11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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a) contiene uno o più principi attivi che rispondono ai criteri che definiscono una<br />
sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e<br />
molto bioaccumulabile (vPvB) ai sensi dell'allegato XIII del regolamento (CE)<br />
n. 1907/2006;<br />
b) contiene uno o più principi attivi classificati come interferenti endocrini;<br />
c) contiene uno o più principi attivi che ai sensi del regolamento (CE) n.<br />
1272/2008 sono classificati, o soddisfano i criteri per essere classificati, come:<br />
i) cancerogeni;<br />
ii) mutageni;<br />
iii) neurotossici;<br />
iv) immunotossici;<br />
v) tossici per la riproduzione;<br />
vi) sensibilizzanti.<br />
2. Fatto salvo il paragra<strong>fo</strong> 1, un biocida è considerato a basso rischio se i principi attivi<br />
in esso contenuti sono presenti in modalità tali che, in normali condizioni di uso del<br />
prodotto, può avere luogo solo un'esposizione trascurabile e se il prodotto è<br />
manipolato in condizioni severamente controllate in tutte le fasi del suo ciclo di vita.<br />
3. Per i biocidi a basso rischio occorre dimostrare che il potenziale di sviluppo di<br />
resistenza negli organismi bersaglio dovuto all'uso del biocida è contenuto.<br />
4. In aggiunta ai principi attivi di cui all'articolo 15, paragra<strong>fo</strong> 2, del regolamento (CE)<br />
n. 1907/2006, i principi attivi prodotti o importati per l'uso in biocidi a basso rischio<br />
autorizzati per l'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 15 sono considerati<br />
come registrati e la registrazione è considerata completata per la produzione o<br />
l'importazione per l'uso in biocidi a basso rischio e perciò con<strong>fo</strong>rme ai requisiti del<br />
titolo II, capi 1 e 5, del suddetto regolamento.<br />
Articolo 18<br />
Requisiti in materia di dati da indicare nella domanda di autorizzazione<br />
1. Il richiedente un'autorizzazione trasmette, unitamente alla domanda, i seguenti<br />
documenti:<br />
a) un fascicolo o una lettera di accesso per il biocida rispondente ai requisiti di cui<br />
all'allegato III;<br />
b) una proposta di sintesi delle caratteristiche del biocida che comprende le<br />
in<strong>fo</strong>rmazioni di cui all'articolo 20, paragra<strong>fo</strong> 2, lettere a), b) e da e) a m);<br />
c) per i biocidi non a basso rischio, un fascicolo o una lettera di accesso a un<br />
fascicolo che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II per ogni principio attivo<br />
contenuto nel biocida;<br />
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