11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
d) per i biocidi a basso rischio, qualsiasi in<strong>fo</strong>rmazione rilevante a sostegno della<br />
conclusione che il biocida deve essere considerato a basso rischio.<br />
2. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal pagamento delle tariffe<br />
di cui all'articolo 70.<br />
3. L'autorità ricevente può chiedere che le domande di autorizzazione nazionale siano<br />
inviate in una o più delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità<br />
competente.<br />
4. Qualora la domanda riguardi un biocida che, nelle intenzioni del produttore, è<br />
destinato all'uso anche per gli scopi di cui all'articolo 2, paragra<strong>fo</strong> 7, deve essere<br />
accompagnata da una dichiarazione di con<strong>fo</strong>rmità che attesti il rispetto dei requisiti<br />
essenziali pertinenti previsti dalle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE.<br />
5. La Commissione elabora, secondo la procedura di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 2,<br />
note tecniche di orientamento intese ad agevolare l'applicazione del paragra<strong>fo</strong> 1,<br />
lettera d).<br />
Tali note sono pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.<br />
Articolo 19<br />
Deroghe ai requisiti in materia di dati<br />
1. In deroga all'articolo 18, il richiedente non è tenuto a <strong>fo</strong>rnire i dati di cui a detto<br />
articolo se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:<br />
a) le in<strong>fo</strong>rmazioni non sono necessarie per via dell'esposizione associata agli usi<br />
proposti;<br />
b) dal punto di vista scientifico non è necessario <strong>fo</strong>rnire le in<strong>fo</strong>rmazioni;<br />
c) sotto il profilo tecnico non è possibile <strong>fo</strong>rnire le in<strong>fo</strong>rmazioni.<br />
2. Il richiedente può proporre di adeguare i dati richiesti ai sensi dell'articolo 18<br />
con<strong>fo</strong>rmemente all'allegato IV. Nella domanda deve essere chiaramente indicata la<br />
motivazione delle modifiche proposte ai requisiti in materia di dati con riferimento<br />
alle norme specifiche di cui all'allegato IV.<br />
L'autorità competente in<strong>fo</strong>rma il richiedente in merito alla possibilità di proporre<br />
l'adeguamento dei requisiti in materia di dati, le motivazioni sulla base delle quali è<br />
possibile avanzare tale richiesta e, quando possibile, aiuta il richiedente nella<br />
preparazione di detta domanda.<br />
3. La Commissione adotta le misure volte a stabilire i criteri che definiscono quali<br />
motivazioni sono considerate valide per adeguare i dati richiesti ai sensi dell'articolo<br />
18 per le ragioni di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, lettera a).<br />
Le misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />
completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con<br />
controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />
IT 42 IT