01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

d) le sue proprietà fisiche e chimiche sono state determinate e giudicate accettabili<br />

per garantire un uso, un immagazzinamento ed un trasporto adeguati del<br />

prodotto.<br />

2. La con<strong>fo</strong>rmità del biocida ai criteri di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, lettera b), viene valutata<br />

tenuto conto dei seguenti fattori:<br />

a) tutte le condizioni normali di uso del biocida;<br />

b) le modalità di uso del materiale o dell'articolo trattato con il biocida;<br />

c) le conseguenze derivanti dal suo uso e dal suo smaltimento.<br />

3. L'autorizzazione a immettere sul mercato un biocida a basso rischio deve rispettare i<br />

requisiti di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, lettere b), c) e d).<br />

4. Un biocida può essere autorizzato unicamente per gli usi per i quali sono state <strong>fo</strong>rnite<br />

in<strong>fo</strong>rmazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 18.<br />

5. Non possono essere autorizzati l'immissione sul mercato o l'uso dal parte del<br />

pubblico di biocidi che rientrano in una delle seguenti categorie:<br />

a) tossico, molto tossico o cancerogeno di categoria 1 o 2, mutageno di categoria<br />

1 o 2 o tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2 ai sensi della direttiva<br />

1999/45/CE;<br />

b) tossico, molto tossico o cancerogeno di categoria 1A o 1B, mutageno di<br />

categoria 1A o 1B o tossico per la riproduzione di categoria 1A o 1B ai sensi<br />

del regolamento (CE) n. 1272/2008.<br />

6. Nel caso delle <strong>fo</strong>rmulazioni quadro, può essere consentita una riduzione della<br />

percentuale di principio attivo nel biocida di riferimento e/o una modifica della<br />

composizione in percentuale di uno o più sostanze non attive e/o la sostituzione di<br />

una o più sostanze non attive con altre che presentano un rischio uguale o inferiore.<br />

Articolo 17<br />

Criteri per i biocidi a basso rischio<br />

1. Un biocida è considerato a basso rischio se sono soddisfatte entrambe le seguenti<br />

condizioni:<br />

a) per una determinata matrice ambientale, il rapporto tra concentrazione<br />

ambientale prevedibile (PEC) e concentrazione prevedibile priva di effetti<br />

(PNEC) può essere calcolato e non supera 0,1;<br />

b) perché abbia effetti sulla salute umana, il margine di esposizione (ossia il<br />

rapporto tra dose senza effetto nocivo osservato (NOAEL) e concentrazione di<br />

esposizione) è superiore a 1 000.<br />

Tuttavia, un biocida non è considerato a basso rischio in presenza di almeno una<br />

delle seguenti condizioni:<br />

IT 40 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!