11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo massimo di 10 anni.<br />
5. I biocidi devono essere impiegati correttamente. L'uso corretto comporta il rispetto di<br />
tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 16, e i requisiti<br />
in materia di etichettatura di cui all'articolo 58.<br />
L'uso corretto prevede inoltre l'applicazione razionale di una serie di misure fisiche,<br />
biologiche, chimiche o di altra natura, a seconda dei casi, che consentano di ridurre<br />
l'uso dei biocidi al minimo necessario.<br />
Articolo 16<br />
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione<br />
1. Un biocida può essere autorizzato solo se sono rispettate le seguenti condizioni:<br />
a) i principi attivi in esso contenuti sono iscritti nell'allegato I e sono rispettate<br />
tutte le condizioni stabilite da detto allegato per i principi attivi in questione;<br />
b) è accertato, alla luce dei principi comuni per la valutazione dei fascicoli per i<br />
biocidi di cui all'allegato VI, che il biocida, se utilizzato come previsto<br />
dall'autorizzazione e tenuto conto dei fattori di cui al paragra<strong>fo</strong> 2, rispetta i<br />
seguenti criteri:<br />
i) è sufficientemente efficace;<br />
ii) non ha effetti inaccettabili sull'organismo bersaglio, in particolare una<br />
resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili né causa sofferenze e<br />
dolori inutili nei vertebrati;<br />
iii) non ha effetti inaccettabili di per sé o a livello di residui, in maniera<br />
diretta o indiretta, sulla salute delle persone o degli animali;<br />
iv) non ha effetti inaccettabili di per sé o a livello di residui sull'ambiente per<br />
quanto riguarda, in particolare:<br />
- il suo destino e distribuzione nell'ambiente;<br />
- la contaminazione delle acque di superficie (ivi comprese le acque<br />
estuariali e marine), le acque potabili e sotterranee, l'aria e il suolo;<br />
- le ripercussioni sugli organismi diversi dagli organismi bersaglio;<br />
- le ripercussioni sulla biodiversità e sull'ecosistema;<br />
c) la natura, la quantità e l'equivalenza tecnica dei principi attivi in esso contenuti<br />
e, se del caso, le impurezze e le altre sostanze non attive rilevanti dal punto di<br />
vista tossicologico ed ecotossicologico, nonché i residui di rilevanza<br />
tossicologica o ambientale provenienti da usi che richiedono l'autorizzazione,<br />
possono essere determinati in base ai pertinenti requisiti di cui agli allegati II<br />
e III;<br />
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