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11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

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72, paragra<strong>fo</strong> 4. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla<br />

procedura d'urgenza di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 5.<br />

2. La Commissione può consultare l'Agenzia in merito a questioni di natura tecnica o<br />

scientifica relative al riesame dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I.<br />

Entro nove mesi dalla domanda l'Agenzia <strong>fo</strong>rmula un parere e lo trasmette alla<br />

Commissione.<br />

3. Se la Commissione cancella un principio attivo dall'allegato I, può concedere una<br />

proroga per lo smaltimento, l'immagazzinamento, l'immissione sul mercato e l'uso<br />

delle giacenze di biocidi contenenti detto principio attivo.<br />

La proroga concessa non può superare i sei mesi per l'immissione sul mercato e un<br />

ulteriore periodo massimo di dodici mesi per lo smaltimento, l'immagazzinamento e<br />

l'uso delle giacenze dei biocidi contenenti detto principio attivo.<br />

Articolo 14<br />

Misure di esecuzione<br />

La Commissione può adottare misure dettagliate per l'attuazione degli articoli da 10 a 13 del<br />

presente regolamento, specificando le procedure relative al rinnovo e al riesame dell'iscrizione<br />

di un principio attivo nell'allegato I.<br />

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />

completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui<br />

all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />

CAPO IV<br />

PRICIPI GEERALI PER L'AUTORIZZAZ<strong>IO</strong>E DEI<br />

B<strong>IO</strong>CIDI<br />

Articolo 15<br />

Immissione sul mercato e uso dei biocidi<br />

1. Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati biocidi che non abbiano<br />

ricevuto un'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento.<br />

2. La domanda di autorizzazione è effettuata dalla persona responsabile della prima<br />

immissione sul mercato del biocida in un determinato Stato membro o nella<br />

Comunità.<br />

La domanda di autorizzazione nazionale in uno Stato membro è presentata<br />

all'autorità competente di detto Stato membro (in seguito: "l'autorità ricevente").<br />

La domanda di autorizzazione comunitaria è presentata all'Agenzia.<br />

Il titolare di un'autorizzazione deve disporre di una sede permanente all'interno della<br />

Comunità.<br />

3. L'autorizzazione può essere rilasciata per una <strong>fo</strong>rmulazione unica o per una<br />

<strong>fo</strong>rmulazione quadro.<br />

IT 38 IT

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