domanda.<br />

Qualora il richiedente non invii le in<strong>fo</strong>rmazioni richieste entro il termine stabilito,<br />

l'autorità ricevente respinge la domanda e ne in<strong>fo</strong>rma il richiedente.<br />

3. Se l'autorità ricevente, sulla base della convalida effettuata con<strong>fo</strong>rmemente al<br />

paragra<strong>fo</strong> 1, ritiene la domanda completa, ne in<strong>fo</strong>rma tempestivamente il richiedente.<br />

Articolo 23<br />

Valutazione della domanda<br />

1. Entro dodici mesi dalla convalida di cui all'articolo 22, l'autorità ricevente decide in<br />

merito alla domanda ai sensi dell'articolo 16.<br />

IT 45 IT

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