11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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d) le sue proprietà fisiche e chimiche sono state determinate e giudicate accettabili<br />
per garantire un uso, un immagazzinamento ed un trasporto adeguati del<br />
prodotto.<br />
2. La con<strong>fo</strong>rmità del biocida ai criteri di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, lettera b), viene valutata<br />
tenuto conto dei seguenti fattori:<br />
a) tutte le condizioni normali di uso del biocida;<br />
b) le modalità di uso del materiale o dell'articolo trattato con il biocida;<br />
c) le conseguenze derivanti dal suo uso e dal suo smaltimento.<br />
3. L'autorizzazione a immettere sul mercato un biocida a basso rischio deve rispettare i<br />
requisiti di cui al paragra<strong>fo</strong> 1, lettere b), c) e d).<br />
4. Un biocida può essere autorizzato unicamente per gli usi per i quali sono state <strong>fo</strong>rnite<br />
in<strong>fo</strong>rmazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 18.<br />
5. Non possono essere autorizzati l'immissione sul mercato o l'uso dal parte del<br />
pubblico di biocidi che rientrano in una delle seguenti categorie:<br />
a) tossico, molto tossico o cancerogeno di categoria 1 o 2, mutageno di categoria<br />
1 o 2 o tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2 ai sensi della direttiva<br />
1999/45/CE;<br />
b) tossico, molto tossico o cancerogeno di categoria 1A o 1B, mutageno di<br />
categoria 1A o 1B o tossico per la riproduzione di categoria 1A o 1B ai sensi<br />
del regolamento (CE) n. 1272/2008.<br />
6. Nel caso delle <strong>fo</strong>rmulazioni quadro, può essere consentita una riduzione della<br />
percentuale di principio attivo nel biocida di riferimento e/o una modifica della<br />
composizione in percentuale di uno o più sostanze non attive e/o la sostituzione di<br />
una o più sostanze non attive con altre che presentano un rischio uguale o inferiore.<br />
Articolo 17<br />
Criteri per i biocidi a basso rischio<br />
1. Un biocida è considerato a basso rischio se sono soddisfatte entrambe le seguenti<br />
condizioni:<br />
a) per una determinata matrice ambientale, il rapporto tra concentrazione<br />
ambientale prevedibile (PEC) e concentrazione prevedibile priva di effetti<br />
(PNEC) può essere calcolato e non supera 0,1;<br />
b) perché abbia effetti sulla salute umana, il margine di esposizione (ossia il<br />
rapporto tra dose senza effetto nocivo osservato (NOAEL) e concentrazione di<br />
esposizione) è superiore a 1 000.<br />
Tuttavia, un biocida non è considerato a basso rischio in presenza di almeno una<br />
delle seguenti condizioni:<br />
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