01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

d) per i biocidi a basso rischio, qualsiasi in<strong>fo</strong>rmazione rilevante a sostegno della<br />

conclusione che il biocida deve essere considerato a basso rischio.<br />

2. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal pagamento delle tariffe<br />

di cui all'articolo 70.<br />

3. L'autorità ricevente può chiedere che le domande di autorizzazione nazionale siano<br />

inviate in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità<br />

competente.<br />

4. Qualora la domanda riguardi un biocida che, nelle intenzioni del produttore, è<br />

destinato all'uso anche per gli scopi di cui all'articolo 2, paragra<strong>fo</strong> 7, deve essere<br />

accompagnata da una dichiarazione di con<strong>fo</strong>rmità che attesti il rispetto dei requisiti<br />

essenziali pertinenti previsti dalle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE.<br />

5. La Commissione elabora, secondo la procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 2,<br />

note tecniche di orientamento intese ad agevolare l'applicazione del paragra<strong>fo</strong> 1,<br />

lettera d).<br />

Tali note sono pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.<br />

Articolo 19<br />

Deroghe ai requisiti in materia di dati<br />

1. In deroga all'articolo 18, il richiedente non è tenuto a <strong>fo</strong>rnire i dati di cui a detto<br />

articolo se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:<br />

a) le in<strong>fo</strong>rmazioni non sono necessarie per via dell'esposizione associata agli usi<br />

proposti;<br />

b) dal punto di vista scientifico non è necessario <strong>fo</strong>rnire le in<strong>fo</strong>rmazioni;<br />

c) sotto il profilo tecnico non è possibile <strong>fo</strong>rnire le in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />

2. Il richiedente può proporre di adeguare i dati richiesti ai sensi dell'articolo 18<br />

con<strong>fo</strong>rmemente all'allegato IV. Nella domanda deve essere chiaramente indicata la<br />

motivazione delle modifiche proposte ai requisiti in materia di dati con riferimento<br />

alle norme specifiche di cui all'allegato IV.<br />

L'autorità competente in<strong>fo</strong>rma il richiedente in merito alla possibilità di proporre<br />

l'adeguamento dei requisiti in materia di dati, le motivazioni sulla base delle quali è<br />

possibile avanzare tale richiesta e, quando possibile, aiuta il richiedente nella<br />

preparazione di detta domanda.<br />

3. La Commissione adotta le misure volte a stabilire i criteri che definiscono quali<br />

motivazioni sono considerate valide per adeguare i dati richiesti ai sensi dell'articolo<br />

18 per le ragioni di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, lettera a).<br />

Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />

completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con<br />

controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />

IT 42 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!