11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
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72, paragra<strong>fo</strong> 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla<br />
procedura d'urgenza di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 5.<br />
2. La Commissione può consultare l'Agenzia in merito a questioni di natura tecnica o<br />
scientifica relative al riesame dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I.<br />
Entro nove mesi dalla domanda l'Agenzia <strong>fo</strong>rmula un parere e lo trasmette alla<br />
Commissione.<br />
3. Se la Commissione cancella un principio attivo dall'allegato I, può concedere una<br />
proroga per lo smaltimento, l'immagazzinamento, l'immissione sul mercato e l'uso<br />
delle giacenze di biocidi contenenti detto principio attivo.<br />
La proroga concessa non può superare i sei mesi per l'immissione sul mercato e un<br />
ulteriore periodo massimo di dodici mesi per lo smaltimento, l'immagazzinamento e<br />
l'uso delle giacenze dei biocidi contenenti detto principio attivo.<br />
Articolo 14<br />
Misure di esecuzione<br />
La Commissione può adottare misure dettagliate per l'attuazione degli articoli da 10 a 13 del<br />
presente regolamento, specificando le procedure relative al rinnovo e al riesame dell'iscrizione<br />
di un principio attivo nell'allegato I.<br />
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />
completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui<br />
all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />
CAPO IV<br />
PRICIPI GEERALI PER L'AUTORIZZAZ<strong>IO</strong>E DEI<br />
B<strong>IO</strong>CIDI<br />
Articolo 15<br />
Immissione sul mercato e uso dei biocidi<br />
1. Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati biocidi che non abbiano<br />
ricevuto un'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento.<br />
2. La domanda di autorizzazione è effettuata dalla persona responsabile della prima<br />
immissione sul mercato del biocida in un determinato Stato membro o nella<br />
Comunità.<br />
La domanda di autorizzazione nazionale in uno Stato membro è presentata<br />
all'autorità competente di detto Stato membro (in seguito: "l'autorità ricevente").<br />
La domanda di autorizzazione comunitaria è presentata all'Agenzia.<br />
Il titolare di un'autorizzazione deve disporre di una sede permanente all'interno della<br />
Comunità.<br />
3. L'autorizzazione può essere rilasciata per una <strong>fo</strong>rmulazione unica o per una<br />
<strong>fo</strong>rmulazione quadro.<br />
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