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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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4. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo massimo di 10 anni.<br />

5. I biocidi devono essere impiegati correttamente. L'uso corretto comporta il rispetto di<br />

tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 16, e i requisiti<br />

in materia di etichettatura di cui all'articolo 58.<br />

L'uso corretto prevede inoltre l'applicazione razionale di una serie di misure fisiche,<br />

biologiche, chimiche o di altra natura, a seconda dei casi, che consentano di ridurre<br />

l'uso dei biocidi al minimo necessario.<br />

Articolo 16<br />

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione<br />

1. Un biocida può essere autorizzato solo se sono rispettate le seguenti condizioni:<br />

a) i principi attivi in esso contenuti sono iscritti nell'allegato I e sono rispettate<br />

tutte le condizioni stabilite da detto allegato per i principi attivi in questione;<br />

b) è accertato, alla luce dei principi comuni per la valutazione dei fascicoli per i<br />

biocidi di cui all'allegato VI, che il biocida, se utilizzato come previsto<br />

dall'autorizzazione e tenuto conto dei fattori di cui al paragra<strong>fo</strong> 2, rispetta i<br />

seguenti criteri:<br />

i) è sufficientemente efficace;<br />

ii) non ha effetti inaccettabili sull'organismo bersaglio, in particolare una<br />

resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili né causa sofferenze e<br />

dolori inutili nei vertebrati;<br />

iii) non ha effetti inaccettabili di per sé o a livello di residui, in maniera<br />

diretta o indiretta, sulla salute delle persone o degli animali;<br />

iv) non ha effetti inaccettabili di per sé o a livello di residui sull'ambiente per<br />

quanto riguarda, in particolare:<br />

- il suo destino e distribuzione nell'ambiente;<br />

- la contaminazione delle acque di superficie (ivi comprese le acque<br />

estuariali e marine), le acque potabili e sotterranee, l'aria e il suolo;<br />

- le ripercussioni sugli organismi diversi dagli organismi bersaglio;<br />

- le ripercussioni sulla biodiversità e sull'ecosistema;<br />

c) la natura, la quantità e l'equivalenza tecnica dei principi attivi in esso contenuti<br />

e, se del caso, le impurezze e le altre sostanze non attive rilevanti dal punto di<br />

vista tossicologico ed ecotossicologico, nonché i residui di rilevanza<br />

tossicologica o ambientale provenienti da usi che richiedono l'autorizzazione,<br />

possono essere determinati in base ai pertinenti requisiti di cui agli allegati II<br />

e III;<br />

IT 39 IT

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