11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. Se l'autorità valutatrice non ritiene necessario svolgere una valutazione completa<br />
della domanda, prepara entro sei mesi una raccomandazione sul rinnovo<br />
dell'iscrizione del principio attivo nell'allegato I e la trasmette all'Agenzia.<br />
Prima di trasmettere la raccomandazione all'Agenzia, l'autorità valutatrice consente<br />
al richiedente di far pervenire, entro un mese, commenti scritti o orali relativi alla<br />
raccomandazione. L'autorità valutatrice tiene conto di questi commenti nel<br />
finalizzare la raccomandazione.<br />
3. Una volta ricevuta la raccomandazione dell'autorità valutatrice, l'Agenzia la mette a<br />
disposizione della Commissione, delle autorità competenti di altri Stati membri e del<br />
richiedente, che dispongono di tre mesi per far pervenire commenti scritti a proposito<br />
della raccomandazione.<br />
4. La Commissione può chiedere all'Agenzia un parere sulle questioni scientifiche o<br />
tecniche sollevate da un'autorità competente che obietta in merito alla<br />
raccomandazione di cui al paragra<strong>fo</strong> 2. L'Agenzia esprime un parere entro sei mesi<br />
dalla data in cui le è stata trasmessa la questione.<br />
5. Al termine del periodo di cui al paragra<strong>fo</strong> 3 oppure al ricevimento del parere<br />
dell'Agenzia, la Commissione adotta una decisione in merito al rinnovo<br />
dell'iscrizione del principio attivo nell'allegato I. La decisione, intesa a modificare<br />
elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo<br />
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />
6. Se, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'iscrizione<br />
del principio attivo nell'allegato I scada prima che venga presa una decisione in<br />
merito al rinnovo, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 72,<br />
paragra<strong>fo</strong> 2, adotta una decisione per posporre la data di scadenza dell'iscrizione per<br />
un periodo sufficiente a consentire il riesame della domanda.<br />
7. Se la Commissione decide di non rinnovare l'iscrizione di un principio attivo<br />
nell'allegato I, può concedere una proroga per lo smaltimento, l'immagazzinamento,<br />
l'immissione sul mercato e l'uso delle giacenze di biocidi contenenti detto principio<br />
attivo.<br />
La proroga concessa non può superare i sei mesi per l'immissione sul mercato e un<br />
ulteriore periodo massimo di dodici mesi per lo smaltimento, l'immagazzinamento e<br />
l'uso delle giacenze dei biocidi contenenti detto principio attivo.<br />
Articolo 13<br />
Riesame dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I<br />
1. In presenza di gravi elementi indicanti che un principio attivo non rispetta più i<br />
requisiti di cui all'articolo 4, la Commissione può, in qualunque momento,<br />
riesaminare l'iscrizione di detto principio attivo nell'allegato I. Qualora dette<br />
indicazioni <strong>fo</strong>ssero confermate, la Commissione adotta una decisione che modifica o<br />
cancella l'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I.<br />
Tale decisione, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />
è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo<br />
IT 37 IT