01.05.2013 Views

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

11063/09 fo DG I CO SIGLIO DELL'U IO E EUROPEA ... - Europa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. Se l'autorità valutatrice non ritiene necessario svolgere una valutazione completa<br />

della domanda, prepara entro sei mesi una raccomandazione sul rinnovo<br />

dell'iscrizione del principio attivo nell'allegato I e la trasmette all'Agenzia.<br />

Prima di trasmettere la raccomandazione all'Agenzia, l'autorità valutatrice consente<br />

al richiedente di far pervenire, entro un mese, commenti scritti o orali relativi alla<br />

raccomandazione. L'autorità valutatrice tiene conto di questi commenti nel<br />

finalizzare la raccomandazione.<br />

3. Una volta ricevuta la raccomandazione dell'autorità valutatrice, l'Agenzia la mette a<br />

disposizione della Commissione, delle autorità competenti di altri Stati membri e del<br />

richiedente, che dispongono di tre mesi per far pervenire commenti scritti a proposito<br />

della raccomandazione.<br />

4. La Commissione può chiedere all'Agenzia un parere sulle questioni scientifiche o<br />

tecniche sollevate da un'autorità competente che obietta in merito alla<br />

raccomandazione di cui al paragra<strong>fo</strong> 2. L'Agenzia esprime un parere entro sei mesi<br />

dalla data in cui le è stata trasmessa la questione.<br />

5. Al termine del periodo di cui al paragra<strong>fo</strong> 3 oppure al ricevimento del parere<br />

dell'Agenzia, la Commissione adotta una decisione in merito al rinnovo<br />

dell'iscrizione del principio attivo nell'allegato I. La decisione, intesa a modificare<br />

elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo<br />

la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 72, paragra<strong>fo</strong> 4.<br />

6. Se, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'iscrizione<br />

del principio attivo nell'allegato I scada prima che venga presa una decisione in<br />

merito al rinnovo, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 72,<br />

paragra<strong>fo</strong> 2, adotta una decisione per posporre la data di scadenza dell'iscrizione per<br />

un periodo sufficiente a consentire il riesame della domanda.<br />

7. Se la Commissione decide di non rinnovare l'iscrizione di un principio attivo<br />

nell'allegato I, può concedere una proroga per lo smaltimento, l'immagazzinamento,<br />

l'immissione sul mercato e l'uso delle giacenze di biocidi contenenti detto principio<br />

attivo.<br />

La proroga concessa non può superare i sei mesi per l'immissione sul mercato e un<br />

ulteriore periodo massimo di dodici mesi per lo smaltimento, l'immagazzinamento e<br />

l'uso delle giacenze dei biocidi contenenti detto principio attivo.<br />

Articolo 13<br />

Riesame dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I<br />

1. In presenza di gravi elementi indicanti che un principio attivo non rispetta più i<br />

requisiti di cui all'articolo 4, la Commissione può, in qualunque momento,<br />

riesaminare l'iscrizione di detto principio attivo nell'allegato I. Qualora dette<br />

indicazioni <strong>fo</strong>ssero confermate, la Commissione adotta una decisione che modifica o<br />

cancella l'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I.<br />

Tale decisione, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,<br />

è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo<br />

IT 37 IT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!